Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24135 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. un., 03/10/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 03/10/2018), n.24135

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sezione –

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10224/2018 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

DELLA VALLE 4, presso Io studio dell’avvocato STEFANO GORI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO LOLLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 30/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 14/02/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/09/2018 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Dario Lolli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito degli esiti di un’ispezione negli uffici giudiziari leccesi, il Ministro della giustizia ha promosso l’azione disciplinare nei confronti del dott. C.D. per l’illecito di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, legg. a) e g). Il capo di incolpazione ha individuato la responsabilità disciplinare nella circostanza di non essersi attivato, nella qualità di Presidente del collegio giudicante della Corte d’appello di Lecce, al fine di disporre la scarcerazione degli imputati D.D.F. e F.F. a seguito della scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, con conseguente indebita protrazione della detenzione per 22 giorni quanto al primo e per 23 giorni quanto al secondo.

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con sentenza del 14 febbraio 2018, ha dichiarato il dott. C. responsabile dell’incolpazione a lui ascritta, anche se solo in relazione alla posizione processuale dell’imputato F., e l’ha condannato alla sanzione della censura.

Ha premesso il giudice disciplinare che la vicenda doveva essere ricostruita sulla base di alcuni pacifici elementi di fatto e cioè che il processo penale che vedeva imputati D.D.F. e F.F., chiamato all’udienza del 5 ottobre 2011, fu rinviato alla successiva udienza del 9 novembre 2011, a causa di un vizio di notifica. I termini di custodia cautelare di cui all’art. 303 cod. proc. pen. scadevano per entrambi gli imputati in data 19 ottobre 2011, ma nessun provvedimento fu assunto tra le due citate udienze. All’udienza del 9 novembre si verificò, dietro istanza del difensore del D.D. e del P.G., che i termini di custodia erano scaduti, e si provvide alla scarcerazione degli imputati nei giorni 9 e 10 novembre 2011.

Ciò rilevato, la Sezione disciplinare ha distinto il capo di incolpazione in relazione alle diverse posizioni dei due imputati.

Quanto all’imputato F., la sentenza ha rilevato che alla conclusione dell’iter processuale egli era stato condannato alla pena definitiva di oltre otto anni di reclusione; ciò nonostante, l’illegittima privazione della libertà personale in sede cautelare non può essere compensata da una successiva condanna ad una pena di durata più lunga, perchè il danno si determina nel momento stesso del superamento dei limiti massimi della misura coercitiva e non può estinguersi per il fatto che intervenga una sentenza di condanna a pena detentiva superiore alla restrizione della libertà già subita. D’altra parte, l’ampiezza del ritardo nella scarcerazione (23 giorni) non consentiva di accogliere la richiesta di assoluzione avanzata dalla difesa del Magistrato per la scarsa rilevanza del fatto, attesa l’importanza del bene costituzionale della libertà personale.

A diversa conclusione, invece, doveva giungersi quanto all’imputato D.D.. Egli, infatti, benchè la scarcerazione non fosse stata tempestivamente disposta, era comunque detenuto anche per altra causa (la scarcerazione avvenne solo il successivo 1 agosto 2015); per cui, pur sussistendo la grave violazione di legge, in concreto era mancata la offensività della condotta oggetto dell’incolpazione.

2. Contro la sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M. ricorre il dott. C.D. con atto affidato a tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, art. 2, comma 1, lett. a) e g), in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), omessa, insufficiente, errata ed illogica motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nonchè violazione del principi di legalità nella tipizzazione degli illeciti e travisamento del fatto.

Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe in alcun modo valutato il “disvalore deontologico” del comportamento censurato. Le due fattispecie di illecito contenute nel D.Lgs. n. 109 del 2006, lett. a) e g), si caratterizzano per la loro diversità, perchè la prima riguarda la violazione dei doveri primari del magistrato, mentre la seconda è un’ipotesi di pura condotta, che esige la violazione di legge e la non scusabilità della medesima. Ora, se è vero che un unico comportamento può integrare le due violazioni, la motivazione della sentenza non avrebbe dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’inescusabile negligenza. Dalla relazione ispettiva del 17 marzo 2016 che ha dato luogo alla configurazione del capo d’incolpazione risulta, infatti, che la Corte d’appello di Lecce non era dotata degli scadenzari previsti dalle circolari ministeriali ai fini di controllare la scadenza dei termini di custodia, tant’è che nel periodo esaminato dall’ispezione si era verificato che su 70 ordinanze di scarcerazione ben 34 erano tardive; e poi il dott. C. non era il Presidente titolare della Sezione, bensì solo il Presidente supplente del Collegio, privo di reali poteri di controllo. Era emerso dalla suddetta relazione che il processo penale in questione aveva avuto mutamenti del Giudice relatore, per cui l’accusa disciplinare era stata posta a carico del ricorrente in modo residuale, senza che la Sezione disciplinare abbia poi realmente valutato l’esistenza di una sua negligenza o trascuratezza.

