Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2414 del 31/01/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2414 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 16582-2013 proposto da:
MORETTI GUERRINO

(MRTGRN3ORO8F268Q),

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio
dell’avvocato PIETRO SARROCCO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

FASS IMMOBILIARE s.a.s. di FAGOTTO ALESSIO & C. (c.f.
03798250274), in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA

FLAMINIA VECCHIA 732/D, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 31/01/2018

ENRICO BRACCO, rappresentata e difesa dall’avvocato
FRANCESCO SANTINI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 725/2013 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 29/03/2013;

udienza del 10/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato PIETRO SARROCCO, difensore del
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ENRICO BRACCO, con delega
dell’Avvocato FRANCESCO SANTINI difensore della
controricorrente, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CONSIDERATO in FATTO
La società FASS Immobiliare s.a.s. conveniva in giudizio
innanzi al Tribunale di Venezia – Sezione Distaccata di
Portogruaro Moretti Guerino.
La società attrice , acquirente per atto notaio Dalla Valle del
21 novembre 2007 di immobile in atti specificamente
individuato e sito alla via del Lavoro 4 di in S. Michele al
Tagliamento, esponeva che il bene era stato acquistato dalla
venditrice ENEL S.p.a., la quale -a sua volta- lo aveva
comprato con atto trascritto del 1969 dagli originari
proprietari Furlanis e Mior, il tutto al fine di evidenziare
comunque ai sensi dell’art. 948 c.c. la “continuità temporale
della proprietà del medesimo bene”, costantemente
utilizzato.
Tanto esposto la società attrice esponeva, quindi, che il
convenuto Moretti Guerino aveva occupato una consistente
porzione del terreno appena acquistato con realizzazione di
recinzione abusiva con cancello pedonale e carraio in
muratura e chiedeva all’adito Tribunale di voler, previo
accertamento della proprietà della Fass sul bene immobile in
narrativa, condannare il Moretti al rilascio della parte
occupata ed alla demolizione delle opere realizzate, nonché
al risarcimento del danno.

3

e

Costituitosi in giudizio il convenuto,deduceva l’infondatezza
delle avverse domande attoree di cui chiedeva il rigetto e
spiegava domanda riconvenzionale perché fosse accertato
l’acquisto in proprio favore per intervenuta usucapione
ventennale del bene controverso.

domande attoree, accertava e dichiarava che la Fass
Immobiliare

era

proprietaria

esclusiva

dell’immobile

e

medesimo- e condannava il Moretti all’immediato rilascio
della porzione dell’immobile illegittimamente occupata nella
parte a nord del mappale 325, con obbligo per lo stesso
convenuto di demolire la recinzione e di ridurre in pristino
ogni manufatto realizzato sull’area stessa, rigettando ogni
altra ulteriore domanda attorea e quella riconvenzionale.
Avverso la decisione del Giudice di prime cure, di cui
chiedeva la riforma, il Moretti interboneva appello resistito
dalla società appellata, che -in via incidentale- chiedeva la
condanna dell’appellante principale ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
per lite temeraria.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 725/2013,
rigettava l’appello principale e quello incidentale,
confermava l’impugnata sentenza e condannava il Moretti
alla refusione delle spese del giudizio.
Per la ‘cassazione della suddetta decisione della Corte
territoriale ricorre il Moretti con atto fondato su un primo
4

Il Tribunale di prima istanza, in parziale accoglimento delle

motivo, nonché su altri successivi nove motivi ciascuno di
quest’ultimi proposto “in via subordinata” rispetto ai motivi
immediatamente precedenti.

e

RITENUTO in DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di

2697, 2727 e 9799 c.c..
Il motivo, peraltro di non facile ed immediata intelligibilità,
appare orientato a contestare l’impugnata sentenza in relazione
alla pretesa “costituzione di una strada privata con l’apporto di
una porzione di terreno da ciascuno dei confinanti (che) dava
luogo ad un bene nuovo che cade nella contitolarità ed in
comunione tra i proprietari degli appezzamenti cedenti la
porzione di terreno”.
Il preteso presupposto dell’esistenza di una strada privata fra
lotti confinanti e , quindi, di una sorta di costituzione di via ex
collatione privatorum agrorum non influisce (come già
evidenziato di Giudici del merito) sul ritenuto fondamento della
domanda attorea di accertamento della sua proprietà sul bene di
cui in atti con condanna al rilascio della porzione occupata dal
Moretti.
La pretesa esistenza di detta via comunque risulta correttamente
già apprezzata negativamente in fatto riti giudizi di merito.
5

