Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24143 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.13/10/2017),  n. 24143

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25723-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 216/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 07/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 216/12/09, depositata il 7/9/2009, pronunciando sull’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, nei confronti di S.C., confermava la decisone della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il diniego di condono per la definizione di ritardi ed omessi versamenti, motivato dalla insufficienza della somma versata rispetto a quanto risultante dalla dichiarazione;

che, per quanto qui d’interesse, il Giudice di appello osserva che il condono presentato nell’anno 2003, per irregolarità riferibili all’anno 1998, è da ritenersi perfezionato con il tempestivo versamento, da parte del contribuente, del dovuto, e che le contestazioni formulate dall’Ufficio per la prima volta con il gravame, “circa limitati importi pretesamente dovuti per sanzioni ed interessi”, sono inammissibili, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ed ancora, che il condono presentato nell’anno 2004 è da ritenersi perfezionato, ai sensi della L. n. 289 del 2002, con il versamento della prima delle rate previste, potendo l’Ufficio iscrivere a ruolo le somme corrispondenti alle rate non versate, maggiorate di penalità ed interessi;

che l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione della sentenza della C.T.R. con due motivi di ricorso, mentre il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce l’esistenza del giudicato esterno, ed all’uopo produce la sentenza n. 109/5/09, pronunciata inter partes dalla medesima C.T.R. di Napoli, Sezione Staccata di Salerno, con cui è stata accertata la legittimità del diniego di condono opposto dall’Ufficio con riguardo alla istanza di definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, presentata dal contribuente in data 25/5/2004, oggetto di ulteriore e distinto provvedimento di diniego dell’Ufficio, motivato sempre con il mancato integrale pagamento di quanto dovuto, sentenza non soggetta ad impugnazione, come da certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., prodotta in atti;

che il motivo d’impugnazione si appalesa inammissibile per carenza di autosufficienza, essendo mancato nel ricorso il richiamo a tutti gli elementi probatori sulla base dei quali va accertata la portata del giudicato, considerato sia il titolo giudiziale, che la domanda di parte, in quanto l’autorità del giudicato sostanziale, invocata dalla ricorrente con riferimento alla sentenza n. 109/5/09 della C.T.R. di Napoli, opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, e presuppone che tra la causa precedentemente definita, e quella in atto, vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e causa petendi (fra le tante, Cass. 20 aprile 2011, n. 9043/2011; n. 10252/2002);

che le allegazioni difensive non appaiono sufficienti per una compiuta valutazione al riguardo, considerato che i due giudizi si riferiscono ad atti suscettibili di autonoma e separata impugnazione, profilo di per sè rilevante ai fini dell’accertamento della sussistenza della necessaria identità di oggetto tra essi, mentre l’identità di motivazione è oggetto di mera asserzione, per cui non basta che gli impugnati provvedimenti di diniego di condono siano riferibili al medesimo rapporto giuridico essendo, per quanto è dato comprendere, formalmente autonomi;

che con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, giacchè il Giudice di appello ha erroneamente ritenuto ininfluente il ritardato pagamento delle rate successive alla prima, ai fini della validità ed efficacia dell’istanza di sanatoria, essendo errata l’equiparazione operata, ai fini qui considerati, con le altre figure di definizione agevolata previste dalla citata L. n. 289 del 2002, in quanto l’ipotesi di cui al richiamato art. 9 bis si riferisce ai casi di omesso o ritardato pagamento dell’imposta dichiarata, serve a far conseguire al contribuente il beneficio della disapplicazione delle sanzioni, e manca di effetto novativo, a differenza delle ipotesi prevista dagli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge, per cui resta immutato l’originario debito tributario, ed il relativo effetto estintivo è condizionato dal puntuale pagamento dell’intero debito;

che la questione posta dall’Agenzia delle Entrate può essere agevolmente risolta alla luce del principio, reiteratamente affermato da questa Corte, ed al quale va senz’altro data continuità, secondo cui l’efficacia della sanatoria L. n. 289 del 2008, ex art. 9 bis, è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite;

che, infatti, la Corte ha evidenziato, con la sentenza n. 379/2016, che “mentre il condono tributario “premiale” previsto dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16consente al contribuente di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, l’art. 9 bis della stessa legge concede invece un condono tributario “clemenziale” che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni o concede modalità di favore per il loro pagamento, ma non prevede alcuna forma di accertamento tributario straordinario e non comporta alcuna incertezza in ordine al “quantum” dovuto dal contribuente, sicchè, in quest’ultima ipotesi, non può ritenersi applicabile il principio in base al quale, nell’ipotesi in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dalla L. citata, art. 16, comma 2, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, mentre quello delle rate successive determina l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto con addebito di una sanzione amministrativa proporzionale alle somme non versate e il pagamento degli interessi legali”, e, ancora più di recente, con la sentenza n. 14373/2017, nel ribadire detto indirizzo giurisprudenziale ha ricordando che “la definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale: in applicazione di questo principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, la quale, in relazione a sanzioni per omessi versamenti IRPEF, aveva affermato che il mancato pagamento di una o più rate successive alla prima determina non la totale inefficacia della domanda di definizione, ma solo il ripristino della sanzione limitatamente alle rate non versate” (ex multis, Cass. n. 21364 del 2011 e n. 19546 del 2011)”;

che, in conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza della C.T.R. della Campania cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va decisa con il rigetto del ricorso introduttivo del ricorrente;

che l’evoluzione della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio del merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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