Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24138 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/10/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/10/2020), n.24138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15453/2014 proposto da:

MIDI MARKET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI e LELIO MARITATO;

– controricorrenti – avverso la sentenza n. 1151/2013 della CORTE

D’APPELLO di CATANIA, depositata il 13/11/2013, R.G.N. 1427/2009.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 13.11.2013, la Corte d’appello di Catania ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato dovuti i contributi pretesi dall’INPS nei confronti di Midi Market s.r.l. per i mesi di aprile, giugno e agosto 2001, parametrando le relative sanzioni civili a quelle dovute per il caso di evasione (e non di omissione) contributiva;

che avverso tale pronuncia Midi Market s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 e 2943 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo stato il verbale ispettivo posto a base dell’accertamento redatto congiuntamente dall’Ispettorato del Lavoro, dall’INPS e dall’INAIL, la sua notifica ad opera del solo Ispettorato avesse valore interruttivo della prescrizione anche per ciò che riguardava i contributi, pur in mancanza di prova che l’INPS avesse dato incarico all’Ispettorato di notificare il verbale de quo, ed altresì per non aver considerato che, essendo stata acclarata la nullità della successiva notifica della cartella esattoriale, la prescrizione si era comunque compiuta per essere decorsi cinque anni dalla notifica del verbale;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 c.c., e L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, per avere la Corte territoriale escluso che ricorresse in specie la meno grave ipotesi di omissione contributiva nonostante che non vi fosse prova di alcun dolo da parte sua;

che il primo motivo è infondato, dal momento che, con riguardo al primo dei due profili di censura, è stato già chiarito che, allorchè (come nella specie) il verbale ispettivo risulti redatto e sottoscritto anche da un rappresentante dell’INPS e rechi l’analitica e distinta ripartizione delle competenze dell’Istituto, è irrilevante, ai fini dell’interruzione della prescrizione dei contributi, che la sua notifica sia stata compiuta dall’Ispettorato del lavoro (Cass. nn. 12211 del 2014, 1384 del 2019), e che, con riguardo al secondo profilo di censura, è pacifico tra le parti che l’odierna ricorrente abbia avuto notizia della contestazione relativa all’omissione contributiva mercè l’intervento promosso in data 7.6.2005 dalla società concessionaria dei servizi di riscossione nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare in suo danno (così la sentenza impugnata, pag. 2), dunque prima che spirasse il termine quinquennale dalla notifica del verbale, avvenuta il 13.12.2001 (ibid.);

che, con riguardo al secondo motivo, è consolidato il principio di diritto secondo cui, qualora una questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (così, tra le più recenti, Cass. n. 32804 del 2019); che, nella specie la questione relativa all’assenza di dolo, che implica ovviamente un accertamento di fatto in ordine allo stato soggettivo dell’odierna ricorrente, è vicenda di cui la sentenza impugnata nulla dice, nè dal tenore del ricorso per cassazione è dato comprendere come e quando sia stata veicolata nei pregressi gradi del giudizio di merito, non risultando all’uopo nè alcuna trascrizione del ricorso introduttivo del giudizio e dell’atto di appello nè alcuna indicazione circa il luogo (fascicolo processuale e/o di parte) in cui essi sarebbero attualmente reperibili;

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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