violazione e falsa applicazione degli artt. 1100, 1102, 1362,

Inoltre il Moretti non ha dato prova della pretesa esistenza della
strada indivisa, la quale comunque -secondo corretto
apprezzamento della Corte distrettuale- avrebbe rappresentato

un elemento di per sé neutro rispetto alla proprietà dei mappali

Per di più ancora risulta acclarato (v. sentenza impugnata , p. 19)
che la medesima strada non risultava dalle planimetrie catastali
allegate a precedente vendita del 1969, né menzionata nella
vendita del 2007.
Parte ricorrente, infine, nulla dice specificamente in ordine al
preteso errore della gravata decisione od alla sua diretta influenza
circa l’accertamento della proprietà richiesto.
Infine va evidenziato che l’odierna parte contro ricorrente – a
fronte delle pretestuose argomentazioni di cui al motivo ed al
ricorso in esame- ha dato prova, alla stregua dei citata, contratti
notarili del 2007 e del 1969- di essere unica proprietaria del
controverso mappale n. 325, sub 2 e 3.
Il motivo è, quindi, infondato e va rigettato.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il Vizio di
violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1062 c.c..
Parte ricorrente deduce, in via ipotetica, se a seguito della
divisione dell’unica originaria proprietà di un ampio terreno t;U.

()

rivendicati”.

maggior estensione lcostituzion, possa rinvenirsi, nella
fattispecie, “una situazione di fatto idonea a dare origine ad una
servitù di passaggio”.
Il motivo qui in esame impone i effettuare immediatamente una

Dall’esame dell’impugnata sentenza.(pp. 11-13) ed in assenza di
ogni opportuna idonea allegazione di parte risulta che i motivi di
appello inerivano sei questioni.
Fra queste noi l risulta quella oggi prospettata col presente
esaminato motivo.
Questo, in ogni caso, attesa la sua formulazione in via del tutto
ipotetica e perplessa, non può che essere ritenuto inammissibile.
3.- Con il terzo motivo parte ricorrenielamenta la violazione di

norme di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.. in relazione alla
questione della pretesa “esistenza di una

strada carrabile,

formata con l’apporto di terreno dei fondi latftanti”.
Il tutto, nella sostanza, per la pretesa °tj‘ ungfalsa applicazione di
norme da parte della Corte di merito / che avrebbe errato
disattendendo il “pacifico possesso” esercitato sulla pretesa
e

presunta strada privata
11 motivo, in sostanza, relativo a questione nuova è inammissibile
in quanto diretto alla rivalutazione del ragionamento decisorio ,

7

considerazione che si eviterà, in seguito, di ripetere.

in fatto, della Corte di merito (la quale, in ogni caso, ha avuto
e

modo di -valutare correttamente come non vi prova che il Moretti
abbia svolto attività, quali parcheggio di auto e pulizia di sede
viaria, oltre che sulla di lui proprietà, anche su una area di strada

Il motivo è, quindi, inammissibile.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di
violazione e falsa applicazione di norirre di legge ai sensi dell’art.
360, n. 3 c.p.c..
Pur adducendo un vizio di violazione di legge il motivo finisce
col riguardare la errata o mancata valutazione delle prove
fondanti l’acquisto della pretesa servitù di passaggio.
Il motivo è inammissibile avendo i Giudice del merito, con
propria congrua valutazione in fatto e logica motivazione,
e

escluso l’esistenza della medesima strada.
5.- Con il quinto motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione di norme di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3. c.p.c..
Il motivo, al di là dalla sua rubrica, si dilunga sulla pretesa
“funzione di collegamento con la via pubblica di una strada larga
8 ml e lunga 28 ml, formata con il conferimento di una striscia di
terreno

5

eccedente quella di sua proprietà).

