Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24142 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/10/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 30/10/2020), n.24142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 328/2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

2, presso lo studio dell’avvocato EZIO BONANNI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI e LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1546/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/07/2014, R.G.N. 2572/2011.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 16.7.2014, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di P.S. volta all’attribuzione dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, e succ. mod., per carenza di prova di esposizione qualificata all’amianto;

che avverso tale pronuncia P.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, illustrati con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., e artt. 24 e 111 Cost., in relazione alla L. n. 257 del 1992, art. 13, per avere la Corte di merito disatteso le leggi scientifiche che regolerebbero la formulazione del giudizio tecnico concernente il superamento della soglia di esposizione di 100 ff/l, non essendosi il CTU di prime cure avvalso della banca dati Amyant e dell’algoritmo tedesco Berufsgenossenschaften, e per non avere inoltre la Corte tenuto conto, al fine di disporre la rinnovazione della CTU medesima, degli ulteriori elaborati peritali rassegnati in atti, delle contestazioni alla CTU mosse in prime cure e in sede di gravame e della mancata contestazione delle mansioni svolte;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 416 c.p.c., in combinato disposto la L. n. 257 del 1992, art. 13, per avere la Corte territoriale ritenuto che, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto lavorativo, nessun obbligo poteva avere di contestare espressamente le affermazioni contenute nel ricorso introduttivo circa la natura delle mansioni esercitate ed il tempo in cui esse erano state svolte;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,191 ss., 421 e 425 c.p.c., artt. 2697,2699,2700 e 2729 c.c., in combinato disposto con gli artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU e art. 47 CDFUE, ed altresì con la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, L. n. 326 del 2003, art. 47, commi 5 e 6, in ragione del D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, n. 7, per avere la Corte di merito ritenuto non raggiunta la prova dell’esposizione qualificata soltanto sulla base della CTU e non “sulla base di tutte le prove”, specie considerando che la CTU di prime cure aveva quantificato i livelli di esposizione prescindendo dalle risultanze della banca dati Amyant e dall’algoritmo tedesco Berufsgenossenschaften (così il ricorso per cassazione, pag. 74);

che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione alla D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 27 e 31, e al D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, nonchè delle disposizioni indicate nella rubrica del terzo motivo, per avere la Corte territoriale formulato il proprio giudizio attenendosi esclusivamente alle valutazioni del CTU e senza tener conto del rischio morbigeno proprio dell’ambiente lavorativo, dei dati epidemiologici, del fatto che la CTU aveva omesso di riferirsi alle risultanze della banca dati Amyant e all’algoritmo tedesco Berufsgenossenschaften, delle contestazioni svolte nei confronti della CTU di prime cure e della mancata contestazione dei fatti concernenti il rapporto lavorativo da parte dell’INPS;

che, con il quinto motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 111 Cost., in relazione alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, L. n. 326 del 2003, art. 47, comma 6 bis, e L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, per non avere la Corte di merito acquisito ulteriori informazioni nè motivato la scelta di adesione ad una CTU pur debitamente censurata;

che il primo motivo è inammissibile, essendosi chiarito che la violazione dell’art. 112 c.p.c., postula l’omesso esame di una domanda o di un’eccezione che siano state introdotte in causa (e dunque, nel caso del motivo d’appello, di uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello) e non è ravvisabile allorchè, come nella specie, l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerna direttamente la domanda o l’eccezione, ma una o più circostanze di fatto che, ove valutate, avrebbero comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e quindi su uno dei fatti principali della controversia (così, da ult., Cass. n. 1539 del 2018);

che il secondo motivo è infondato, essendosi parimenti chiarito che l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (così, da ult., Cass. n. 87 del 2019);

che il terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in considerazione del tenore delle censure rivolte all’impugnata sentenza, sono inammissibili, veicolando, al di là della formale denuncia di vizi in procedendo e in iudicando, plateali richieste di riesame del materiale probatorio acquisito al processo, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 3340 del 2019, 8758 del 2017);

che il quinto motivo è inammissibile nella parte in cui pretende di impugnare per omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5 una doppia conforme di merito (art. 348 c.p.c., u.c.) e nel resto infondato, il vizio di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, potendo sussistere solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (così, tra le più recenti, Cass. n. 3819 del 2020), e tanto non potendo obiettivamente ravvisarsi nell’articolata esposizione contenuta da pag. 11 a pag. 29 della sentenza impugnata;

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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