Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24136 del 24/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24136 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 18316-2011 proposto da:
ALTOM SRL (00486540545) in persona dell’Amministratore Unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo
studio dell’avvocato SILVIO CARLONI, rappresentata e difesa
dall’avvocato DI FIORE STEFANO giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
CIANCI FABRIZIO ( CNCFRZ72TO7H501B) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvuato AIF,I,I,0 FILIPPO, che lo rappre$enta e difende giusta
delega a margine del ricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 24/10/2013

avverso la sentenza n. 1776/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 22/02/2010, depositata 1’08/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

Ric. 2011 n. 18316 sez. ML – ud. 03-10-2013
-2-

r.g.n. 18316/2011 Altom s.r.l. c/Cianci Fabrizio
Oggetto: differenze retributive

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 3 ottobre
2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta

a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame svolto
da Cianci Fabrizio, ha revocato la sentenza impugnata e, per l’effetto, ha
accolto la domanda tendente ad ottenere la condanna del datore di
lavoro, Altom s.r.1., al pagamento del r.o.l. sotto forma di permessi
retributivi, pari ad euro 2.744,65;
3. per la Corte territoriale, per quanto qui rileva, l’allegazione da parte del
dipendente dello svolgimento delle 40 ore settimanali, nonostante la
riduzione dell’orario normale di lavoro delle 40 alle 37,5 settimanali ad
opera della contrattazione collettiva, incontestata da parte della società,
era sufficiente a fondare la domanda azionata, attesa l’irrilevanza della
produzione del c.c.n.l., per non averne la società mai contestato
l’applicabilità, ben potendo il giudice acquisirlo d’ufficio, e dato altresì
atto della generica contestazione sul quantum;
4. ricorre la Altom s.r.1., affidando il ricorso a due articolati motivi con i
quali denuncia vizio di motivazione, per aver la Corte di merito disatteso
le eccezioni sollevate con riferimento al contenuto delle buste paga, ed
errori di diritto, per aver i Giudici del gravame violato le disposizioni della
contrattazione collettiva di settore, l’art. 2697 c.c., per aver ritenuto
assolto dal lavoratore l’onere probatorio mediante la mera allegazione e
dimostrazione di aver lavorato per 40 ore settimanali per dimostrare di
non aver goduto del R.O.L. (primo motivo); violazione degli artt. 2935 e
2948 c.c. e vizio di motivazione per aver la Corte di merito rigettato
l’eccezione di prescrizione omettendo di motivare con riferimento alla
non unicità del rapporto lavorativo intercorso tra le parti (per essere
intercorso un primo rapporto lavorativo, durato dall’8.1.1996 al
31.3.2000, ed un secondo, dal 5.7.2000 al 18.9.2002), circostanza decisiva,

r.,g. n. 183161 2011 Allom srl ci Ganci Fabrizio

1

agli effetti del decorso della prescrizione, in relazione al rapporto cessato
il 31.3.2000 per essere stato depositato il ricorso in cancelleria il 1°.9.2006
(secondo motivo);
5. la parte intimata ha resistito con controricorso;
6. il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato;
7. il Kim
– o motivo, per il profilo inerente alla dedotta violazione della
contrattazione collettiva, deve ritenersi improcedibile, ai sensi dell’art.

369, secondo comma, c.p.c., perché il contratto collettivo oggetto delle
censure avverso la sentenza gravata non risulta essere stato ritualmente
allegato al ricorso per cassazione alla stregua della giurisprudenza di
questa Corte che ha ripetutamente affermato: “in tema di ricorso per
cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi, è
improcedibile il ricorso al quale non è stato allegato in veste integrale
l’accordo collettivo di cui si controverte, atteso che l’art. 369 c.p.c.,
comma 2, n. 4 pone a carico del ricorrente un vero e proprio onere di
produzione, che ha per oggetto il contratto collettivo nel suo testo
integrale e non già solo nella parte su cui si è svolto il contraddittorio o
che viene invocata nell’impugnazione di legittimità; ciò perché la
Cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, ben può cercare
all’interno del contratto collettivo ciascuna clausola, anche non oggetto
dell’esame delle parti o del giudice di merito, che comunque ritenga utile
all’interpretazione” (v., ex multis Cass. sez. unite n. 20075/2010, Cass. n.
4373/2010, Cass. n. 219/2010, Cass. n. 27876/2009, Cass. n.
16619/2009, Cass. n. 15495/2009, Cass. n. 2855/2009, Cass. n.
21080/2008, Cass. n. 6432/2008, cui adde Cass. n. 21366/2010 e Cass. n.
21358/2010);
8. né muta i termini della questione la sentenza delle sezioni unite di questa
Corte, che ha sancito che “in tema di giudizio per cassazione, l’onere del
ricorrente, di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, così come
modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di
improcedibilità del ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o
accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda è soddisfatto, sulla base del
principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai
documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione
del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai
r.‘_g. n. 1831612011 Altorn Sr/CI Ciani Fabrizio

2

documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della
richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al
richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., con -una 3, ferma, in
ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex
art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al
reperimento degli stessi (cfr. Cass., S.U., 22726/2011);

9. nella specie una copia integrale della contrattazione collettiva che si
assume violata dalla Corte di merito non risulta prodotta in alcuna fase
del giudizio;
10. quanto al profilo di doglianza incentrato sulla valutazione, da parte della
Corte di merito, della busta paga relativa al mese di settembre 2002, tale
censura non si conforma alla regola dell’autosufficienza non essendo
trascritto il contenuto del documento indicato a suffragio della censura,
né indicato ove risulta prodotto nelle fasi di merito;
rimane assorbito l’ulteriore profilo di censura fondato sulla violazione
dell’onere della prova del mancato godimento della riduzione orario
prevista dalla contrattazione collettiva, attesi gli esiti appena premessi,
quanto ai relativi oneri di produzione della predetta contrattazione, in
questo giudizio di legittimità;
12. quanto al secondo motivo, con il quale la parte censura la statuizione del
Giudice del gravame in ordine all’applicazione della regola per cui la
prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro, dolendosene
solo parzialmente, vale a dire per la parte relativa al primo dei due
rapporti di lavoro che si assume intercorsi tra le parti, trattasi di censura
non informata alla regola dell’autosufficienza con l’enunciazione del
diritto di credito, riconosciuto dalla Corte territoriale per l’intero rapporto
lavorativo, che, per converso, in base ai due diversi segmenti temporali
della vicenda lavorativa che ne occupa risulterebbe sono in parte qua
prescritto, onde non è suscettibile di esame in questa sede di legittimità”.
13. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
14. 11 Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo
manifestamente infondato il ricorso, che va pertanto rigettato.
r.,g.n. 1831612011 Allori; srl ci Cianti FabriRio

3

15. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza,

con distrazione in favore dell’avvocato Filippo Aiello dichiaratosi
antistatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore
dell’avvocato Filippo Aiello.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

spese, liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 2.000,00 per compensi

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