Viene , quindi, riproposta la già affrontata questione della
effettiva esistenza di una strada (questione risolta negativamente
in punto di valutazione di fatto nel giudizio di merito).
Appare, quindi, in tutta la sua evidenza l’inammissibilità del

ricostruzione dei fatti operata dal Giudice del merito al
diverso convincimento soggettivo della parte” (Cass. n.
9233/2006) e , quindi, in definitiva, ad un inammissibile
revisione del ragionamento decisorio”.

Il motivo è, quindi , inammissibile.
6.- Con

il sesto motivo del ricorso si deduce il vizio di

motivazione inidonea a garantire la comprensione dell’iter
logico, nonché violazione dell’alt 132 e 118 c.p.c. in relazione
all’art. 360, n. 4 c.p.c..
7.- Con il settimo motivo parte ricorrente lamenta “motivazione
inidonea” e violazione dell’art. 360, n. 4 c.p.c…
8.- I predetti sesto e settimo motivo possono essere esaminati
congiuntamente.
Gli stessi formulano promiscuamente censure attinenti ad errores
sia in procedendo che in iudicando .
Tali censure, così come proposte, sono già di per sé prive del
carattere di specificità. Con esse si finisce per

“introdurre

cumulativamente ed inestricabilmente vizi eterogenei (vizi
9

motivo in quanto “inteso a far valere la rispondenza della

motivazionali, errores in iudicando ed in procedendo) senza
individuare specificamente singolarmente doglianze e
devolvendo al giudice di legittimità il compito di isolare le
singole censure” ( Cass. S.U. n. 91/2015 e Cass. n.ri
6735/2016 , 7656/2016 e 12926/2016).

motivi sono, poi, inammissibili anche perché tesi, in

parte, a sollevare questioni che non risultano essere state già
poste nella precedente fase del giudizio di merito e, nel resto,
attengono a questioni di valutazioni in fatto della controversia.
Al riguardo va evidenziato che la mera prospettazione di
“motivazione inidonea” (quasi che debba essere la parte ad
apprezzare la valutazione dei fatti operata, peraltro correttamente,
dal Giudice del merito) non è idonea al fine di sostanziare
l’eventuale vizio correttamente inteso come violazione dell’art.
360, n. 5 c.p.c,.
Difatti la pretesa carenza motivazionale

della gravata

decisione è oggi sottoposta a controllo di legittimità sulla
motivazione della sentenza nei termini determinati dalla
modifica dell’art. 360, n. 5 c.p.c. apportata dal D.L. n.
83/2012, convertito nella L. n. 134/2012.
Alla stregua di detta norma è denuhciabile innanzi a questa
Corte soltanto l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo
che sia stato oggetto di discussione tra le parti, rimanendo alla stregua della detta novella legislativa- esclusa
IO

Entrambi i

qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”
della motivazione ( Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).
I motivi sono, quindi, entrambi inammissibili.

9.- Con l’ottavo motivo del ricorso si prospetta il vizio di
“violazione della norma processuale artt. 132, 118 disp. att., 115

Il motivo attiene alla pretesa mancata valutazione del possesso
della pretesa esistente strada (su terreno comune fra i confinanti)
come pacifico e continuato dalla Corte di appello.
10.- Con il nono motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di
un fatto decisivo.
Il fatto in relazione al quale pretesamente vi sarebbe stato
l’omesso esame sarebbe costituito • dalle caratteristiche della
strada” de qua.
11.- Con il decimo ed ultimo motivo si lamenta l’omessa
valutazione delle ” modalità di formazione della servitù con
riguardo allo stato dei luoghi”
12.- Gli anzidetti ultimi tre motivi possono essere trattati

congiuntamente.
Gli stessi sono tutti inammissibili inmanto tesi ad ottenere da
questa Corte una rivalutazione delle circostanze di fatto e ,
quindi, una revisione del ragionamento decisorio del Giudice del
merito non più richiedibile, né ottenibile in questa sede.

e 116 c.p.c. in riferimento all’art. 360, n. 4 c.p.c..

13.- 11 ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
14.- Le -spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
15.-

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte

unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore della parte controricorrente delle spese del giudizio,
determinate in € 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi,
oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori
come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.

12

del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione il 10 luglio
9017.

e

DEPOSITATO IN CANCEUERIA
Roma, 31

GEN. 2018

Il Presidente

Il Consigliere Estensore

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