Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24135 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/10/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 30/10/2020), n.24135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22512-2014 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato MANLIO ABATI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2250/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/03/2014 R.G.N. 9014/2011.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Roma aveva emesso su richiesta di G.P. decreto ingiuntivo, nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il rimborso di Euro 34.023,86 a titolo di restituzione dei contributi integrativi del 5,5% versati al Fondo di Previdenza dei dipendenti addetti alle esattorie, ai sensi dells L. n. 377 del 1958, art. 10, comma 1, p.to 1 dal 1974 al 1997 e non trasferiti all’AGO;

2. proposta opposizione dall’Inps, la stessa è stata rigettata e la Corte d’appello della stessa città, adita dall’Inps, in riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettato la domanda;

3. la Corte territoriale, rigettati i motivi d’appello relativi alle eccezioni di giudicato e di prescrizione, ha dato atto che la sentenza del Tribunale di Roma n. 6919 del 2008 aveva dichiarato il diritto del G. a fruire della pensione VO con l’integrazione prevista dalla L. n. 377 del 1958 a carico del Fondo integrativo per i dipendenti delle esattorie a decorrere dal 1.9.2003, con conseguente corresponsione dei relativi ratei, per cui sulla base di tale giudicato il G. non avrebbe potuto chiedere quanto invece domandato in via monitoria; la Corte territoriale ha, quindi, concluso che la contribuzione versata al Fondo esattoriali era rimasta accreditata per le proprie finalità e non era stata trasferita, nè utilizzata per effetto della ricongiunzione al regime AGO richiesta dal G.; lo stato di iscritto al Fondo esattoriali, dunque, permanendo anche a seguito della ricongiunzione, consentiva la possibilità di esercitare il diritto di riscatto dei contributi non utili (L. n. 377 del 1958, art. 32, comma 2) ovvero di richiedere la quota integrativa della pensione, ma non consentiva la restituzione dei contributi versati nell’ipotesi di inutilizzabilità degli stessi da parte dell’AGO tenuta al pagamento della quota integrativa; neppure sorgevano i dubbi di costituzionalità sollevati dall’appellato;

4. avverso tale sentenza ricorre per cassazione G.P. sulla base di un articolato motivo illustrato da memoria;

5. resiste Inps con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso, G.P. deduce violazione e falsa applicazione della L. 2 aprile 1958, n. 377, artt. 2, 3, 10,32 della L. n. 587 del 1971, art. 7 e della L. n. 903 del 1965, art. 13 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

2. in particolare, il ricorrente ritiene erronea l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale il riconoscimento della pensione di anzianità, con relativa liquidazione, nell’AGO escluderebbe il permanere dello stato di iscritto al Fondo per gli impiegati delle esattorie con la conseguente impossibilità di riconoscere a chi fruisce di tale pensione di poter esercitare il diritto di riscatto di cui alla L. n. 377 del 1958, art. 32, comma 2 ovvero, il diritto all’integrazione della pensione al momento in cui vengano in essere le condizioni e cioè raggiunga l’età pensionabile;

3. ad avviso della sentenza impugnata, infatti, il trattamento pensionistico di anzianità, erogato dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti a domanda dell’interessato, aveva realizzato il definitivo ricongiungimento della contribuzione dal Fondo esattorie a quello del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, con ciò dovendosi escludere la possibilità di poter ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia presso il Fondo esattorie;

4. il motivo è infondato dovendosi dare continuità ai principi espressi da questa Corte di cassazione con le sentenze nn. 20430 del 2016, 17259 del 2018 e n. 10568 del 2019. La L. n. 377 del 1958, come modificata dalla L. 29 luglio 1971, n. 587, ha disciplinato, abrogando le disposizioni precedenti, la previdenza dei dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con qualifica impiegatizia. Il Fondo, che ha lo scopo di integrare, nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti, nonchè di garantire agli iscritti ed ai loro superstiti aventi diritto, mediante un sistema di assicurazione e di capitalizzazione, un capitale complessivo dell’indennità di anzianità e dell’integrazione dovuta ai termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali vigenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, costituisce una gestione autonoma dell’I.N.P.S.;

5. il fondo, dunque, eroga agli aventi diritto, unitamente alla detta integrazione, anche la pensione dovuta dalla assicurazione obbligatoria in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati e computati come utili nell’assicurazione stessa, corrispondendo un’unica pensione complessiva, anche quando per lo svolgimento del lavoro esattoriale sussistono le condizioni per la pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, e non può attribuire alcun trattamento pensionistico prima che siano realizzate le condizioni per il trattamento complessivo, con la perdita della qualità di iscritto al Fondo (vedi Cass. 3 aprile 1986, n. 2298; Cass. 11 febbraio 2016, n. 2767);

6. dunque, le prestazioni pensionistiche che il Fondo conferisce agli iscritti sono: le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e le pensioni ai superstiti; inoltre, le norme che disciplinano i trattamenti previdenziali a carico del Fondo Esattorie non prevedono l’erogazione della pensione di anzianità che può, nondimeno, essere liquidata nei confronti dei lavoratori esattoriali, a determinate condizioni, secondo le norme dell’AGO; infine, gli iscritti al Fondo che possano far valere almeno un contributo nell’assicurazione generale obbligatoria, figurativo o effettivo, per attività non esattoriale, possono avvalersi della facoltà di ricongiunzione nell’AGO dei periodi di iscrizione al Fondo stesso (Cass. 4 maggio 2016, n. 8892);

7. attraverso tale ricongiunzione, come rilevato dalle sentenze di questa Corte di legittimità appena richiamate, è possibile richiedere la liquidazione della pensione di anzianità a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti con la conseguente perdita del diritto ad ottenere, al compimento dell’età pensionabile, la pensione di vecchiaia a carico del Fondo speciale, in quanto, nel caso in cui l’iscritto al Fondo si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione nell’AGO (ai sensi della L. 29 del 1979, art. 1 dei periodi di iscrizione al Fondo stesso), la L. n. 377 del 1958, artt. 21 e segg. regolano le prestazioni erogate dal Fondo ed i requisiti richiesti per la liquidazione delle stesse, precisando che queste ultime comprendono quanto dovuto dall’assicurazione generale obbligatoria, le cui prestazioni non sono cumulabili con quelle a carico del Fondo Esattorie;

8. gli iscritti sono inseriti contemporaneamente nell’assicurazione generale obbligatoria, tanto che nel fondo confluiscono anche i contributi AGO e per questo la pensione che viene liquidata è una pensione complessiva;

9. alla luce delle considerazioni e delle disposizioni di legge sopra richiamate, deve affermarsi che il Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali è un Fondo speciale obbligatorio (L. n. 377 del 1958, art. 8), a carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere imperativo, costituente un sistema previdenziale autonomo ed autosufficiente (Cass. n. 12872/98, 11532/00, 7288/2015), nel cui ambito le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria, durante il periodo di iscrizione al Fondo, non possono essere erogate se non ricorrono i presupposti per l’erogazione delle prestazioni a carico dell’AGO;

10. nel caso di specie, G.P., previa ricongiunzione, prevista dalla L. n. 29 del 1979, dei contributi versati nel Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie a quelli esistenti presso il Fondo lavoratori dipendenti (AGO), ricongiunzione strumentale all’ottenimento della pensione di anzianità, ottenne detto trattamento in data antecedente al compimento del 65 anno di età; una volta compiuta tale età ha rivendicato il diritto ad ottenere, con decorrenza dal compimento dei sessantacinque anni, la quota integrativa della pensione di vecchiaia, in relazione alla quale aveva versato i contributi al Fondo sul rilievo di avere maturato, con il compimento del 65 anno di età, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del Fondo di Previdenza per gli Impiegati Dipendenti delle Esattorie e Ricevitorie;

11. tuttavia, per quanto sopra detto in ordine all’operatività ed agli effetti del ricongiungimento realizzato al fine di ottenere la pensione di anzianità, è evidente che deve escludersi l’obbligo dell’Inps di corrispondere l’integrazione prevista dalla L. n. 377 del 1958, art. 2, comma 1, punto 1 e art. 3 giacchè a seguito della effettuata ricongiunzione, strumentale per il conseguimento della pensione di anzianità, ossia di una prestazione che non gli sarebbe spettata, secondo le norme di legge che disciplinano il Fondo esattoriale, si è determinata, l’impossibilità per il ricorrente di ottenere la liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo Esattoriali, che non può erogare il solo trattamento integrativo, essendo tenuto alla liquidazione di un’unica prestazione complessiva, comprensiva anche di quella che sarebbe maturata a carico dell’AGO;

12. pertanto, una volta trasferita ed utilizzata, mediante costituzione della posizione assicurativa presso l’AGO, la quota di contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria, non vi era, in altri termini, alcuna possibilità di ottenere le prestazioni a carico del Fondo, che presuppongono la unitarietà dei versamenti (tant’è che anche la prosecuzione volontaria dell’iscrizione al Fondo esattoriali è subordinata al versamento della quota integrativa e della contribuzione AGO);

13. quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, nuovamente articolata in memoria dal G., in relazione al disposto della L. n. 377 del 1958, art. 32 della L. n. 588 del 1971, art. 7 e della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, per contrasto con l’art. 3 Cost., art. 38 Cost., comma 2 e art. 36 Cost., va ribadito (in piena continuità con Cass. n. 8892 del 2016 già citata) che, per quanto detto in ordine alla natura ed alle modalità di funzionamento del Fondo esattorie, non è ravvisabile alcun indebito arricchimento in favore dell’Inps, arricchimento che si sarebbe compendiato nel trattenere la integrazione senza corrispondere alcunchè;

14. infatti, la L. n. 377 del 1958, art. 32 e della L. n. 587 del 1971, art. 7 che in origine attribuivano all’iscritto al Fondo, cessato dal servizio prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, la facoltà (da esercitare non prima di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dall’ultimo versamento e non oltre cinque anni) di chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75% dell’importo dei contributi versati al Fondo per l’integrazione della pensione obbligatoria, attribuiscono la predetta facoltà anche all’iscritto il quale, all’atto della cessazione dal servizio presso esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, a condizione che sia esercitata entro il quinto anno precedente il compimento dell’età pensionabile secondo le norme del Fondo;

15. il sistema sopra ricostruito mira ad assicurare una sorta di trattamento previdenziale sia ai soggetti che, cessando dal servizio, non possono più maturare il diritto alla pensione, sia a coloro che lo matureranno solo al compimento di una determinata età anagrafica, come risulta evidente dall’applicazione della norma, disposta dalla L. n. 587 del 1971, art. 7, a questi ultimi soggetti (Cass.19290/2015);

16. non si tratta, tecnicamente, di un vero e proprio rimborso, poichè nell’ipotesi dell’art. 32 cit. non vengono rimborsati contributi, ormai inutilizzabili per il fatto che il dipendente è escluso dal trattamento integrativo (art. 29 cit.), ma viene disposto il pagamento, per una volta soltanto, di una somma pari al 75% dei contributi versati, su richiesta dell’interessato. Tale facoltà sarebbe spettata anche al ricorrente se lo stesso, per propria scelta, non avesse optato per la ricongiunzione della contribuzione relativa al fondo esattorie presso il Fondo lavoratori dipendenti, che gli ha liquidato la pensione di anzianità altrimenti non ottenibile dal fondo esattorie;

17. dunque, non è possibile porre le basi del dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalla parte giacchè l’impianto della legge ed il meccanismo di operatività dallo stesso previsto è stato disatteso per effetto della scelta del pensionato, evidentemente correlata a giudizi di convenienza individuale, che esclude la violazione anche solo ipotetica del parametro della parità di trattamento che non può che radicarsi in trattamenti differenti di situazioni obbligatoriamente regolate dalla disposizione sospettata di incostituzionalità;

18. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore del contro ricorrente in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

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