Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24136 del 28/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 28/11/2016), n.24136
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22028/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 417/26/2015 della COMMISSIONE TRIVUTARIA
REGIONALE di VENEZIA, emessa il 16/02/2013 depositata il 23/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dort. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente T.R., che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 417/26/15, depositata il 23.22015, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, e stato annullato l’avviso di accertamento a carico del contribuente per maggior reddito da partecipazione a fini Irpef, relativo all’anno 2007, alla T.R. e G. snc, successivamente trasformatasi nella T.R. e G. srl.
La CTR, ritenuta la nullità della notifica dell’avviso di accertamento a carico della società partecipata e ritenuto tale profilo dotato di efficacia assorbente, annullava, in conseguenza di ciò, l’accertamento impugnato dal contribuente.
Il primo motivo di ricorso, col quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 29 e 61 e artt. 101 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per difetto di integrità del contraddittorio, è fondato, con assorbimento dell’ulteriore motivo.
Premesso che il vizio dedotto dall’Agenzia appare riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 4), questa Corte ha ripetutamente affermato (v. per tutte S.U. n. 14815 del 2008) che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
Ne consegue che il ricorso proposto, come nella specie, solo da uno dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il processo celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Deve pertanto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo, con rinvio innanzi a) giudice di primo grado.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero processo. Rinvia la causa alla CTP di Vicenza.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016