Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24137 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 04/02/2016, dep. 28/11/2016), n.24137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22454/2014 proposto da:

C.M., C.C., C.G.,

CO.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato TIZIANA FIORINI e

dall’avvocato FRANCESCO FALCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 923/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

5/05/2014, depositato il 26/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Tiziana Fiorini difensore dei ricorrenti che si

riporta alla memoria ed insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto reso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’opposizione proposta dal Ministero della giustizia avverso il decreto di condanna al pagamento di Euro 3.000,00 in favore di ciascun ricorrente emesso dal medesimo ufficio nei confronti di C.M., C., G. e CO.Gi., ne dichiarava l’inefficacia. A sostegno della pronuncia la circostanza che i ricorrenti avessero notificato nel termine perentorio solo il decreto e non anche il ricorso, con conseguente lesione del diritto di difesa dell’Amministrazione reclamante.

Per la cassazione di tale decreto ricorrono la CO. ed i C. sulla base di un unico motivo, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Ministero della giustizia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 156 c.p.c., della L. n. 89 del 2001, art. 5, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6, par. 1 della Convenzione nonchè – in subordine – omessa pronuncia, non ritenendo condivisibile l’interpretazione della L. n. 89 del 2001, art. 5, operata dalla Corte distrettuale che non tiene in alcun conto che il Ministero ha ritualmente proposto opposizione e ciò avrebbe comportato una sanatoria di qualsivoglia irregolarità della notifica.

La censura è fondata.

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. n. 134 del 2012, ha innovato il procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, prevedendo un meccanismo simile a quello del procedimento ingiuntivo, eppure allo stesso non identico, facendo espresso richiamo al codice di procedura civile solo nei casi in cui la disciplina dello stesso sia estensibile.

Pur vero che gli odierni ricorrenti hanno notificato il decreto ingiuntivo al Ministero, senza provvedere alla notifica del relativo ricorso. Tale evenienza però non può essere ricondotta alla ipotesi della inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti essendo la notifica affetta da semplice nullità (Cass. n. 17555 del 2006; Cass. n. 6470 del 2011; Cass. n. 16759 del 2011).

Questa Corte ha, del resto, affermato che il ricorso per la dichiarazione d’inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorchè fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. (Cass. n. 8126 del 2010; Cass. n. 19239 del 2004).

Nel caso di specie si è in presenza di una notificazione non inesistente bensì incompleta, che da luogo ad un vizio qualificabile come ipotesi di nullità, riconducibile alla previsione dell’art. 156 c.p.c. e, pertanto, disciplinando l’art. 188 disp. att., unicamente i casi di notificazione mancante o giuridicamente inesistente, lo stesso non è applicabile, sicchè avendo il Ministero proposto tempestiva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, nessuna violazione del diritto di difesa risulta palesata.

Conclusivamente, sulla base delle considerazioni sopra svolte, il ricorso va accolto e cassato il decreto impugnato, con rinvio, per un nuovo esame della domanda, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.

Il giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 4 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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