Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24138 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 22/09/2017, dep.13/10/2017),  n. 24138

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9852-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SIAT INSTALLAZIONI SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la C.T.R. del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso, proposto dalla SIAT – INSTALLAZIONI s.p.a., avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione per l’anno 2001, per il recupero a tassazione di omessi e tardivi versamenti delle ritenute alla fonte Irpef, addizionale regionale e comunale, sanzioni ed interessi, per complessivi Euro 93.406,36, e dopo aver tenuto conto dello sgravio del ruolo intervenuto limitatamente all’ammontare (Euro 60.736,17) delle imposte effettivamente versate dalla società contribuente, ha riservato all’Ufficio di verificare, ai fini della debenza del residuo importo (Euro 32.670,19) preteso a titolo di sanzioni ed interessi per il ritardo dei versamenti, la tempestività degli stessi, sulla base della documentazione offerta dalla contribuente;

che l’Agenzia delle entrate ricorre per ottenere la cassazione della sentenza con un motivo, mentre la intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la ricorrente, con il motivo d’impugnazione, deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2,artt. 115 e 116 c.p.c., giacchè il Giudice di appello non ha considerato che il gravame proposto avverso la decisione di primo grado investiva specificamente la questione della carenza delle argomentazioni poste a sostegno della tempestività, ritenuta dal primo giudice, dei versamenti all’erario delle ritenute, per Irpef e addizionale regionale e comunale operate dalla società SIAT – INSTALLAZIONI in ragione di quanto corrisposto ai dipendenti, anche sotto il profilo della mancata indicazione delle fonti di prova, avendo l’Ufficio univocamente sostenuto, nell’effettuare lo sgravio integrale delle imposte inizialmente richieste con la impugnata cartella di pagamento, l’insussistenza del prospettato mero errore formale della contribuente nella compilazione della dichiarazione (Modello 770), peraltro, neppure riconoscibile, con consegue legittimità della residua pretesa relativa a sanzioni ed interessi, e formula il seguente quesito: Dica la Corte se, in un caso in cui l’Ufficio abbia applicato nei confronti di un sostituto d’imposta interessi e sanzioni per ritardato versamento delle ritenute operate e lo stesso sostituto d’imposta contesti l’esistenza di tali ritardi, competa all’adito giudice tributario decidere sulla sussistenza o meno del presupposto applicativo degli interessi e delle sanzioni e violi quindi D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, che impone al giudice tributario di decidere sul merito del rapporto (in difetto di preclusioni di carattere formale), nonchè gli artt. 115 e 116 c.p.c., che impongono al giudice di decidere iuxta allegata et probata secondo il suo prudente apprezzamento, la sentenza della C.T.R. che rinvii alla sede amministrativa ogni accertamento sull’esistenza o meno del ritardo nei versamenti delle ritenute che costituiva l’esclusivo thema decidendum della causa “imitandosi a enunciazioni astratte e di principi sulla facoltà e potestà rispettive delle parti;

che la censura è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito precisate;

che dalla stringata motivazione della sentenza, e dalle deduzioni della ricorrente, si ricava che l’Ufficio, riscontrata l’illegittimità parziale della pretesa impositiva di cui alla impugnata cartella esattoriale, ebbe ad effettuare lo sgravio delle somme iscritte a ruolo (cioè la cancellazione del relativo debito) quanto alle imposte omesse, per cui l’oggetto del dibattito processuale, sin dal primo grado del giudizio, è rimasto sostanzialmente circoscritto alla pretesa, pure avanzata con l’atto impugnato, per interessi e sanzioni da ritardo nel versamento all’erario, da parte del sostituto d’imposta, di talune somme, in corrispondenza dei prelievi effettuati dalla società SIAT – INSTALLAZIONI su quanto corrisposto a titolo di emolumenti vari ai sostituiti, avuto riguardo alla contestata violazione del termine (scadente il mese successivo all’effettuazione delle ritenute) per effettuare i suddetti versamenti;

che a fronte di ciò la C.T.R., richiesta dall’appellante Agenzia delle entrate di pronunciarsi sulla mancata indicazione, da parte del giudice di prime cure, delle “prove” esaminate e delle “ragioni” del proprio convincimento circa la tempestività dei versamenti oggetto di causa, al fine di escludere la debenza di interessi e sanzioni, si è limitata a ribadire la “facoltà” per la contribuente “di documentare all’Ufficio il rispetto o meno dei termini dei versamenti d’imposta”, ed il “diritto dovere” per quest’ultimo “di sanzionare la contribuente per gli adempimenti non rispettati”;

che, pertanto, il Giudice di appello ha omesso di valutare le risultanze (modello 777, mastrini di cassa, prospetto dettagliato esposto nell’atto di appello relativo ai riscontri effettuati nei mesi da aprile a dicembre 2001) di cui l’Agenzia delle entrate aveva dedotto la decisività, ai fini della prova dei ritardi nei versamenti all’erario costituenti il presupposto di interessi e sanzioni, dovendosi escludere l’errore scusabile nella compilazione della dichiarazione, pretesa sulla quale ha omesso di pronunciarsi, senza peraltro dare conto delle ragioni per le quali, eventualmente, sia da escludere la rilevanza probatoria di tali elementi documentali, o la stessa ricorrenza dell’illecito oggetto di addebito a carico della contribuente;

che, del resto, non è qui in discussione l’apprezzamento espresso dal giudice del merito in esito alla valutazione delle prove ritualmente acquisite, profilo incensurabile in questa sede di legittimità, ma piuttosto l’omessa valutazione delle prove, al fine del controllo della legittimità formale e sostanziale della pretesa tributaria fatta valere con l’atto impositivo, attività inammissibilmente rimessa all’Amministrazione finanziaria in ambito extraprocessuale;

che, in conclusione, la sentenza va cassata con rinvio della causa, per nuovo esame, alla medesima C.T.R., in altra composizione, la quale provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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