Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24142 del 28/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 14/10/2016, dep. 28/11/2016), n.24142
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20294/2015 proposto da:
A.A., AM.AN., rappresentati e difesi dagli avv.ti
VINCENZO RICCARDI e CLEMENTINA DI ROSA, giusta procura speciale in
calce al ricorso e domiciliati presso la Corte Suprema di
Cassazione;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
30/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
udito il difensore.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto 30.1.2015 la Corte d’Appello di Roma ha respinto i ricorsi proposti nel 2010 da A.A. e An. per ottenere l’equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo promosso innanzi al TAR Campania nel 1992 e definito il 28.10.2010. Per giungere a tale soluzione la Corte territoriale – per quanto qui interessa – ha rilevato che il momento a partire dal quale va calcolata la ragionevole durata risiede in quello in cui è presentata l’istanza di prelievo: di conseguenza, dovendosi computare il dies a quo dal 16.9.9008 e 9.12.2009 (data della presentazione delle istanze di prelievo), il termine ragionevole di tre anni non era trascorso.
2 Per la cassazione di tale decreto ricorrono gli A. sulla base di sette motivi a cui resiste il Ministero dell’Econimia e delle Finanze resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Col primo motivo si deduce violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, all. 4; L. n. 89 del 2001, comma 2 bis; L. n. 1034 del 1981, art. 21 bis; D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 81; L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, art. 6 par. 1 CEDU, art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 13 CEDU, Trattato di Lisbona 1.12.2009 ex art. 6 TUE e artt. 2 e 24 Cost.. Ci si duole in particolare della individuazione, da parte della Corte d’Appello, del dies a quo per calcolare la durata ragionevole del processo in caso di deposito dell’istanza di prelievo.
1.2 Con il secondo motivo deduce ancora violazione delle medesime disposizioni sotto altri profili.
1.3 Col terzo motivo si deduce ancora violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU, art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 13 CEDU, Trattato di Lisbona 1.12.2009 ex art. 6 TUE e artt. 2 e 24 Cost..
1.4-1.5-1.6 Col quarto, quinto e sesto motivo si deduce ancora, sotto vari profili, violazione degli artt. violazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, all. 4; L. n. 89 del 2001, comma 2 bis; L. n. 1034 del 1981, art. 21 bis; D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 81; L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, art. 6, par. 1 CEDU, art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 13 CEDU, Trattato di Lisbona 1.12.2009 ex art. 6 TUE e artt. 2 e 24 Cost..
1.7 Col settimo motivo si deduce infine l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
2. – Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri.
Il fatto che ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4, nei giudizi pendenti come nel caso in esame alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condizioni la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima (Cass. n. 3740/13), non significa che detta istanza costituisca, per una sorta di fictio iuris limitata ai fini applicativi della L. n. 89 del 2001, il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole.
Al contrario, detta norma ha una lettura più semplice e binaria, nel senso che senza l’istanza di prelievo la domanda di equa riparazione non può essere proposta nè per il periodo anteriore nè per quello successivo, mentre una volta proposta l’istanza, la domanda stessa è proponibile senz’alcuna limitazione.
Accertatane la presentazione nel giudizio presupposto, l’istanza di prelievo assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, nel quale le condizioni di fondatezza della domanda sono costituite da altro, quale la durata eccedente, il paterna d’animo connesso e l’inesistenza di cause di esclusione del diritto positivizzate dall’art. 2, comma 2-quinquies legge Pinto o altrimenti enucleate dal sistema in via pretoria (v. Sez. 6-2, Sentenza n. 13554 del 01/07/2016 Rv. 640246).
Essendosi la Corte distrettuale discostata da tale interpretazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che nel provvedere ad un nuovo esame di merito si atterrà al principio di diritto formulato ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1: “il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, all. 4, in base al quelle nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima, non implica che detta istanza costituisca il momento a partire dal quale assume rilievo la pendenza giudiziale e si debba calcolare, di riflesso, la durata ragionevole. Al contrario, l’istanza di prelievo una volta presentata assolve ed esaurisce la propria funzione di presupposto processuale del procedimento di equa riparazione, mentre ai fini del computo della durata ragionevole occorre aver riguardo all’intera durata del processo e non solo a quella successiva all’istanza predetta”.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016