Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24137 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Maria Margherita – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31604-2019 proposto da:

WINTIME SPA AGENZIA PER IL LAVORO, ricorrente che non ha depositato

il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI AUTOFILOVIARI BARI SPA (AMTAB), in

persona del legale elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato VULPIS ELIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.G., PO.AN., PA.GA., TENKWALDER

SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1272/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Bari, nella controversia tra Azienda Mobilità e Trasporti di Bari s.p.a. (A.M.T.A.B.) e Wintime s.p.a.- Agenzia per il lavoro tra Azienda Mobilità e Trasporti di Bari s.p.a. (A.M.T.A.B.) e Wintime s.p.a.- Agenzia per il lavoro, nonché tra B.N. e la società Trenkwalder s.r.l., ha dichiarato la legittimità dei contratti di somministrazione intercorsi tra le parti;

in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha poi accolto la domanda dell’A.M.T.A.B. relativamente all’entità della condanna di quest’ultima alla rifusione delle spese di lite in favore della società Wintime, per essere il valore della controversia, riconducibile allo scaglione inferiore, confermandola, per il resto;

ha, quindi, valutato sussistere gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;

la cassazione della sentenza è domandata dalla società Wintime s.p.a.;

l’Azienda Mobilità e Trasporti di Bari s.p.a. (A.M.T.A.B.) ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria, ed ha altresì proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, cui la società Wintime non ha opposto difese;

B.N. e la società Trenkwalder s.r.l., sono rimasti intimati;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Ricorso principale:

questo Collegio ha appreso della sussistenza del ricorso introduttivo della Wintime s.p.a. dal controricorso, non avendo la società provveduto al deposito dello stesso;

il ricorso principale va, pertanto, dichiarato improcedibile, dando attuazione al principio di diritto secondo cui “Il potere della Corte di Cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con controricorso” (Cass. n. 26529 del 2017).

Ricorso incidentale:

il ricorso incidentale è proposto sulla base di un unico motivo, prospettato dall’A.M.T.A.B. s.p.a. quale “Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”;

secondo la ricorrente incidentale, la Corte d’appello non avrebbe esplicitato le gravi ed eccezionali ragioni poste a base della disposta compensazione delle spese dell’appello, nel cui grado la A.M.T.A.B. s.p.a. era risultata totalmente vittoriosa nei confronti della WINTIME s.p.a.;

risulta agli atti che il ricorso incidentale sia stato tardivamente proposto;

va pertanto, nel caso in esame, dato attuazione a quanto affermato da questa Corte, secondo cui, quando il ricorso principale per cassazione è dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace;

la ratio di tale opzione va rinvenuta non tanto nell’esigenza di applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c., comma 2 – mirante al riequilibrio delle parti in causa nell’ipotesi d’inammissibilità dell’impugnazione principale -, quanto in un approccio logico-sistematico che giudica irrazionale la scelta di rendere tutelabile un’impugnazione (tra l’altro anomala) in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (in tal senso cfr. Cass. n. 19188 del 2018, ma anche Cass. n.:30782 del 2019);

in definitiva, il ricorso principale va dichiarato improcedibile;

il ricorso incidentale va dichiarato inefficace;

le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno addebitate soltanto alla parte ricorrente principale, secondo una rigorosa applicazione del principio di causalità sì come riferito al decisum;

in ipotesi in cui il ricorso principale è dichiarato inammissibile (improcedibile), e il ricorso incidentale tardivo è dichiarato inefficace, soccombente è la sola parte ricorrente in via principale, mentre nessuna rilevanza va attribuita in sede di decisione di legittimità all’ipotetica soccombenza del controricorrente posto che, alle condizioni processuali date, la Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale (cfr. Cass. n. 15220 del 2018);

non si provvede sulle spese del presente giudizio nei confronti delle parti rimaste intimate;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale.

Dichiara inefficace il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

 

 

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