Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2414 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17349/2010 proposto da:

LIFIN LIGURE FINANZIARIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

LIFIN LIGURE FINANZIARIA SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 57/2009 della COMM. TRIB. REG. della LIGURIA,

depositata l’11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FEDERICA MANZI per delega

dell’Avvocato LUIGI MANZI che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto dei motivi 1, 2, 3 del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di verifica operata dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova – emetteva nei confronti della LI.FIN. s.r.l. in liquidazione avviso di accertamento per l’anno di imposta 2000 con il quale, ai fini IRPEG, si rilevava che il contribuente aveva utilizzato, in compensazione del reddito dichiarato di Lire 142.627.000, perdite per Lire 82.984.000 originate dalle dichiarazioni presentate nei tre precedenti periodi di imposta (1997, 1998 e 1999), a loro volta oggetto di accertamento. Poichè tali perdite erano state in gran parte recuperate (per l’importo di Lire 81.947.000), con il predetto avviso di accertamento veniva rettificato il reddito dichiarato da Lire 59.643.000 a Lire 141.590.000, con conseguente maggiore IRPEG di Lire 30.320.000, oltre interessi e sanzioni.

Contro tale atto impositivo la società LI.FIN. proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Genova, che annullava l’avviso di accertamento, sul rilievo che la sua notifica era avvenuta nei confronti di soggetto privo di una relazione certa con la contribuente.

Avverso tale pronuncia interponeva appello l’Agenzia delle Entrate, resistito dalla società LI.FIN., la quale riproponeva, in ipotesi di accoglimento del gravame, tutti i motivi di impugnazione dell’atto impositivo dedotti in primo grado.

La C.T.R. della Liguria, con sentenza dell’11.5.2009, accoglieva parzialmente l’appello, riducendo l’importo accertato in conformità delle riduzioni apportate agli accertamenti operati per gli esercizi 1997, 1998 e 1999, determinando le sanzioni nei minimi di legge e compensando tra le parti le spese del giudizio.

Contro la suddetta decisione la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso principale la società contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, per non essersi la C.T.R. pronunciata sul denunciato vizio di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, non essendo state esplicitate le ragioni giustificative della rettifica di perdite dichiarate negli anni precedenti a fronte delle dettagliate censure formulate al riguardo dalla contribuente.

Il motivo è infondato.

Secondo pacifica giurisprudenza (ex plurimis, Cass. civ. (ord.), sez. 6, 08-10-2014, n. 21257), in caso di nullità della sentenza per omessa pronuncia, esigenze di economia processuale impongono di evitare la cassazione con rinvio quando la pretesa, sulla quale si riscontri mancare la pronuncia, avrebbe dovuto essere rigettata o potuto essere decisa nel merito, senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto. Nella specie, non sussiste il denunciato vizio di motivazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, atteso che gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 1997, 1998 e 1999, posti a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato, i cui estremi sono riprodotti nell’atto, erano già stati notificati alla società contribuente, che li aveva poi impugnati, di modo che deve ritenersi che la stessa abbia avuto adeguata conoscenza delle ragioni poste a base della pretesa impositiva.

2. Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale – da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, si deduce, rispettivamente, violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 3 (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c., n. 5). Censura la ricorrente la sentenza impugnata per avere la C.T.R., al fine di ritenere estensibili alla società i versamenti risultanti dai conti correnti dei soci, ritenuto che “vista l’entità delle operazioni che sono state rinvenute” ricorressero “ampie presunzioni di riferibilità dei cespiti all’impresa”, tenuto conto che “tutti i soci operavano sul c/c sociale”. La C.T.R. non avrebbe considerato che la presunzione legale prevista a carico del contribuente, secondo cui i versamenti non giustificati si presumono ricavi, opera con riferimento ai soli conti bancari intestati al contribuente e non riguardo ai conti bancari intestati a terzi, salvo prova contraria, anche mediante presunzioni, posta a carico dell’ente impositore, che in realtà si tratti di conti bancari del contribuente o a sua disposizione, e non di terzi.

I motivi sono infondati.

Per consolidata giurisprudenza (da ultimo Cass., sez. trib., 22/04/2016, n. 8112), in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorchè risulti provata dall’amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, incombe sulla società contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa.

