Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24140 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.13/10/2017),  n. 24140

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16810-2010 proposto da:

ALFA DUE DI L.S. & C. SAS, elettivamente domiciliato

in ROMA VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO CARACCIOLO DI SARNO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ERNESTINO CARNEVALE SCHIANCA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BRESCIA in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 201/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

MILANO, depositata il 21/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la ALFA DUE s.a.s. (ora incorporata LUGISET) impugnava l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 1983, con il quale l’Ufficio Distrettuale II. DD. di Brescia, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e art. 40, rettificava il reddito imponibile in Lire 367.888.000, ai fini Irpeg, con un conguaglio d’imposta a debito pari a Lire 131.911.000, ed in Lire 338.286.000, ai fini Ilor, con un conguaglio pari a Lire 50.743.000, oltre sanzioni ed interessi, mediante ripresa a tassazione di Lire 580.000.000, per maggiori ricavi non contabilizzati, e di Lire 101.250.000 per oneri finanziati indeducibili;

che l’adita Commissione Tributaria di primo grado, preso atto della acquiescenza prestata dall’Ufficio in relazione alla deducibilità degli oneri finanziari, accoglieva le ulteriori ragioni della contribuente ed annullava l’avviso di accertamento, con decisione che, appellata da entrambe le parti, veniva confermata dalla Commissione Tributaria di secondo grado;

che, a seguito di ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, quest’ultima, con la sentenza n. 201/2010, depositata il 21/1/2010, accoglieva il gravame dell’Ufficio e rilevava che la ripresa a tassazione dell’importo di Lire 580.000.000, derivante da sottofatturazione di una vendita immobiliare, si fonda sulle risultanze del contratto di mutuo e della polizza di assicurazione r.c., documenti versati in atti dalla parte pubblica, e non adeguatamente contrastati dalla società ALFA DUE, comprovanti il maggior valore del bene compravenduto;

che ricorre per la cassazione della sentenza la contribuente, con due motivi, e l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ricorrente, con il primo motivo d’impugnazione, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26, giacchè il ricorso alla Commissione tributaria Centrale è proponibile solo per violazione di legge e per questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa, mentre l’Ufficio, riprendendo con l’impugnazione le argomentazioni in precedenza svolte, aveva inteso far valere, in fatto, una diversa valutazione del compendio immobiliare pretesamente sottofatturato;

che la censura è infondata e non merita accoglimento;

che giova anzitutto ricordare che la giurisprudenza di questa Corte si è costantemente espressa nel senso che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico – induttivo del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e art. 40,ove la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile, ed in tali casi è consentito all’Ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass., n. 7871/2012, n. 21785/2012, n. 15027/2014, n. 26036/2015, n. 18232/2016, n. 22176/2016);

che, nella specie, l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto inattendibile la contabilità della contribuente in relazione ai ricavi ottenuti con la vendita di un complesso industriale, valutato dall’Ufficio in misura doppia rispetto al prezzo dichiarato nell’atto di compravendita sulla scorta dei dati presuntivi ricavabili da un contratto di mutuo, nel quale l’immobile era l’oggetto della garanzia, e di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, anch’essa contenente una valutazione, ancorchè di parte, del bene in questione;

che trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “In tema di contenzioso tributario, quando sia stata posta in discussione la legittimità dell’accertamento induttivo (per essere stata contestata l’esistenza delle presunzioni semplici poste a fondamento del potere di rettifica della dichiarazione dei redditi) rientra tra i poteri della Commissione Tributaria Centrale di valutare la ricorrenza delle condizioni che legittimano tale accertamento e, quindi, di esaminare anche i fatti a suo sostegno. Detta Commissione, che in questi sensi è anche giudice del fatto, può, quindi, accertare se quelle presunzioni abbiano le connotazioni di gravità, precisione e concordanza richieste perchè potesse farsi luogo a quel tipo di accertamento e, sempre che riconosca la fondatezza della censura, il potere di correggere, integrare o sostituire la motivazione della decisione impugnata. ” (Cass. n. 1179/1997, v. anche Cass. n. 4233/1996);

che, con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo ratione temporis applicabile), omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè il Giudice di appello non ha considerato che le fatturazioni Iva non sono soggette a valutazioni ed a rettifiche, salvo prove inoppugnabili da parte dell’Amministrazione finanziaria, e che le valutazioni di parte, fatte a determinati scopi, non costituiscono prova presuntiva ai sensi dell’art. 2729 c.c.;

che anche la suesposta censura è infondata e non merita accoglimento;

che, invero, l’applicabilità per estensione analogica del metodo di accertamento analitico – induttivo anche alla materia dell’Iva, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 1 e 2, è stata già affermata da questa Corte (v. Cass. n. 3197/2013, n. 26036/2015, entrambe in motivazione), e la Commissione Tributaria Centrale, ai fini qui considerati, ha valorizzato la – oggettiva – difformità rilevante tra il prezzo di vendita del complesso industriale, e quanto dichiarato dalla medesima contribuente nella ricordata documentazione negoziale (mutuo ipotecario e polizza di assicurazione);

che, per quanto detto, gli elementi indiziari sono senza alcun dubbio utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per giungere ad un legittimo accertamento, e viceversa l’odierna ricorrente non indica gli elementi trascurati dal giudicante, eventualmente in grado di inficiare la coerenza logica del ragionamento presuntivo posto a base della decisione, considerato che il dato della regolarità formale della contabilità di per sè non è preclusivo di un accertamento di genere induttivo, e che lo spostamento dell’onere probatorio gioca a sfavore della società ALFA DUE, la quale, come è stato riportato nella motivazione dell’impugnata sentenza, “non fornisce prove atte a confutare le affermazioni del ricorrente Ufficio”;

che, in conclusione, il ricorso va respinto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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