2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), insussistenza del danno ingiusto e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Dopo aver ricordato che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), esige l’ingiustizia del danno o l’indebito vantaggio per una delle parti, il ricorrente evidenzia che l’imputato F. fu scarcerato con 23 giorni di ritardo rispetto al termine di scadenza della custodia cautelare, ma che la condanna a pena detentiva successivamente inflitta a suo carico fu alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione, il che consentirebbe di escludere l’esistenza dell’ingiustizia del danno, modificando la giurisprudenza richiamata dalla Sezione disciplinare (Sezioni Unite, sentenza 12 marzo 2015, n. 4954). In altri termini, richiamando anche il concetto di ingiusta detenzione rilevante ai fini dell’art. 314 c.p.p., il ricorrente osserva che il danno può essere definito come ingiusto “solo all’esito dell’irrogazione della pena definitiva, e solo a condizione che il periodo di detenzione sofferto in via cautelare sia superiore alla pena da espiare”.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in considerazione dell’evidente connessione tra loro esistente e sono entrambi privi di fondamento.

La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha già affermato che grava sul magistrato l’obbligo di vigilare con regolarità circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, anche durante lo svolgimento del dibattimento (sentenza 12 gennaio 2011, n. 507); ed ha aggiunto che l’inosservanza, da parte del giudice, dei termini massimi di durata della custodia cautelare, siccome lesiva del diritto fondamentale alla libertà personale garantito dalla Costituzione, costituisce grave violazione di legge sanzionabile come illecito disciplinare (sentenza 29 luglio 2013, n. 18191). La responsabilità che consegue alla ritardata scarcerazione non viene meno per il fatto che vi siano carenze organizzative nell’ufficio giudiziario di appartenenza (sentenza 4 maggio 2017, n. 10794); nè il danno ingiusto derivante dalla violazione del dovere di diligenza di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, può escludersi se l’imputato, illegittimamente privato della libertà personale a seguito di una permanenza in custodia cautelare oltre i limiti temporali previsti dalla legge, sia successivamente condannato ad una pena detentiva di durata superiore alla misura preventiva sofferta. Da un lato, infatti, l’attuale assetto dei valori costituzionali implica che la condanna successiva non compensa il danno alla libertà personale subito dall’indagato, tenuto conto della non identità dei beni giuridici tutelati; dall’altro, il danno si determina nel momento (e per tutto il tempo) in cui vengono superati i limiti massimi di custodia cautelare fissati dalla legge e non può poi estinguersi, a distanza di tempo, per il solo fatto (comunque incerto sia nel se che nel quando) del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (sentenza 12 marzo 2015, n. 4954). In altri termini, l’illegittimità del protrarsi dello stato di detenzione in conseguenza della mancata osservanza dei termini fissati dalla legge per la custodia cautelare non può, per così dire, diventare legittima per il fatto che, ex post, l’imputato sia stato condannato ad una pena detentiva di durata superiore alla misura preventiva sofferta.

La sentenza impugnata si è correttamente attenuta a questi principi, nè le considerazioni critiche contenute nei primi due motivi di ricorso riescono a scalfire la solidità della decisione.

D’altra parte, la diversità tra le due fattispecie di illecito contenute nel D.Lgs. n. 109 del 2006, lett. a) e g), non esclude che esse possano coesistere; e la Sezione disciplinare ha implicitamente considerato recessive, rispetto alla gravità dell’accusa, sia la situazione di disorganizzazione dell’ufficio di appartenenza che la circostanza che il dott. C. fosse solo presidente del collegio giudicante, giacchè i richiami alle sentenze di questa Corte – e, in particolare, alla n. 4954 del 2015 – esoneravano il giudice disciplinare da ulteriori obblighi di motivazione sul punto.

4. Col terzo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis, omessa applicazione di cause di non punibilità, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Osserva il ricorrente che l’illecito disciplinare non è configurabile quando è di scarsa rilevanza, benchè rientrante in una fattispecie astratta prevista dalla legge. Nel caso in esame, l’irrilevanza deriverebbe da una serie di elementi: la relazione stesa in occasione dell’ispezione ministeriale; il fatto che il dott. C. non fosse il relatore del processo e che la detenzione scontata dall’imputato F. non fu, in effetti, ingiusta, per le ragioni già esposte; nonchè la mancanza di un danno ingiusto; il tutto considerando anche che l’imputato godeva di una regime detentivo particolare, essendo già da mesi autorizzato al lavoro esterno.

4.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

E’ pacifico, nè sul punto vi sono contestazioni, che il controllo sulla durata dei termini di custodia cautelare nella specie non ebbe luogo, così com’è pacifico che a tale omissione fece seguito il protrarsi dello stato di custodia in carcere dell’imputato per 23 giorni. Ora, fermo restando che la Sezione disciplinare ha considerato simile durata ed ha escluso, con una valutazione di merito, che essa potesse “non attingere alla soglia del rilievo disciplinare”, la privazione della libertà personale costituisce di per sè un fatto così grave che è ben difficile ipotizzare che la negligenza del magistrato che tale conseguenza ha determinato possa dare luogo ad un illecito disciplinare di scarsa rilevanza (v. pure la sentenza 6 aprile 2017, n. 8896). Nè sussiste alcuna carenza di motivazione sul punto.

5. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, attesa l’assenza di controparti costituite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA