Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24140 del 24/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24140 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 1259-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO,
STUMPO VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE
EMANUELE giusta mandato speciale in calce ricorso;
– ricorrente contro

TOMMASO ELISABETTA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 5916/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 18/11/2010, depositata il 13/01/2011;

Data pubblicazione: 24/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si

riporta alla relazione.

Ric. 2012 n. 01259 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

r.g.n. 1259/2012 Inps c/Tommaso Elisabetta
Oggetto: operai agricoli a tempo determinato; riliquidazione indennità di disoccupazione; decadenza

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 3 ottobre 2013
ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma

2. “Tommaso Elisabetta , operaia agricola a tempo determinato, conveniva in
giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2000 non calcolato, dall’INPS, ai
sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, tenuto conto dei minimi retributivi
previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito;
3. la Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza del primo giudice, accoglieva
la domanda;
4. avverso detta sentenza l’INPS ricorre con tre motivi;
5.

la parte intimata non si è costituita;

6. la parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 47, terzo comma,del d.p.r.
639/1970 e successive modifiche) e rileva che erroneamente la Corte territoriale
ha ritenuto inapplicabile la regola della decadenza alla richiesta di riliquidazione
di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente
previdenziale;
il motivo è manifestamente infondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo
dalla sentenza di questa Corte n. 7245/2012 che ha confermato quanto già
ritenuto dalle Sezioni unite di questa Corte, con la precedente sentenza n.
12720/2009, affermando il principio di diritto secondo cui: “La decadenza di
cui all’art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 – come interpretato dall’art. 6 d.l. 29
marzo 1991 n. 103, convertito, con modificazioni, nella 1. 1° giugno 1991 n. 166
– non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia
rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione
previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già
riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in
cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate
interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una
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dell’art. 380 bis c.p.c.:

componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia
quello della ordinaria prescrizione decennale”;
8. l’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e
l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore
che, da ultimo, con l’art. 38, primo comma, lett. d) del D.L. 6 luglio 2011 n. 98,
convertito in legge n. 111 del medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47 un
ultimo comma, del seguente tenore: “Le decadenze previste dai commi che

l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”,
precisando al quarto comma che: “Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e
d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in
vigore del presente decreto”, depongono, in definitiva, per l’inapplicabilità
dell’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, prima delle integrazioni apportate
citato art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, al caso di richiesta di riliquidazione di
prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente
previdenziale;
9. con gli altri due motivi di ricorso l’Istituto ricorrente, lamentando violazione
degli artt. 18,co.18 del d.l. 98/2011 convertito in 1. 111/2011 e degli artt. 44,49
e 53 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6
comma 4 lettera a) del d.lgs. n. 314/97 e all’art.3 d.l. n.318 del 1996 conv. in
legge n.402 del 1996, nonché in relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed
all’art. 4 commi 10 e 11 legge 297/82, censura la sentenza per avere incluso
nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di
disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR” , la quale invece non
dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte
territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;
10. i motivi sono manifestamente fondati, alla stregua di quanto deciso da ultimo

dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con
cui si è enunciato il seguente principio: «Confermandosi quanto già ritenuto
dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “Ai fini della
liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
2
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precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto

confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997
n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente
affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di
TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa
dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà
espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29

dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità
rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta
voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è
ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva»;
11. l’ interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal

legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in
legge 111/2011, ha stabilito che: “L’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art.
1 comma 5 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile
per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a
tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine
rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;
12 Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,

unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
13. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente
fondato il ricorso, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può
provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda.
14. Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha
definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella
materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

3
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luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda relativa all’inclusione della
quota di TFR ne a base di calcolo dell’indennità di disoccupazione; compensa
le spese delgiu’dizio.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

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