Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24143 del 24/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24143 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 27837-2011 proposto da:
STUDIO IGAL SRL 01925880161, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato MORETTI MARCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MORIGGIA NINO FILIPPO
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO CASSANDRA SAS DI STABILE SHARON JANE
& C., ROBY PESCA SRL;

intimate

avverso la sentenza n. 773/2010 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 19/05/2010, depositata il 23/09/2010;

Data pubblicazione: 24/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“con la decisione ora impugnata per cassazione la Corte d’Appello di Brescia
ha rigettato l’appello proposto da Studio IGAL s.r.l. avverso la sentenza del
Tribunale di Bergamo pubblicata in data 11 novembre 2005, con la quale è stata
rigettata l’opposizione di terzo all’esecuzione, proposta ex art. 619 cod. proc.
civ., da Sudio IGAL s.r.l. avverso l’esecuzione intrapresa da Roby Pesca s.r.l.
nei confronti di Cassandra s.a.s.
11 ricorso per cassazione è svolto con un unico motivo, col quale si deduce il
vizio di omessa, insufficiente motivazione relativamente alla mancanza della
prova della proprietà dei beni pignorati in capo all’opponente, ritenuta dalla
Corte d’Appello.
Le intimate non si sono difese.
Si ritiene che debba essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché
proposto oltre il termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
Il ricorso risulta spedito per le notificazioni a mezzo posta in data 7 novembre
2011 ed è proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia
pubblicata con deposito del 23 settembre 2010.
Trattandosi di causa di opposizione di terzo all’esecuzione, va fatta
applicazione delle norme degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969 e dell’art.
92 dell’ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini
processuali non si applica alle opposizioni esecutive. Tale disciplina regola i
processi di opposizione all’esecuzione, di opposizione di terzo all’esecuzione e
di opposizione agli atti esecutivi in ogni loro fase, compreso il giudizio di
cassazione (cfr. , tra le altre, Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07,
Ric. 2011 n. 27837 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

Premesso in fatto

4942/10) ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di
impugnazione (cfr. Cass. n. 20745/09, Cass. ord. n. 9997/10).
Nel caso di specie, il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi
dell’art. 327 cod. proc. civ. va computato a decorrere dal 23 settembre 2010,

sicché il termine di legge era già scaduto alla data del 7 novembre 2011, quando
il ricorso è stato spedito per le notificazioni.”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, atteso che gli intimati non
hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il giorno 9 ottobre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

senza tenere conto della sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre,

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