Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24142 del 24/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24142 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso 1099-2013 proposto da:
COSTANZINI LAURO (CSTLRA40E10L885X) elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. MAIDA FABIO, giusta procura in
calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente contro
IEMMI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CAVOUR 211 – int. 12, presso lo studio dell’avvocato RICCI
EMANUELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ZURLINI FRANCO, giusta delega a margine della memoria difensiva;

resistente

avverso la sentenza n. 1830/2012 del TRIBUNALE di MODENA,
depositata il 04/12/2012;

Data pubblicazione: 24/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
per il ricorrente é solo presente l’Avvocato Fabio Maida;
per il resistente é solo presente l’Avvocato Emanuele Ricci.

FRESA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 dicembre 2012 il Tribunale di Modena ha
condannato Lauro Costanzini a rilasciare a Marco lemmi un fondo sito
in Vignola.
Ha esposto il decidente che il convenuto aveva resistito alla domanda,
sostenendo di detenere il terreno in virtù di contratto di comodato, da
qualificarsi peraltro affitto, considerato che egli versava in natura alle
precedenti proprietarie il corrispettivo del godimento del terreno; che
l’eccezione di incompetenza del giudice adito per essere competente la
sezione specializzata agraria era infondata; che invero le prove orali
dedotte dal resistente a sostegno della stessa era inidonee a dimostrare
la sussistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico; che in ogni
caso l’allegata dazione annua di ciliegie non era correlata alla pregressa
conclusione di alcun contratto, né gratuito, né oneroso.
Avverso detta decisione propone istanza di regolamento facoltativo di
competenza Lauro Costanzini.
Resiste con memoria Marco lemmi che ha altresì depositato note
illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 A sostegno della proposta istanza deduce l’esponente che il thema
decidendum era se il Costanzini detenesse il fondo sine Útulo ovvero in

forza di contratto con le danti causa dell’attore e se tale contratto
Ric. 2013 n. 01099 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

avesse o meno natura di contratto agrario. Ricorda che per consolidata
giurisprudenza di legittimità sussiste la competenza della sezione
specializzata quando la parte convenuta in giudizio per il rilascio di un
fondo goduto a titolo di comodato, deduca l’esistenza di un contratto
di affitto e tale eccezione, in relazione alla natura e alla destinazione

infondata.
Nella fattispecie le prove articolate erano proprio volte a dimostrare
che la periodica dazione di derrate di valore superiore al canone
mediamente pagato in zona per terreni similari, aveva determinato la
trasformazione del contratto di comodato in affitto, o comunque la
costituzione di fatto di un contratto agrario.
2 Le critiche sono infondate.
Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata la massima secondo
cui rientrano nella competenza funzionale ratione materiae delle sezioni
specializzate agrarie tutte le controversie nelle quali, in base alla
domanda dell’attore o all’eccezione del convenuto, la decisione della
causa implichi un accertamento positivo o negativo dei rapporti
soggetti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari, salvo
che appaia ictu ocu/i infondata la tesi volta a ricondurre il rapporto
controverso nell’ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione
sui contratti agrari.
Esclusa dunque la devoluzione al giudice specializzato di una causa
perciò solo che essa sia in qualche modo connessa con un fondo
rustico, ivi compresa, dunque, l’ipotesi in cui venga avanzata richiesta
dì restituzione di un predio concesso in comodato — domanda che
pacificamente esula dalla competenza della sezione specializzata (confr.
Cass. civ. 17 giugno 2002, n. 8703; Cass. civ. 21 novembre 1997 n.
11635; Cass civ. 29 settembre 1995 n. 10273) — è necessario, perché
Ric. 2013 n. 01099 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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agricola del fondo chiesto in restituzione, non appaia ictu ocuk

tale competenza si radichi, che la controversia implichi l’applicazione
degli artt. 1628, 1654, 2135, 2187 cod. civ. nonché della speciale
normativa in materia di contratti agrari (1. 15 settembre 1964 n. 756; 1.
22 luglio 1966 n. 606;1. 11 febbraio 1971 n. 11;1. 3 maggio 1982 n. 203
ecc.).

comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del
comodatario, di un modus — quale la consegna periodica di una certa
quantità di prodotti del fondo concesso dal comodante — di
consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di
corrispettivo del godimento del bene (confr. Cass. civ. 11 febbraio
2010, n. 3087; Cass. civ. 17 giugno 2002, n. 8703).

4 Nello specifico il giudice a quo ha ritenuto, con apprezzamento
congruamente motivato, e quindi incensurabile in questa sede, che le
prove volte a dimostrare la sussistenza di un rapporto riconducibile ad
affitto agrario erano ininfluenti, ai fini del decidere, posto che il
riferimento alla dazione annua di ciliegie non era correlata alla
pregressa conclusione di un contratto agrario, del quale sarebbe stato
necessario quanto meno allegare gli elementi essenziali, a partire dalle
circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso sarebbe stato stipulato.
In tale contesto il ricorso deve essere respinto, con conseguente
declaratoria della competenza del Tribunale di Modena.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di
Modena. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio,
liquidate in complessivi euro 1.700,00 (di cui euro 200,00 per esborsi),
oltre IVA e CPA, come per legge.
Ric. 2013 n. 01099 sez. M3 – ud. 09-10-2013
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3 A ciò aggiungasi che il carattere essenzialmente gratuito del

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre

2013.

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