Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24137 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 17/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22641-2011 proposto da:

R.Y., R.O., SIMPLY EAT AND DRINK SRL, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2010 della COMM. TRIB. REG. dell’Emilia

Romagna, depositata il 30/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con ricorso tempestivamente notificato la Simply Eat & DrinK s.r.l., nonchè R.Y. e R.O., sulla base di nove motivi, impugnavano la sentenza n. 51/7/10, depositata il 30.06.2010 dalla CTR dell’Emilia Romagna, che, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, e in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava il ricorso dei contribuenti avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale era stato rettificato in Euro 174.612,00 il reddito d’impresa relativo all’anno d’imposta 2003, con maggiore IRAP per Euro 6.259,00 e maggiore IVA per Euro 13.977,00, oltre sanzioni pecuniarie ed interessi;

rappresentavano che nei confronti della società, all’epoca priva di personalità giuridica e denominata “Village Bar di R.O. & C s.n.c.”, si era proceduto ad accertamento con metodo analitico – induttivo il D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) nonostante il riscontro della regolare tenuta della contabilità e la congruità dei ricavi dichiarati con gli indici degli studi di settore. La società e i singoli soci, cui l’avviso di accertamento relativo alla società era stato pure notificato, adivano con separati ricorsi la Commissione Tributaria Provinciale di Modena, che ne accoglieva le ragioni. Impugnate le sentenze dalla Agenzia, previa riunione dei tre giudizi la CTR dell’Emilia Romagna, in totale riforma delle decisioni di primo grado, rigettava i ricorsi dei contribuenti.

con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14,19 e art. 59, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancato rispetto del litisconsorzio necessario;

con il secondo motivo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia sulla sollevata questione di illegittimità dell’accertamento con metodo analitico – induttivo, pur in presenza della congruità e coerenza degli indici rispetto alle risultanze degli studi di settore;

con il terzo e quarto motivo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver asserito l’incompletezza, falsità e inesattezza dei redditi dichiarati sulla base di presunzioni non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;

con il quinto, settimo ed ottavo motivo la contraddittoria o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

con il sesto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto provata l’infedeltà della dichiarazione sulla base di congetture, estranee a presunzioni gravi, precise e concordanti;

con il nono motivo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla incidenza delle convenzioni stipulate con clienti del servizio ristorazione sul corretto calcolo dei ricarichi sui beni compravenduti.

Si costituiva l’Agenzia, che rispondeva puntualmente, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, o il rigetto nel merito perchè infondato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

deve preliminarmente esaminarsi l’eccepita nullità della sentenza per mancata costituzione del litisconsorzio necessario.

I ricorrenti affermano che, a seguito della verifica fiscale, alla società e ai soci fu notificato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), avverso il quale tanto la società quanto i due soci R.O. e R.Y. proposero distinti ricorsi dinanzi alla CTP di Modena. All’esito dei giudizi, favorevoli in primo grado per i contribuenti, l’Agenzia impugnò le sentenze e la CTR di Bologna, previa riunione dei tre distinti procedimenti, emise la sentenza oggi oggetto di ricorso. Distinti avvisi di accertamento, nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), furono inoltre notificati ai singoli soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, per la rideterminazione dei redditi di partecipazione ai fini Irpef. Anche questi due atti impositivi furono oggetto di giudizi dinanzi alla CTP di Modena, esitati in due pronunce favorevoli ai contribuenti e tuttavia, dopo l’impugnazione dell’Agenzia, i relativi giudizi pendono ancora dinanzi al giudice d’appello. Il dato è incontroverso, tanto che nel controricorso è lo stesso Ufficio a notiziare che i due giudizi sono stati sospesi, in attesa dell’esito del presente processo.

Questi i fatti; è principio affermato da questa Corte che nella ipotesi di rettifica del reddito di una società di persone e di quello di partecipazione dei soci, le pronunce riguardanti la società ed i soci, adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione sostanzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale, sicchè la parte ricorrente per cassazione, che lamenti la violazione del principio del necessario contraddittorio con riferimento al giudizio di primo grado, ha l’onere – in conformità al principio di autosufficienza del ricorso – di descrivere lo sviluppo delle procedure nel corso di quel grado (così Sez. 6-5, ord. n. 12375 del 2016). Più in generale, quando oggetto della controversia sia l’accertamento del reddito di una società di persone, incidente sul reddito di partecipazione di ciascun socio, per il principio della trasparenza, il D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, deve ritenersi già soddisfatta l’esigenza del simultaneus processus nei gradi di merito, atteso che in questi i diversi ricorsi, seppur resi oggetto di distinte decisioni, hanno avuto la completezza del contradditorio (dal ultimo Sez. 5, sent. n. 5108/2017; cfr. Sez. U, sent. n. 14815/2008).

Ora, nel caso di specie, premesso che il litisconsorzio doveva essere necessariamente costituito anche con riguardo ai soci, quali soggetti attinti da distinti avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione, per la peculiarità del caso, cioè la separata impugnazione da parte dei soci degli avvisi ricevuti ai fini Irpef, nonchè per il diverso grado in cui i suddetti ricorsi pendono, sono assenti i presupposti che perfezionerebbero altrimenti una vicenda esonerativa della costituzione formale del contraddittorio. E’ cioè mancato, nei gradi di merito, la contestualità delle pronunce che, riguardanti tutti gli avvisi di accertamento che hanno attinto la società, ai fini Irap ed Iva, ed i soci, ai fini Irpef, siano state adottate dallo stesso collegio in identica composizione e nella medesima circostanza e unitario contesto dì trattazione. Nè assume rilevanza la circostanza che allo stato la società si sia trasformata in s.r.l., poichè, pur prescindendo dagli effetti della ristretta partecipazione azionaria, al momento dell’insorgenza della controversia era costituita in società in nome collettivo, denominata “Village Bar, di R.O. & C s.n.c.”, valendo pertanto dall’origine i principi del litisconsorzio necessario ai fini della regolare costituzione del contraddittorio.

La sentenza impugnata va pertanto cassata per la nullità dell’intero giudizio, che va rimesso dinanzi alla CTP di Modena, cui spetterà provvedere alla definizione dell’intera controversia, previa costituzione del regolare e completo litisconsorzio, relativo anche alla posizione processuale dei soci attinti dai separati avvisi di accertamento ai fini del maggior reddito da partecipazione.

Vanno compensate le spese, anche di questo grado, tenuto conto dell’esito del giudizio.

PQM

 

La Cortei(accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Modena; dichiara le spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 17 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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