Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24136 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 27/09/2019), n.24136

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29278-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 47,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ARMANDO TURSI, SILVIA LUCANTONI,

MARIALUCREZIA TURCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2587/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 10 maggio – 7 giugno 2017 n. 2587 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Latina e, per l’effetto, accoglieva la opposizione proposta da T.M. nei confronti dell’INPS diretta all’accertamento dell’assenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che il Contratto Collettivo Corporativo del 25 maggio 1939 per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori di assicurazione, richiamato dal suddetto art. 44, disciplinava i soli rapporti tra produttori e agenzie di assicurazione e non anche i rapporti tra produttori e compagnie di assicurazione.

La Disp. del suddetto art. 44, andava coordinata con la disciplina del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 106, (cd. Codice della Assicurazioni) confermativa della esistenza di due categorie professionali normativamente diverse: i produttori diretti operanti per conto e sotto la responsabilità di una impresa di assicurazione, iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi alla sezione di cui alla lett. c); i soggetti addetti alla intermediazione, iscritti al medesimo registro, lett. e), tra i quali i produttori degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle precedenti lett. a) b) e d).

Il D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, delineava un regime previdenziale speciale quanto: ai versamenti (la contribuzione veniva versata sul reddito effettivo, non applicandosi il minimale della gestione commercianti ordinaria); alla esclusione implicita dell’obbligo assicurativo in caso di produttori occasionali del quinto gruppo che non raggiugevano i limiti di reddito di cui al medesimo comma 2; alla peculiarità del calcolo pensionistico, che avveniva interamente con il sistema contributivo.

Il produttore diretto di Compagnia, invece, era soggetto al regime previdenziale ordinario della gestione commercianti ovvero era tenuto alla iscrizione alla gestione separata in ipotesi di attività meramente occasionale con redditività annua superiore ad Euro 5.000;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un unico motivo, cui ha resistito con controricorso T.M.;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione del Contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le subagenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, nonchè, in connessione con quest’ultima Disp., della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202, della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49,comma 1, lett. d).

Richiamate la definizione della figura del produttore assicurativo indicata dalla giurisprudenza di questa Corte, la classificazione dei produttori di assicurazione contenuta nel Contratto Collettivo Corporativo del 25 maggio 1939, art. 1, e le Disp. dello stesso Contratto, artt. 5 e 6, l’INPS ha assunto che la ratio del citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, era quella di contemplare una tutela previdenziale per i produttori svincolati dall’obbligo di lavorare in esclusiva per le agenzie o subagenzie e non inquadrabili come impiegati (diversamente da quelli del primo e del secondo gruppo, che ai sensi del contratto collettivo, art. 9, godevano del trattamento di previdenza stabilito per gli impiegati della agenzie e subagenzie).

Per la sussistenza dell’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ciò che rivestiva rilievo determinante ai sensi di legge era l’espletamento di un’attività lavorativa di natura commerciale; tale doveva considerarsi la attività dei produttori, in forza di quanto già sancito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202, e seguenti, che disponeva la iscrizione nella gestione commercianti dei lavoratori autonomi che svolgevano le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, d), e cioè le attività commerciali, comprese quelle di produzione, intermediazione e prestazione di servizi.

Il fatto che i rapporti venissero intrattenuti con la compagnia assicuratrice, invece che con un agente della stessa, era irrilevante sia perchè il contratto collettivo non sembrava escludere la sua applicabilità ai produttori diretti della compagnia assicuratrice sia perchè l’organizzazione interna che intendeva darsi la compagnia non poteva avere effetti sulla copertura previdenziale del produttore, oggetto di disciplina inderogabile di legge.

Tale conclusione era resa necessaria da una disposizione costituzionalmente orientata del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, poichè una diversa lettura, comportante un trattamento previdenziale differenziato in ragione della provenienza della lettera di autorizzazione da una agenzia anzichè dalla compagnia stessa avrebbe determinato dubbi di conformità al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost..

Nel caso concreto l’opera di segnalazione di nominativi interessati a stipulare contratti di assicurazione conferita dalla lettera di autorizzazione costitutiva attività di intermediazione e/o di prestazione di servizi da farsi rientrare tra le attività commerciali, iscrivibile alle gestione commercianti in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

che il ricorso è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al cit. D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

che le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate, in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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