Nella specie, la C.T.R., con congrua motivazione, ha ritenuto che tale presunzione derivasse, anzitutto, dalla circostanza che i conti in questione fossero riferibile ai soci della LI.FIN. s.r.l. e che le operazioni effettuate fossero di una certa consistenza, tenuto conto che erano stati presi in considerazione dall’Ufficio solo i movimenti di importo superiore e Lire 1.000.000 e non giustificati dai titolari dei conti. Inoltre, la C.T.R. ha rilevato che i predetti soci (e comunque almeno tre dei quattro) avevano operato sul conto corrente intestato alla società.

Ricorre del resto, nella specie, il significativo elemento presuntivo costituito dall’essere LI.FIN. s.r.l. connotata da una ristretta compagine sociale; in tal caso, infatti, per intuibili ragioni, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario – ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica.

4. Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Rileva la ricorrente l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, avendo la C.T.R. affermato, in motivazione, che riguardo alle sanzioni era stato “utilizzato il criterio della continuazione” e poi, nel dispositivo, determinato le sanzioni “nei minimi di legge”, senza peraltro tener conto della proporzionale riduzione delle perdite in ragione dei minori ricavi a cui la sanzione è parametrata.

La doglianza va disattesa.

In parte motiva, con riferimento alle sanzioni, la C.T.R. ha osservato che “in generale, è stato utilizzato il criterio della continuazione e del cumulo giuridico, applicando quindi al contribuente il minimo edittale”. Nel dispositivo si legge: “determina le sanzioni nei minimi di legge”.

Ciò posto, ritiene il Collegio che, nella fattispecie, il concreto comando giudiziale, al di là del riferimento atecnico al “minimo edittale”, possa essere individuato, conciliando così motivazione e dispositivo, nella determinazione delle sanzioni nel minimo consentito all’esito della riduzione dell’imponibile accertato.

5. Venendo all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 7, nonchè dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Sostiene che la C.T.R., ritenendo fondati gli accertamenti relativi agli anni di imposta 1997, 1998 e 1999 laddove considerano ricavi i versamenti sui conti bancari e infondati laddove considerano ricavi i prelevamenti dagli stessi, avrebbe giudicato non il vizio proprio dell’atto impugnato, ma vizi propri di altri atti autonomamente impugnabili e impugnati in diversa sede, accogliendo in tal modo il ricorso per una ragione estranea al thema decidendum.

Il motivo è infondato.

La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2000 per vizi propri, avendo dedotto l’illegittimo mancato riconoscimento delle perdite utilizzate in compensazione devolvendo così la relativa valutazione al giudice adito, senza che possa assumere rilievo in senso contrario il fatto che tali perdite fossero state recuperate sulla base di avvisi di accertamento relativi ai precedenti anni di imposta, pur autonomamente impugnati, non inserendosi detti avvisi nella sequenza procedimentale che ha portato all’emanazione dell’atto in questa sede impugnato.

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 32, nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Censura la ricorrente la sentenza impugnata per avere, posto che risultava provato per presunzioni che i conti bancari intestati ai soci fossero riferibili anche alla società, ritenuto che i prelevamenti effettuati non potessero essere considerati ricavi evasi dalla società, sul rilievo che i conti erano intestati alla società e non ai soci, che non era stato contestato alla società di aver tenuto contabilità formalmente irregolare e che una diversa conclusione sarebbe stata contraria al divieto di doppia imposizione.

Il motivo è infondato.

La ricorrente, pur evocando vizio di violazione o falsa applicazione di legge, deduce, nella sostanza, un vizio afferente la motivazione della decisione in relazione all’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa l’estraneità all’attività sociale dei prelevamenti effettuati sui conti correnti deì soci. Il convincimento in tal senso espresso dalla C.T.R. è incentrato sulla considerazione – che non appare censurabile sotto il profilo della coerenza logica – che le movimentazioni su conti personali dei soci consistite non in versamenti ma in prelevamenti non dovessero essere imputate a ricavi conseguiti dalla società, perchè altrimenti, in difetto di specifiche emergenze processuali, si sarebbe giunti a “presumere che quanto prelevato dal singolo sia stato utilizzato per operare acquisti, in nero, da investire in successive rivendite, sempre in nero, delle merci acquistate, con indebita percezione di redditi che, in tal modo, sarebbero stati sottratti all’imposizione fiscale”.

7. In conclusione, tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale devono essere rigettati.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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