Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2414 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11543-2018 proposto da:

B.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato MAURILIO PRIORESCHI,

rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA MATILDE CIONINI, SILVIA

TORTORELLA;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO

BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LAZZARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA DI BARTOLOMEO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 285/2017 della CORTE D’APPELLO di

L’AQUILA, depositata il 30/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – B.A.M. ricorre per due mezzi, nei confronti di M.D.G.S., contro il decreto del 30 gennaio 2018 con cui la Corte d’appello dell’Aquila ha accolto il reclamo da quest’ultimo proposto avverso la decisione del Tribunale di Pescara che aveva accolto in parte la domanda della B. volta alla modificazione delle condizioni del divorzio, domanda che la Corte territoriale ha integralmente respinto.

2. – M.D.G.S. ha chiesto accogliersi il primo motivo e rigettarsi il secondo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia nullità del procedimento di secondo grado, per essere stata essa B. dichiarata contumace, quantunque l’atto di reclamo le fosse stato notificato senza il decreto di fissazione dell’udienza, della quale ella non era dunque a conoscenza.

Il secondo motivo denuncia violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 739 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 327 c.p.c., inammissibilità o comunque improcedibilità dell’atto di reclamo, sostenendo che l’atto di reclamo, privo del decreto di fissazione dell’udienza, fosse ormai irrimediabilmente inefficace, dal momento che “la parte appellante non si è fatta carico, nè in sede di udienza, nè comunque nell’ulteriore corso del giudizio di secondo grado, di provocare la partecipazione della parte reclamata”.

Ritenuto che:

4. – Il collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

5.1. – E’ fondato il primo motivo.

Il controricorrente ha espressamente riconosciuto di aver notificato alla B. il solo reclamo, senza il decreto di fissazione dell’udienza che la Corte d’appello aveva adottato.

E’ dunque oggettivamente errata l’affermazione contenuta nel decreto impugnato in ordine alla “contumacia della resistente”, ossia della B.. A detta violazione occorre rimediare cassando il decreto impugnato e rinviando la causa dinanzi alla Corte d’appello, la quale deciderà sul reclamo all’esito del pieno dispiegamento del contraddittorio, provvedendo anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

5.2. – E’ invece infondato il secondo motivo.

Deve difatti applicarsi il principio che segue: “Nei procedimenti di impugnazione che si svolgono con rito camerale, il gravame è ritualmente proposto con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, mentre la notifica dello stesso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza risponde esclusivamente alla finalità di assicurare l’instaurazione del contraddittorio, sicchè la scadenza del termine all’uopo fissato, non preceduta dalla valida e effettuazione della notifica o dalla presentazione di un’istanza di proroga, non comporta alcun effetto preclusivo, ma implica soltanto la necessità di procedere alla fissazione di un nuovo termine, a meno che la controparte non si sia costituita in giudizio, in tal modo sanando il predetto vizio, con efficacia ex tunc” (Cass. 19 luglio 2016, n. 14731).

Nel caso in esame, difatti, è pacifico che il ricorso sia stato tempestivamente depositato, mentre ciò che è mancata è stata soltanto una valida notificazione del reclamo col decreto di fissazione dell’udienza.

P.Q.M.

rigetta il secondo motivo ed accoglie il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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