Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24135 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5797/2013 R.G. proposto da:

Autocarrozzeria Italicar S.r.l., con sede in Ceglie Messapica (BR),

alla via Vespucci n. 11, in persona dell’amministratore

I.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Larocca del Foro di

Brindisi, con domicilio eletto in Roma, Via A. Bevignani n. 12,

presso lo studio dell’Avv. Stefano Palma, del Foro di Roma;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/24/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia – Lecce, depositata il 7/02/2012.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 18/24/12, depositata il 7 febbraio 2012 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della Autocarrozzeria Italicar S.r.l. avverso la sentenza n. 108/04/2005 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

Il giudice di appello, in estrema sintesi, ha ritenuto che, con riferimento al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato per l’incremento occupazionale le L. n. 449 del 1997, ex art. 4, l’adesione da parte del contribuente alla procedura di condono fiscale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, non precludeva all’amministrazione finanziaria, nello svolgimento di attività accertativa, di recuperare un credito d’imposta inesistente dichiarato prima dell’entrata in vigore della legge citata.

2. Avverso la sentenza di appello, la società Autocarrozzeria Italicar S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19 febbraio 2013 ed affidato ad un motivo.

3. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, la società Autocarrozzeria Italicar S.r.l. denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, – la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, perchè “con il condono tombale si procede ad una radicale sanatoria prescindendo… sia dalla misura dell’imposta dovuta che dalla spettanza o meno di deduzioni ed agevolazioni indicate dal contribuente”.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

2.1. Secondo l’orientamento giurisprudenziale accolto di recente anche dalle Sezioni unite (Sez. u., n. 16692 del 2017), il condono la L. n. 289 del 2002, ex art. 9,elide in tutto o in parte i debiti del contribuente verso l’erario, ma non opera sui suoi crediti, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, lett. a), dovendosi interpretare la previsione del comma 9 della norma citata secondo cui “la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate” nel senso che tale definizione non sottrae all’Amministrazione il potere di contestare il credito esposto dal contribuente e, quindi, di emettere avvisi di recupero delle agevolazioni da esso indicate (Cass. Sez. 5, n. 16157 del 03/08/2016; Cass. Sez. 5, n. 2597 del 05/02/2014; Cass. n. 11429 del 03/06/2015).

Al riguardo, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 340 del 27/07/2005, ha precisato che la L. n. 289 del 2002 “preclude bensì l’accertamento dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenuto il condono, ma non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui crediti”.

3. Il ricorso va in conseguenza respinto. Le spese processuali del giudizio di legittimità devono essere compensate tra le parti perchè il principio applicato si è consolidato dopo la presentazione del ricorso, come si desume dalla sentenza delle Sezioni unite citata.

PQM

 

La Corte:

– respinge il ricorso;

– compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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