Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2414 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2414 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 11832-2010 proposto da:
MEDICI

ALESSIO

MDCLSS71M14H823S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 44, presso lo studio
MASTROSTEFANO

dell’avvocato
rappresenta

e

difende

DOMENICO,

unitamente

che

lo

all’avvocato

STEVANATO DARIO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2166

BUBACCO ANTONIA BBCNTN31T71E9360, TOSATO LORENZINA
TSTLNZ54D58E936L,

TOSATO VERENA TSTVRN60M43E936T,

TOSATO MAURIZIO TSTMRZ63M18L736L, quali eredi del

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Data pubblicazione: 04/02/2014

deceduto TOSATO GIOVANNI, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato
ANDREONI AMOS, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BRAVIN DINO giusta delega in
atti;

avverso la sentenza n. 453/2009 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata 1’11/03/2009, R.G.N.
2853/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO MARIA CIRILLO;
udito l’Avvocato RICCARDO PIAZZA per delega;
udito l’Avvocato AMOS ANDREONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

– controricorrenti –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Giovanni Tosato conveniva in giudizio Alessio Medici,
davanti al Tribunale di Venezia, affinché fosse condannato al
risarcimento dei danni da lui patiti a causa di una caduta
dalla bicicletta determinata dall’improvvisa uscita di un cane

Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando il
convenuto al pagamento della somma di euro 2.368,60, oltre
interessi.
2.

Proposto appello dal Medici, la Corte d’appello di

Venezia, con sentenza dell’il marzo 2009, confermava la
pronuncia di primo grado, con l’ulteriore carico di spese.
Osservava la Corte territoriale che ai sensi dell’art. 2052
cod. civ., il proprietario di un animale, o chi ne abbia l’uso,
risponde dei danni dal medesimo cagionati, non già per il
proprio comportamento, ma la mera relazione intercorrente fra
sé e l’animale. Nella specie, non essendo in contestazione il
nesso causale tra l’improvvisa uscita del cane e la caduta del
Tosato dalla bicicletta, l’istruttoria svolta aveva dimostrato
che l’animale si trovava da mesi presso l’abitazione del
Medici, il quale doveva ragionevolmente farne o averne fatto
uso, pur essendo il medesimo di proprietà di una terza persona.
Era pertanto irrilevante che il Medici non fosse presente in
casa nel momento in cui il sinistro si era verificato.

3

pastore tedesco dall’abitazione di proprietà del convenuto.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia
propone ricorso Alessio Medici, con atto affidato a cinque
motivi.
Resistono con un unico controricorso Antonia Bubacco,
vedova del Tosato, nonché Lorenzina, Verena e Maurizio Tosato,

Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si lamenta,
in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 del codice
civile, anche in collegamento con l’art. 113 del codice di
procedura civile.
Rileva il ricorrente che, in conformità alla giurisprudenza
di questa Corte, la responsabilità dell’utilizzatore
dell’animale è alternativa e non concorrente rispetto a quella
del proprietario. Nel caso in esame, l’istruttoria svolta ha
evidenziato che il cane era di proprietà della signorina
tedesca Strohmeyer, ospite del ricorrente nel momento del
fatto, mentre il Medici non era in casa. La responsabilità del
proprietario viene meno solo se si dimostra che l’animale,
anche in virtù di un rapporto di mero fatto, era utilizzato da
altri nel momento in cui il fatto dannoso si è verificato,
mentre rimane nella sua pienezza se il proprietario continua a
far uso dell’animale anche tramite altri. Ora, poiché il cane
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tutti nella qualità di eredi del defunto Giovanni Tosato.

non era di proprietà del Medici e non è stato dimostrato
l’utilizzo effettivo da parte sua, la sentenza avrebbe errato
nell’applicare l’art. 2052 cod. civ., perché la responsabilità
esclusiva dell’accaduto doveva ritenersi a carico della
proprietaria.

La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni
affermato che, ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., la
responsabilità del proprietario dell’animale è alternativa
rispetto a quella del soggetto che ha in uso il medesimo
(sentenze 9 dicembre 1992, n. 13016, 12 settembre 2000, n.
12025, e 7 luglio 2010, n. 16023); tale responsabilità – che
incontra il limite del caso fortuito, costituendo quindi
un’ipotesi di responsabilità oggettiva – non trova il proprio \A) ■-i
fondamento in una specifica attività del proprietario, quanto,
piuttosto, in una relazione, di proprietà o di uso, fra la
persona fisica e l’animale (sentenza 22 marzo 2013, n. 7260).
Nel caso specifico, la sentenza della Corte d’appello non
ha affermato il concorso di responsabilità tra l’odierno
ricorrente, nella sua qualità di utilizzatore dell’animale, ed
il proprietario dello stesso, asseritamente una persona fisica
diversa dal Medici. La Corte, al contrario, ha scelto uno dei
criteri di responsabilità indicati dall’art. 2052 cod. civ.,
applicandolo al caso concreto sulla base delle risultanze
probatorie.
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1.1. I motivi non sono fondati.

