Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24139 del 24/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24139 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 29258-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE
DE ROSE, VINCENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DIPIERRO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
GENNARO PALDERA, giusta mandato alle liti a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 24/10/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 6081/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 29.11.2010, depositata il 6/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 29258 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli

r.g.n. 29258/2011 Inps c/ Dipierro Giuseppe
Oggetto: operai agricoli; riliquidazione indennità di disoccupazione; decadenza

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 3 ottobre 2013
ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma

2

“Dipierro Giuseppe, operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in
giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione per l’ anno 2003 non calcolato, dall’INPS, ai
sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, tenuto conto dei minimi retributivi
previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle
differenze tra quanto spettante e quanto percepito;

3. la Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza del primo giudice, accoglieva
la domanda;
4. avverso detta sentenza l’INPS ricorre con due motivi;
5.

l’intimato si è costituito con controricorso e ha eccepito l’improcedibilità del
ricorso;

6. la parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 18,co.18 del d.l. 98/2011
convertito in I. 111/2011 e degli artt. 46,51 e 55 del CCNL operai agricoli e
florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6 comma 4 lettera a) del d.lgs. n.
314/97 e all’art.3 d.l. n.318 del 1996 conv. in legge n.402 del 1996, nonché in
relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed all’art. 4 commi 10 e 11 legge 297/82,
censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota
di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a
quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita;
7. appare infondata l’eccezione formulata nel controricorso di improcedibilità del
ricorso, ex art. 369 c.p.c., per mancata produzione della contrattazione collettiva
provinciale, in quanto le censure di cui al ricorso non risultano formulate con
riferimento al contenuto di tale contrattazione;
8. tanto premesso, i motivi sono manifestamente fondati, alla stregua di quanto
deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre
conformi, con cui si è enunciato il seguente principio: «Confermandosi quanto

1
r.gn. 29258/2011

dell’art. 380 bis c.p.c.:

già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui “Ai
fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997
n. 146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto”, va ulteriormente
affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di
TFR” dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa

espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29
luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione
dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità
rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta
voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è
ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte
dell’autonomia collettiva»;
9. l’ interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal
legislatore, il quale, con l’art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in
legge 111/2011, ha stabilito che: “L’art. 4 del d.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 e l’art.
1 comma 5 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per
il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto
comunque denominato dalla contrattazione collettiva”;
10. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione che va integrato con il rilievo
della tempestiva proposizione del ricorso per cassazione, nel termine annuale
d’impugnazione, atteso che l’art. 327 c.p.c., come novellato dall’art. 46 1. n. 69
del 2009 mediante riduzione del termine lungo da un anno a sei mesi, si applica,
ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle
impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, onde la perdurante validità
del termine annuale d’impugnazione per le controversie i cui atti introduttivi del
2
rcg.n. 29258/2011

dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà

giudizio di primo grado siano anteriori, come nella specie, a quella data (ex mullis,
Cass. 6784/2012).
12. In defmitiva il ricorso, manifestamente fondato, va pertanto accolto, con la
conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi nel merito e rigettarsi la
domanda.
13. Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha

materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta la domanda relativa all’inclusione della quota di TFR nella base di calcolo
dell’indennità di disoccupazione; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella

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