Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24142 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.13/10/2017),  n. 24142

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21821-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EUROCHIMICA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAGLIAMENTO

76, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA SERNICOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA FRASCELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 23244/09, depositata il 23/6/2009, accoglieva l’appello proposto da EUROCHIMICA s.r.l., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento alla medesima notificato per il recupero di crediti d’imposta, relativi agli anni 2000 e 2001, per nuovi investimenti in aree svantaggiate, condividendo la CTP di Roma la tesi, sostenuta dall’Ufficio, dell’intervenuta decadenza del diritto al contributo, trattandosi di investimenti effettuati in data anteriore all’8 luglio 2002, per i quali i soggetti che hanno beneficiato del contributo sono tenuti ad inviare il modello occorrente per la ricognizione degli investimenti effettuati;

che la C.T.R., per quanto qui d’interesse, rilevava che l’omessa presentazione del modello CVS previsto dalla L. n. 388 del 2000, da parte della contribuente, la quale aveva effettuato gli investimenti in beni strumentali nuovi alla fine del 2001, ed utilizzato in compensazione il relativo credito d’imposta mediante modelli F24 presentati il 18/2/2002 ed il 18/3/2002, indicandolo poi nella dichiarazione dei redditi riferita al relativo periodo d’imposta, “non ha arrecato alcun danno all’Erario”, in quanto “non costituisce ostacolo all’attività di accertamento e verifica del fisco, sia per l’obbligo dell’indicazione dell’incentivo sul Modello Unico, sia per il riscontro del suo utilizzo attraverso la compensazione operata dalla società”, per cui, in conclusione, non ricorreva “alcuna causa di decadenza dal diritto al contributo”;

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il motivo d’impugnazione la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della L. n. 289 del 2002, art. 62, per non avere il giudice di appello considerato che l’omessa presentazione del modello CVS, ovvero la mancata comunicazione dei dati relativi agli investimenti effettuati, nel termine previsto dalla richiamata disposizione, alla lett. a) del comma 1, determina la decadenza dall’agevolazione per gli investimenti in aree svantaggiate, e formula il seguente quesito: Dica la Corte se, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 62, i soggetti che abbiano conseguito il diritto alle agevolazioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8,anteriormente alla data dell’8/7/2002 debbano, a pena di decadenza dalla fruizione del contributo medesimo, comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e se, conseguentemente, violi il citato art. 62 la sentenza della C.T.R. che annulli l’avviso di accertamento con il quale era stato recuperato il credito d’imposta indebitamente utilizzato dalla contribuente in quanto incorsa nella decadenza dal beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, per non aver provveduto (come dalla medesima contribuente affermato e non contestato) alla comunicazione prescritta dal comma 1, lett. a), del ridetto art. 62, mentre in ossequio al disposto della norma che si assume violata, la C.T.R. avrebbe dovuto senz’altro ritenere la contribuente decaduta dall’agevolazione e per l’effetto legittima la pretesa impositiva;

che la censura è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate;

che il punto controverso è se, ai fini dell’applicazione della sanzione della decadenza contemplata nella L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), riguardante i crediti maturati prima dell’8 luglio 2002, assuma o meno rilievo la circostanza che essi fossero stati, in tutto o in parte, già utilizzati in compensazione alla data di entrata in vigore del D.L. n. 253 del 2002, poi non convertito, che aveva introdotto l’onere di comunicazione ripreso dall’art. 62 citato, trovando applicazione L. n. 388 del 2000, art. 8, nella sua originaria formulazione, la quale, al comma 5, consentiva la fruizione del beneficio in via automatica, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante compensazione con debiti tributari e contributivi, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; che costituisce principio consolidato quello secondo cui “L’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza, e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica.” (Cass. n. 3578/2009, n. 29616/201, n. 199/2014; n. 16711/2015);

che questa Corte ha altresì osservato che la L. n. 289 del 2002, art. 62, “è diretta espressione del potere demandato al Ministro delle finanze, di stabilire con D.M. le procedure di controllo, prevedendo “specifiche cause di decadenza dal diritto di credito”, e trova la sua ratio nell’esigenza di definire entro un tempo determinato l’inerente onere finanziario, altrimenti sospeso ad libitum”, ed ancora, “che la presentazione di tale modello, costituisce non già una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio onere a suo carico, finalizzato all’accertamento delle condizioni necessarie all’attribuzione, in via definitiva, del beneficio in questione” (Cass. n. 15865/2015);

che, pertanto, anche nella esaminata fattispecie, “una volta scaduto con il 28 febbraio 2003 il termine per la presentazione del modello, dal quale risulti l’adempimento degli obblighi richiesti per la conferma delle agevolazioni fruite, non poteva non scattare la decadenza della contribuente dal beneficio del credito d’imposta, altrimenti nessun senso avrebbe potuto avere la previsione della decadenza, se esso avesse potuto essere eluso” (Cass. n. 16711/2015 citata);

che, infatti, nessun rilievo può attribuirsi, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, alla circostanza che il credito d’imposta fosse stato attribuito “automaticamente”, prima dell’8 luglio 2002, e che fosse stato già stato utilizzato in compensazione (Modello Unico 2002, relativo all’anno d’imposta 2001) alla predetta data, in quanto appare assai fragile l’argomento difensivo fondato sul mancato utilizzo, da parte del legislatore, dell’espressione letterale “revoca”, invece di “decadenza”, considerato che la supposta intangibilità dell’agevolazione de qua, non soltanto non trova riscontro nella ricordata disciplina, ma si scontra con le dichiarate finalità della L. n. 289 del 2002, art. 62, (“1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8 e successive modificazioni, nonchè di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all’amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:…);

che da quanto esposto consegue la cassazione della sentenza d’appello senza rinvio, stante l’infondatezza del ricorso introduttivo della parte contribuente, che va respinto, consentendolo l’art. 384 c.p.c., comma 2;

che l’evoluzione della vicenda processuale giustifica la compensazione tra le parti delle spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza della intimata e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, che condanna alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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