Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24135 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17842/2009 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 63,

presso lo studio dell’avvocato FARGIONE Vincenzo Maria, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FANS CLUB D’ELITE DI DI STEFANO ALESSANDRO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8153/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/07/2008 r.g.n. 3688/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato FARGIONE VINCENZO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda di C.F., intesa ad ottenere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo 94/98, con mansioni asseritamente di addetto alla sicurezza ed allo scarico bevande, conclusosi per licenziamento orale, ed il diritto, anche ex art. 36 Cost., al pagamento di importi per differenze retributive parametrate al livello contrattuale 5^ CCNL aziende turismo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza 24.7.2008, rigettava il gravame del C., sul rilievo che le prove documentali ed orali non erano state idonee a dimostrare la natura subordinata del rapporto e neanche a provare la stessa esistenza di un rapporto di lavoro, emergendo rilevanti indizi nel senso che il C. era da identificare come uomo di fiducia di tale S.R., che aveva la funzione, per conto di quest’ultimo, di controllare la gestione delle ragazze che l’organizzazione dello S. forniva al locale ove il primo si recava per esercitare tale controllo.

Assumeva che in tal senso deponevano anche le indagini di polizia acquisite nel corso di processo penale, relative alla accertata presenza del C., nel (OMISSIS), nell’appartamento di via (OMISSIS) in uso alla società (OMISSIS) facente capo allo S., nonchè le dichiarazioni rilasciate dall’appellante in relazione al suo ruolo di uomo di fiducia dello S. anche nel locale (OMISSIS); che altri interrogatori di coindagati erano stati di analogo tenore. Peraltro, le prove orali raccolte non avevano fornito elementi idonei a fondare il dedotto rapporto di lavoro subordinato e la dissonante dichiarazione del teste L., oltre a contrastare con le dichiarazioni dallo stesso rese alla polizia e con il rinvenimento del ricorrente nell’appartamento di via (OMISSIS) della (OMISSIS), con la quale il teste aveva escluso ogni collegamento, era anche compatibile, in relazione alla mansioni indicate come svolte dal C., con i compiti di controllo delle ragazze nel locale.

Propone ricorso per cassazione il C. affidato ad un unico motivo.

Disposta la rinnovazione della notificazione con ordinanza del 21.1.2011, la causa è stata trattata all’odierna udienza, a seguito dell’avvenuto adempimento.

Il Fans Club D’Elite è rimasto intimato. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l’insufficiente ed erronea motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la ricostruzione della vicenda lavorativa come effettuata dalla Corte territoriale, sul rilievo che la presenza di esso istante in modo costante, tutte le sere, nel locale del Club e la percezione di somme da parte del gestore dello stesso, nonchè lo svolgimento di attività manuali erano tutti elementi tipici della subordinazione.

Contesta, in particolare la valutazione delle dichiarazioni rese dai testi L. e B..

Il ricorso è infondato.

Osserva la Corte che, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, nella formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis nella presente controversia), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass., S. U., n. 20603/2007).

Nel caso di specie il ricorrente ha omesso la formulazione di tale momento di sintesi e ciò rende inammissibile il motivo all’esame, con valenza assorbente delle pur riscontrabili ulteriori ragioni di inammissibilità costituite dalla mancata osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (non essendo stato ivi trascritto, ovvero essendo stato riportato solo parzialmente, il contenuto delle dichiarazioni testimoniali che si assumono malamente valutate) e dal fatto che ciò che viene richiesto è, in effetti, un riesame della portata e della rilevanza delle risultanze probatorie, già esaminate dalla Corte territoriale con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ossia una nuova valutazione del merito della controversia non consentita al Giudice di legittimità.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 23 dicembre 2009 n. 27162 e, nello stesso senso, tra le altre, Cass. 18 marzo 2011 n. 6288). Nella specie si rileva come, pur richiamando in via teorica gli elementi rivelatori della subordinazione, il C. non abbia lamentato che il giudice del merito non ne abbia tenuto conto, limitandosi a richiamare il contenuto delle dichiarazioni rese da due testi a suo dire erroneamente interpretato nella sentenza impugnata, senza però indicare vizi del ragionamento riferiti al mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia.

Peraltro, si contesta la valutazione dei dati probatori effettuati dal giudice e non, invece, l’erronea utilizzazione dei parametri idonei a desumere il carattere subordinato della prestazione, e ciò in difformità da quanto sancito da giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla cui stregua la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelano l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass. 27 luglio 2007 n. 16681).

Infine, deve escludersi la rilevanza a fini decisori del presente giudizio della sentenza penale n. 4956/2010 emessa in data 15.7.2010 e irrevocabile il 2.11.2010, con la quale la Corte di Appello di Roma aveva assolto il C. perchè il fatto non sussiste dal reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., in relazione alla L. n. 75 del 1958, art. 3 nn. 5-8 e art. 4, n. 7 e dal delitto di cui all’art. 416 c.p..

L’art. 654 c.p.p. prevede che, nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto nel giudizio penale, purchè i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato (come nel caso che ne occupa) successivamente alla notifica del ricorso; ciò perchè il giudicato costituisce un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto; il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione; tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali dei giusto processo e della ragionevole durata, i quali escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato; questi ultimi, d’altronde, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso; la produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione (cfr., Cass., S. U., n. 13916/2006).

Premesso che, nella specie, la sentenza penale di che trattasi e1 stata emessa successivamente alla decisione impugnata per cassazione, osserva il Collegio che il surricordato principio e, segnatamente, la correlata inopponibilità del divieto di cui all’art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove, come nel caso di specie, la sentenza passata in giudicato venga invocata, ai sensi del ricordato art. 654 c.p.p., unicamente al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti, poichè in tali casi il giudicato non assume alcuna valenza enunciativa della regula iuris alla quale il giudice civile ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, nel mentre, piuttosto, la sua astratta rilevanza potrebbe ravvisarsi soltanto in relazione all’affermazione (o negazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto merito non deducibili nel giudizio di legittimità. Onde va ritenuta l’inammissibilità della produzione della detta sentenza penale, siccome estranea all’ambito previsionale dell’art. 372 c.p.c. (in termini, v. Cass. 19 novembre 2010 n. 23483).

E ciò a prescindere dal rilievo che i fatti cui si riferisce la sentenza penale non sono gli stessi che hanno costituito l’oggetto della valutazione espressa dalla Corte territoriale, se non nella misura in cui dagli stessi possano evincersi elementi di contrasto con quanto argomentato nella sentenza oggetto della presente impugnazione.

Per le esposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, mentre nulla va statuito sulle spese, essendo il Fans Club d’Elite rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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