Dalla sentenza, infatti, risulta che il cane si trovava da
alcuni mesi presso l’abitazione del Medici il quale doveva
ragionevolmente averne fatto uso, assumendone i conseguenti
rischi. Ora, l’utilizzazione non è un concetto che
necessariamente si ricollega a quello di continuità, perché si

questo perdendo, però, il fondamento giuridico della
responsabilità. D’altra parte, la presenza continuativa del
cane nell’abitazione del ricorrente – accertata dalla Corte
territoriale in base ad una motivazione in fatto priva di vizi
logici e non più censurabile in questa sede – non può essere
posta in discussione e rende priva di significato la momentanea
assenza del Medici nella circostanza in cui il sinistro si è
verificato. Non si tratta, quindi, di ammettere – come si
prospetta in specie nel secondo motivo di ricorso la
possibilità di un utilizzo potenziale,

quanto di riconoscere

che il giudice di merito, all’esito dell’istruttoria svolta, ha
ritenuto dimostrata, in concreto, l’utilizzazione dell’animale
da parte del Medici, anche se momentaneamente assente
dall’abitazione nella quale il cane si trovava.
2. Con il terzo e quarto motivo di ricorso si lamentano, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.,
vizi di omessa o insufficiente motivazione circa fatti
controversi e decisivi per il giudizio.

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può fare uso dell’animale anche in modo discontinuo, non per

Secondo il ricorrente, la sentenza sarebbe motivata in modo
insufficiente sia in ordine all’effettiva prova di un utilizzo
del cane da parte del Medici – elemento che non sarebbe stato
dimostrato – sia in ordine al fatto che l’animale era, al
momento dell’incidente, nella piena disponibilità della

2.1. Entrambi i motivi sono privi di fondamento.
I vizi di motivazione prospettati si risolvono, in
sostanza, nel tentativo di ottenere da questa Corte una nuova e
diversa valutazione delle prove raccolte, travalicando i limiti
del presente giudizio di legittimità.
Costituisce giurisprudenza pacifica di questa Corte,
infatti – autorevolmente ribadita da una recentissima pronuncia
delle Sezioni Unite – il principio secondo cui la motivazione
omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal
ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla
sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi
che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando
sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della
medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto,
sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma
non già quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle
deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato
attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati,
risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in
7

proprietaria Strohmeyer.

un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del
convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova
pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini
del giudizio di cassazione (sentenza 25 ottobre 2013, n.
24148).

riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,
violazione e falsa interpretazione degli artt. 113, 115 e 116
del codice di procedura civile.
In particolare, si censura la sentenza in quanto la stessa
non avrebbe adeguatamente valutato la deposizione della teste
Eliana Ferro, la quale avrebbe dimostrato che il cane era sotto
l’esclusivo controllo della proprietaria.
3.1. Il motivo non è fondato.
Nonostante la sua formulazione in termini di violazione di
legge, esso si risolve, nella sostanza, in parte nella
ripetizione di una serie di considerazioni già fatte oggetto
dei precedenti motivi, e in parte nella prospettazione di un
vizio di motivazione consistente nella (presunta) non adeguata
valutazione di una deposizione testimoniale.
Valgono,

quindi,

le

argomentazioni

già

svolte

in

precedenza, oltre alla considerazione, del tutto pacifica, che
l’apprezzamento delle prove e la maggiore o minore rilevanza
alle stesse attribuita è potere esclusivo del giudice di

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3. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in

merito, non sindacabile da questa Corte in presenza di
motivazione adeguata e priva di contraddizioni.
4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in

ministeriale

20

luglio

2012,

n.

140,

sopravvenuto

a

disciplinare i compensi professionali.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte

rigetta

il ricorso e

condanna

il ricorrente al

pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in
complessivi euro 1.500, di cui euro 200 per spese, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Sezione Civile, il 20 novembre 2013.

conformità ai soli parametri introdotti dal decreto

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