Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24135 del 24/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24135 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 249-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA,
TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, STUMPO
VINCENZO giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MARINELLI MARIA DOMENICA (MRD4DM49P47H749V)
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo
studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONZONE

Data pubblicazione: 24/10/2013

GIOVANNI GAETANO giusta procura speciale a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI,
VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO
STUMPO, giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6413/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 21/12/2010, depositata 11 07/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si
riporta alla relazione.

FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Bari, Maria Domenica Mannelli, operaia agricola a tempo determinato, aveva convenuto in giudizio l’Inps,
chiedendo venisse accertato il suo diritto alla differenza dell’indennità
di disoccupazione per l’anno 2004; la ricorrente – premesso che il

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INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

trattamento di disoccupazione le era stato corrisposto dall’Istituto sulla
base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 sosteneva che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato,
ai sensi del D. Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi
previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, ivi compreso

quanto spettante e quanto percepito.
La domanda è stata respinta dal giudice di primo grado, mentre la
Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 7 gennaio 2011, l’ha
accolta integralmente.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso per cassazione
notificato in data 15-22 dicembre 2011 -, con due motivi.
La parte intimata si è costituita con rituale controricorso, proponendo
altresì contestualmente ricorso incidentale.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate
dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
tanto premesso si osserva che l’eccezione formulata preliminarmente
dalla controricorrente che deduce l’inammissibilità del ricorso per
inosservanza dell’art. 38 D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito nella
legge n. 152 del 2011 è infondata.
A norma del comma 4° dell’articolo di legge citato, la disposizione si
applica ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore
del decreto legge medesimo e pertanto non trova applicazione al
ricorso per cassazione in esame.
Con i due motivi di ricorso l’INPS, ricorrente principale, lamenta la
violazione dell’art. 18, comma 18° del D.L. n. 98/2011, convertito in
L. n. 111/2011 e, in via subordinata, degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL
per gli operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6,
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l’elemento denominato t.f.r., con conseguente diritto alle differenze tra

comma 4°, lettera a) del d.lgs. n. 314/97 nonché in relazione agli artt.
1362 e ss., 2120 cod. civ. ed all’ artt. 4 commi 10° e 11° legge 297/82,
e censura la sentenza unicamente per avere incluso nella retribuzione
da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione
anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non

la Corte territoriale — effettiva natura di retribuzione differita.
Il ricorso, unitariamente considerato, è manifestamente fondato.
In proposito, si ricorda che questa Corte ha ripetutamente enunciato,
ad es. con la sentenza n. 202/2011, con riferimento a fattispecie
analoghe a quella in esame, il seguente principio: “Confermandosi quanto
già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui ai
fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di
retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a
confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n.
146 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente a ermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata “quota di 1PR ”
dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal
computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa
dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui
all’art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402,
a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli
accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito
negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a
quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima
alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva.”
Si rileva altresì, in proposito, che recentemente il significato della norma di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 146 del 1997 individuato dalla
giurisprudenza sopra citata è stato esplicitato anche dal legislatore, che
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dovrebbe esserlo, per avere essa — contrariamente a quanto affermato

all’art. 18, comma 18° del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella legge n.
111 dello stesso anno, ha specificato che ‘L’art. 4 del D. Lgs. 16 aprile
1997 n. 146 e l’art. 1, comma 5° del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la
retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai

rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva”.
Col ricorso incidentale, la Marinelli deduce che anche sottraendo la voce denominata t.f.r. dalla base di calcolo dell’indennità di
disoccupazione, questa sarebbe comunque maggiore di quella erogata e
chiede pertanto la cassazione sul punto della sentenza.
La domanda è ultronea, dato che la sentenza è stata impugnata
dall’INPS unicamente per il computo del t.f.r. e non per il resto e
pertanto è passata in giudicato la pronuncia della Corte d’appello di
Bari in ordine al diverso metodo di calcolo ora di nuovo rivendicato
dalla ricorrente incidentale.
Infine la Marinelli deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata laddove non aveva riformato la decisione di primo grado di
compensazione delle spese. Anche tale motivo è infondato, avendo il
giudice di primo grado esercitato un potere attribuitogli dal codice di
rito senza che sia ravvisabile alcuna violazione.
In conclusione, previa riunione dei ricorsi, mentre va dichiarato
inammissibile il ricorso incidentale, va invece accolto quello principale
dell’Inps e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la
sentenza cassata può essere decisa nel merito con il rigetto della
domanda quanto all’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di
disoccupazione agricola per l’anno azionato, della quota di tfr.
Il complessivo esito della lite giustifica la integrale compensazione delle
spese dell’intero processo.
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agricoli a tempo determinato non è comprensiva della voce del trattamento di fine

PQM
LA CORTE
Riunisce i ricorsi.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Accoglie il ricorso
principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto

Maria Domenica quanto all’inclusione della quota di tfr nella base di
calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola. Compensa le spese
dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013

Il Presidente

e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Marinelli

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