Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24135 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 28/11/2016), n.24135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19370/2015 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SALVATORE DI MEZZA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE BENEVENTO, C.F.

(OMISSIS), in persona del Direttore Centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11199/47/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 05/12/2014 e depositata il

19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Salvatore di Mazza, per la ricorrente, che si

riporta ricorso e ne chiede l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La contribuente P.P. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 11199/47/2014, depositata il 19 dicembre 2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per Irpef, Iva ed Irap, relativo all’anno 2008.

La CTR, in particolare, in relazione alla rilevanza delle dichiarazioni rese da un terzo (avv. Marcarelli) sulla ricezione da parte della contribuente della somma di Euro 6.450,00, in contanti, ha ritenuto che, pur dovendo ritenersi l’ammissibilità delle dichiarazioni suddette, da valutarsi nel contesto probatorio emergente dagli atti, esse non potessero ritenersi attendibili, dovendo conseguentemente confermarsi la sentenza di primo grado.

Deve in via pregiudiziale rilevarsi l’inammissibilità, per tardività, del controricorso dell’Agenzia, notificato ben oltre la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c., dovendo al riguardo rilevarsi che l’Agenzia, tardivamente costituitasi, non ha partecipato alla discussione orale.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5), deducendo che la CTR avrebbe omesso di dare il giusto valore probatorio alle dichiarazioni del terzo, avv. Marcarelli, contestando in particolare l’assunto contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui non era stata raggiunta la prova dell’avvenuta corresponsione all’avv. Marcarelli della somma di Euro 6.450,00.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5), la sentenza di appello “che conferma la sentenza di primo grado”, disposizione applicabile alla presente controversia in quanto il giudizio di appello risulta introdotto in data successiva all’11 settembre 2012.

Il motivo è inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), lamentando in effetti che la CTR non abbia valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie, ed in particolare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal terzo avv. Mascarelli.

Tale elemento risulta comunque considerato dal giudice, che ha espressamente preso in esame dette dichiarazioni e, con valutazione di fatto riservata al giudice di merito, ne ha escluso l’attendibilità, in quanto “non solo non riscontrata da ulteriori circostanze, ma confliggente con quanto risulta dalla stessa documentazione prodotta dall’appellante”.

Con il secondo motivo si denunzia la nullità e/o inesistenza giuridica dell’avviso di accertamento per carenza del potere dirigenziale in capo al suggello che l’aveva sottoscritto.

Pure tale motivo e inammissibile, in quanto con esso si censura non già un vizio della sentenza impugnata nell’ambito di quelli tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, ma si fa valere un vizio dell’avviso di accertamento.

Anche sotto altro profilo il motivo appare inammissibile, trattandosi di questione che non risulta prospettata nei giudizi di merito, onde nessuna pronunzia risulta emessa al riguardo nè dalla CTP nè dal giudice di appello.

Ciò comporta che, trattandosi di questione nuova, il relativo scrutinio in sede di legittimità non è ammissibile.

E’ infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito neppure se abbiano ad oggetto una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, allorquando comportino accertamenti di fatto ed esami di documenti da effettuare nelle fasi di merito (Cass. 8820/2007).

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, proprio con riferimento agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 in relazione alla carenza di potere del sottoscrittore dell’avviso di accertamento, in tema di contenzioso tributario, inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell’atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati, censurando, altresì, l’omesso rilievo d’ufficio della nullità, atteso che nel giudizio tributario, in conseguenza della sua struttura impugnatoria, operando il principio generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, nè può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 22810/2015).

In considerazione dell’inammissibilità del controricorso e della mancata partecipazione dell’Agenzia alla discussione orale, non deve provvedersi sulle spese.

P.Q.M.

Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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