Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24139 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.13/10/2017),  n. 24139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13930-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INCISTA INDUSTRIA COSTRUZIONI INFORMATICHE SERVIZI TECNICI AZIENDALI

SPA, EQUITALIA ETR SPA;

– intimati –

avverse la sentenza n. 143/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata l’08/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 143/4/09, depositata l’8/4/2009, in accoglimento dell’appello proposto da INCISTA INDUSTRIA COSTRUZIONI INFORMATICHE SERVIZI TECNICI AZIENDALI s.p.a., nei confronti dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisone della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento, notificata da E.T.R. s.p.a., per imposte relative all’anno 1999, con riferimento alla dichiarazione (UNICO/2000), risultate non versate a seguito di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, stante l’inefficacia della definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, per tardivo versamento dell’ultima rata;

che il Giudice di appello osservava, per quanto qui d’interesse, che per ritenere perfezionato il condono è sufficiente il pagamento della prima rata, che la società contribuente aveva nella specie provveduto ad effettuare tale adempimento, e che pur mancando una disposizione espressa non v’erano ragioni per escludere l’applicazione analogica della regola, prevista per le altre ipotesi di condono di cui alla L. n. 289 del 2002, secondo cui la definizione si perfeziona, appunto, con il pagamento della prima delle rate previste;

che l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione della sentenza della CTR con un motivo di ricorso, mentre la contribuente ed E.T.R. s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il motivo d’impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, giacchè il Giudice di appello ha erroneamente ritenuto ininfluente il ritardato pagamento dell’ultima rata, ai fini della validità ed efficacia dell’istanza di sanatoria, essendo errata l’equiparazione operata, ai fini qui considerati, con le altre figure di definizione agevolata previste dalla L. n. 289 del 2002, in quanto l’ipotesi di cui al richiamato art. 9 bis si riferisce ai casi di omesso o ritardato pagamento dell’imposta dichiarata, serve a far conseguire al contribuente il beneficio della disapplicazione delle sanzioni, e manca di effetto novativo, a differenza delle ipotesi prevista dagli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge, per cui resta immutato l’originario debito tributario, ed il relativo effetto estintivo è condizionato dal puntuale pagamento dell’intero debito, e formula il seguente quesito: Dica codesta Suprema Corte se la ratto della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, risiede nella possibilità accordata al contribuente di conseguire il beneficio della disapplicazione della sanzione, e se quindi condizione imprescindibile per poter usufruire dell’agevolazione sia l’aver provveduto all’integrale pagamento della somma dovuta;

che la questione posta dall’Agenzia delle Entrate può essere agevolmente risolta alla luce del principio, reiteratamente affermato da questa Corte, ed al quale va senz’altro data continuità, secondo cui l’efficacia della sanatoria L. n. 289 del 2008, ex art. 9 bis, è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima, regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione del contenzioso;

che, infatti, la Corte ha evidenziato, con la sentenza n. 379/2016, che “mentre il condono tributario “premiale” previsto dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16,consente al contribuente di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, l’art. 9 bis della stessa legge concede invece un condono tributario “clemenziale” che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni o concede modalità di favore per il loro pagamento, ma non prevede alcuna forma di accertamento tributario straordinario e non comporta alcuna incertezza in ordine al “quantum” dovuto dal contribuente, sicchè, in quest’ultima ipotesi, non può ritenersi applicabile il principio in base al quale, nell’ipotesi in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall’art. 16, comma 2, della legge citata, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, mentre quello delle rate successive determina l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto con addebito di una sanzione amministrativa proporzionale alle somme non versate e il pagamento degli interessi legali”, e più di recente, con la sentenza n. 14373/2017, nel ribadire detto indirizzo giurisprudenziale, ha ricordando che “la definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis, comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 della medesima legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale: in applicazione di questo principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, la quale, in relazione a sanzioni per omessi versamenti IRPEF, aveva affermato che il mancato pagamento di una o più rate successive alla prima determina non la totale inefficacia della domanda di definizione, ma solo il ripristino della sanzione limitatamente alle rate non versate” (ex multis, Cass. n. 21364 del 2011 e n. 19546 del 2011);

che, in conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza della C.T.R. della Campania cassata senza rinvio, e non essendo necessari ulteriori accertamenti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va decisa con il rigetto del ricorso introduttivo della ricorrente;

che il progressivo consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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