Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24134 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 27/09/2019), n.24134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfosina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22430-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587,

in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

C.G., G.C., C.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIALUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI,

ARMANDO TURSI;

– controricorrenti –

contro

C.C., B.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

PANDOLFO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ARMANDO TURSI, MARIALUCREZIA TURCO, SILVIA LUCANTONI;

– controricorrenti –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 364/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

FRANCESCA SPENA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza in data 21 – 27 marzo 2017 numero 364 la Corte d’Appello di Bologna riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, accoglieva la opposizione proposta da C.C., B.A., C.G., C.S., G.C. e M.M. nei confronti dell’INPS avverso il verbale di accertamento con il quale si assumeva il loro obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, nella qualità di produttori diretti di ALLEANZA ASSICURAZIONI spa;

che la Corte territoriale osservava che il Contratto Collettivo del 1939, non applicabile per analogia, disciplinava le sole relazioni tra produttori ed agenzie assicurative e non anche le relazioni tra produttori e compagnie assicurative.

Riteneva, in ogni caso, decisivo il fatto che le parti opponenti non fossero riconducibili alla categoria dei produttori di quarto gruppo, come prevista dal contratto collettivo corporativo del 1939 e richiamata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44. Dalla definizione del contratto collettivo corporativo risultava l’assegnazione a tali produttori di una “piazza” o “zona” nella quale operare; inoltre il produttore del quarto gruppo raccoglieva le proposte dei contratti di assicurazione, che firmava. Nella fattispecie di causa la lettera di autorizzazione rilasciata dalla Compagnia ai produttori non prevedeva un vincolo di piazza o di zona; l’opponente aveva il potere di segnalare i nominativi di potenziali interessati e non anche di raccogliere proposte di assicurazione.

Da ultimo, non era rilevante la iscrizione dei produttori al registro unico degli intermediari assicurativi (RUI)- peraltro in sezione diversa da quella degli intermediari collaboratori di agenzie- in quanto era in discussione la loro appartenenza al quarto gruppo del contratto corporativo, gruppo oggetto della disciplina del D.L. n. 269 del 2003, art. 44;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’INPS, articolato in un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso C.G., C.S. e G.C. nonchè C.C. ed B.A.; M.M. è rimasto intimato;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo l’INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione del Contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le subagenzie ed i produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, nonchè, in connessione con quest’ultima disposizione, della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202, della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1 d).

Richiamate la definizione della figura del produttore assicurativo indicata dalla giurisprudenza di questa Corte, la classificazione dei produttori di assicurazione contenuta nell’art. 1 del Contratto Collettivo Corporativo del 25 maggio 1939 e le disposizioni degli artt. 5 e 6 del Contratto cit., l’INPS ha assunto che la ratio del DL n. 269 del 2003 cit., art. 44, era quella di contemplare una tutela previdenziale per i produttori svincolati dall’obbligo di lavorare in esclusiva per le agenzie o subagenzie e non inquadrabili come impiegati (diversamente da quelli del primo e del secondo gruppo, che ai sensi dell’art. 9 del contratto collettivo, godevano del trattamento di previdenza stabilito per gli impiegati della agenzie e subagenzie). Per la sussistenza dell’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ciò che rivestiva rilievo determinante ai sensi di legge era l’espletamento di un’attività lavorativa di natura commerciale; tale doveva considerarsi la attività dei produttori, in forza di quanto già sancito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202 e ss., che disponeva la iscrizione nella gestione commercianti dei lavoratori autonomi che svolgevano le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1 d), e cioè le attività commerciali, comprese quelle di produzione, intermediazione e prestazione di servizi.

L’opera di segnalazione di nominativi interessati a stipulare contratti di assicurazione assegnata a controparte con la lettera di autorizzazione costituiva un’attività di intermediazione nella prestazione di servizi rientrante tra le attività commerciali e pertanto iscrivibile alla gestione commercianti in presenza dei requisiti previsti dalla legge.

che il ricorso è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

L’ulteriore argomento dei giudici territoriali volto ad escludere la sussistenza dei presupposti di fatto per l’inquadramento delle parti private nell’ambito dei produttori del IV gruppo di cui al contratto collettivo corporativo cit. resta pertanto irrilevante, essendo autonomamente decisiva la prima ratio decidendi della sentenza impugnata, conforme al principio enunciato da questa Corte;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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