Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24137 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/10/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/10/2020), n.24137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28898-2014 proposto da:

M.P., C.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

AGAMENNONE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIA CRISTINA BERGAMINI;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO

PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1469/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/11/2013 R.G.N. 942/2009.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1469 del 2013, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’impugnazione proposta da M.P. (titolare di pensione di reversibilità a carico della gestione separata dell’Inps di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26), in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sul figlio minore C.D., avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dalla stessa M. nei confronti dell’Inps, tesa al riconoscimento del diritto a pensione supplementare indiretta nella gestione AGO, ove il coniuge deceduto aveva versato contributi insufficienti ad ottenere una pensione autonoma, ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 5;

la Corte territoriale ha affermato che la pensione supplementare (nella specie indiretta) è una prestazione economica che viene liquidata a chi può far valere contribuzione accreditata nell’AGO non sufficiente a perfezionare il diritto ad altra pensione con i requisiti normalmente richiesti e, nel caso della M., difetta tale presupposto visto che la stessa è titolare di pensione di reversibilità liquidata dalla Gestione separata dalli 1.11.2002; inoltre, la pensione supplementare avrebbe potuto essere concessa a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO e non a carico della Gestione separata che non può essere considerata in tali termini; ancora, la Corte ha osservato che la domanda non poteva essere accolta in applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 23, posto che tale opzione è prevista in favore degli assicurati o dei loro superstiti e non per chi già risulti titolare di un trattamento pensionistico; infine, nessun dubbio di legittimità costituzionale poteva coltivarsi, trattandosi di ambito lasciato alla discrezionalità del legislatore nella gestione del sistema previdenziale;

avverso tale sentenza ricorrono per cassazione M.P. e C.D. sulla base di due motivi: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 1338 del 1962, art. 5 in relazione al D.M. n. 282 del 1961, art. 1, comma 2, in ragione del fatto che il defunto C. aveva svolto varie attività dipendenti, cumulando tredici anni di contributi prima di passare alla Gestione separata ove, con i soli contributi ivi versati, gli venivano liquidati prima l’assegno di invalidità e poi la pensione di inabilità previsti dalla L. n. 222 del 1984 e ciò era sufficiente ad integrare i presupposti applicativi della disposizione di cui si denuncia la violazione, da interpretarsi secondo criteri evolutivi, in relazione al disposto del D.M. n. 292 del 1996, quanto alla inclusione della Gestione separata nel novero delle gestioni equiparabili a quelle esonerative, esclusive o sostitutive; 2) violazione e o falsa applicazione del D.M. n. 282 del 1996, art. 3 in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 23, in ragione del fatto che la stessa ricorrente aveva chiesto, al momento in cui aveva presentato domanda di pensione di reversibilità, di poter esercitare il diritto di opzione previsto dalla disposizione citata al fine di cumulare i contributi della gestione obbligatoria a quella autonoma ma tale richiesta era stata illegittimamente respinta, ritenendosi che il diritto di opzione avrebbe dovuto essere fatto valere solo dal coniuge mentre era in vita; in subordine, i ricorrenti insistono nel sollecitare la rimessione della questione alla Corte Costituzionale in quanto la tesi accolta giungerebbe alla sterilizzazione della contribuzione versata, in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.;

resiste l’INPS con controricorso;

M.P. e C.D. hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi, in quanto connessi, vanno trattati congiuntamente e sono infondati;

questa Corte di cassazione ha avuto modo di esprimersi in ordine alla interpretazione del disposto della L. n. 1338 del 1962, art. 5 ed, in particolare, sotto il profilo della possibile estensione dei soggetti destinatari del diritto alla pensione supplementare (Cassazione civile, sez. lav., 23/02/2004, n. 3569; Cass. 06/05/2013, n. 10458);

si è, in particolare, affermato che destinatari del beneficio sono soltanto i titolari di trattamento pensionistico conseguito per effetto della prestazione di lavoro dipendente e non anche i lavoratori autonomi, atteso che i trattamenti di previdenza sostitutivi (regimi speciali che si pongono in alternativa al regime generale, senza escluderne la competenza, per particolari categorie di lavoratori dipendenti), ovvero che ne comportino l’esclusione (dipendenti pubblici) o l’esonero (fondi pensionistici di alcuni istituti di credito), operano con esclusivo riguardo all’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, obbligatoria per tutti coloro che, avendo compiuta l’età di quattordici anni, prestino lavoro retribuito alle dipendenze altrui (R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 3);

ne discende l’impossibilità di una lettura estensiva della norma, tale da comportare l’assimilazione ai trattamenti di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell’assicurazione obbligatoria di pensioni conseguite come lavoratori autonomi. Per questi ultimi, ove assicurati presso l’Inps, vale il principio secondo il quale il regime dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi un rapporto assicurativo – previdenziale unico per la previsione, ad opera della L. 4 luglio 1959, n. 463, art. 9, comma 1 dell’obbligatorio cumulo delle contribuzioni accreditate in più gestioni dell’assicurazione suddetta, sicchè, maturati i requisiti per il conseguimento della pensione in una gestione, i contributi accreditati (prima e dopo) in altre gestioni sono utilizzabili solo per ottenere supplementi di pensione (Cass. 10699/1995; 5495/1995);

non sposta i termini della questione, che, si ripete, individua nei soli lavoratori dipendenti i destinatari del citato art. 5, il D.M. 2 maggio 1996, n. 282 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff, 23 maggio, n. 119) – contenente il regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 32, – che concerne esclusivamente gli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, riconoscendo ad essi il diritto a una pensione supplementare, ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 5 in relazione ai contributi versati alla predetta gestione non sufficienti per una pensione autonoma, qualora abbiano conseguito la titolarità di un trattamento pensionistico come lavoratori dipendenti o come lavoratori autonomi, anche a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti;

questa Corte (Cass. n. 3569/2004) ha pure affermato, in particolare, che dando per ammesso che la fonte regolamentare sia stata legittimata dalla legge ad attribuire il diritto alla pensione supplementare, si è comunque in presenza di un istituto nettamente distinto da quello di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 5 (richiamato ai soli fini della regolamentazione), con la previsione di una pensione supplementare in relazione ai contributi versati da una particolarissima categoria di lavoratori autonomi (quelli che non fruivano di forme di copertura previdenziale), a condizioni del tutto svincolate da quelle previste in via generale; ebbene, tale istituto non è certamente estensibile oltre il caso considerato;

la norma prevede, dunque, che se si è titolari di pensione come lavoratori dipendenti, e quindi presso l’AGO (o presso quelle esclusive o sostitutive dell’AGO) i contributi versati nella gestione separata, insufficienti per il diritto a pensione autonoma, danno diritto ad una pensione supplementare, ovviamente presso la gestione separata dove appunto sono stati versati;

questa Corte di legittimità (Cass. n. 10458 del 2013) ha pure affermato che non vale però “la reciproca”, perchè nessun legge la prevede, nel senso che non viene contemplato il diritto a pensione supplementare presso l’AGO a favore di chi, invece, è titolare di pensione presso la gestione separata. Nè il fondamento della pretesa si può rinvenire nelle “connessioni tra la gestione AGO e quella separata, perchè la connessione in tal senso non è rinvenibile, dal momento che i contributi versati all’AGO sono, in via generale, considerati dal legislatore, come più “pesanti” rispetto a quelli versati presso le altre gestioni, ivi compresi quelli versati alla gestione separata, di talchè chi ha versato contribuzione nell’AGO in misura tale da acquisire il diritto a pensione, può poi acquisire la pensione supplementare presso la gestione separata, ma non è previsto il caso inverso;

la L. n. 1338 del 1962, art. 5 non è stato modificato per includervi anche i pensionati presso la gestione separata;

i ricorrenti, nella memoria depositata, hanno criticato tali affermazioni facendo riferimento al valore attuale della contribuzione relativa alla Gestione separata ed alla tendenza della legislazione più recente a consentire la totalizzazione o il cumulo della contribuzione relativa alle diverse gestioni assicurative;

tali argomenti, tuttavia, seppure riferiti ad una effettiva modifica di taluni aspetti del sistema previdenziale non assumono valore al fine di modificare i termini della questione in esame, restando comunque non previsto dall’ordinamento che il titolare di pensione liquidata dalla gestione separata possa ottenere la pensione supplementare a carico dell’AGO;

i precedenti sopra ricordati hanno pure chiarito che l’esclusione di alcune categorie di lavoratori dal beneficio della pensione supplementare è manifestamente conforme ai principi costituzionali, e ciò sulla base delle posizioni già assunte sul tema dal giudice delle leggi;

viene in rilievo, in primo luogo, la decisione che ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5 (nel comma 3 novellato dal D.P.R. n. 486 del 1968, art. 12), nella parte in cui non estende il diritto alla pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli assicurati che non abbiano diritto “a pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria…o che ne comporti la esclusione o l’esonero” per contrasto con gli art. 3,36 e 38 Cost. (C. Cost. n. 33 del 1987);

nella fattispecie che aveva originato il giudizio incidentale, la pensione supplementare era stata rivendicata da un lavoratore subordinato che aveva versato all’Inps, contributi non sufficienti per conseguire la pensione e la Corte costituzionale ha, tra l’altro, osservato che la corrispettività con deve intercorrere necessariamente tra contributi e pensione, essendo sufficienti anche altri vantaggi correlati al rapporto di assicurazione obbligatoria (es. disoccupazione) e che, in ogni caso, è rimessa alla discrezionalità del legislatore l’estensione dei benefici previdenziali secondo criteri di necessaria gradualità. Ed infatti, l’ipotesi è stata poi regolata con la previsione della “totalizzazione” per i lavoratori che non abbiano maturato il diritto a pensione in alcuna delle gestioni pensionistiche presso le quali la relativa posizione assicurativa risulti frazionata (L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 71);

su questo tema, con la sentenza n. 198 del 2002, la Corte costituzionale ha posto in evidenza come la totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali non ha nel nostro ordinamento, allo stato, un carattere generale. Ha precisato altresì che, in senso diverso, non può invocarsi la sentenza costituzionale n. 61 del 1999, che lo ha sì enucleato, ma delimitandone chiaramente l’operatività al caso in cui l’assicurato libero professionista non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, ipotesi estranea al caso di specie;

in conclusione, escluso qualsiasi sospetto di contrasto con l’art. 3, per l’incomparabilità tra la posizione dei lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti destinatari del beneficio della pensione supplementare, la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di neutralizzazione e totalizzazione dei contributivi rende manifestamente infondato anche il sospetto di violazione dell’art. 38 Cost.;

infine, va pure disatteso il profilo del motivo che censura la sentenza impugnata relativamente all’interpretazione della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 23, in continuità con l’arresto di questa Corte di cassazione n. 21057 del 2017 secondo il quale la facoltà di optare per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo, riconosciuta dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 23, ai lavoratori che abbiamo maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo, è riservata a coloro che, alla data di esercizio dell’opzione, siano ancora iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e non può essere estesa a coloro che, alla stessa data, siano già pensionati, ancorchè abbiano continuato a svolgere un’attività lavorativa dopo il pensionamento; in conformità alla finalità di garantire un graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, infatti, non avrebbe ragione d’essere l’applicazione della disposizione citata con riferimento alla posizioni previdenziali che, già anteriormente alla riforma, hanno dato causa all’erogazione di un distinto trattamento pensionistico;

in definitiva, il ricorso va rigettato;

nulla va disposto quanto alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, avendo i ricorrenti reso la dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

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