Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24134 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12301-2009 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA,

che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO – REGIONE ABBRUZZO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1438/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 06/10/2008 R.G.N. 1174/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato ASSENNATO G. SANTE;

udito l’Avvocato LUCIANA ROMEO per delega LA PECCERELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.G. ha chiesto il riconoscimento del diritto a rendita per l’inabilità permanente derivata da malattia professionale (ipoacusia), in relazione alla quale l’Inail aveva riconosciuto solo una percentuale di inabilità pari al 3%.

Il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda condannando l’Istituto alla corresponsione dell’indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 38 del 2000 per le menomazioni di grado pari all’8%, con sentenza che, su appello dell’Inail, è stata riformata dalla Corte d’appello di L’Aquila, che ha respinto la domanda all’esito della rinnovazione delle operazioni peritali, ritenendo, in accordo con quanto accertato dal c.t.u., che l’inabilità dell’assicurato fosse riconducibile per la maggior parte a presbiacusia e non a trauma acustico.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione T.G. affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso l’Inail.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico articolato motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 3 e 4, artt. 112, 324, 434, 437 e 445 c.p.c., art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire se in presenza di malattia tabellata, non avendo l’Inail dimostrato l’esistenza di una causa extralavorativa, il giudice debba applicare la presunzione legale di derivazione della malattia dalla esposizione al rischio e se “in presenza di carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni illogiche o scientificamente errate, rilevate dalle parti, il giudice debba adeguatamente motivare tenendo presenti le critiche sollevate dalle parti e le considerazioni di precedenti difformi consulenze tecniche”.

2.- Il ricorso è infondato. Questa Corte – cfr. ex plurimis Cass. n. 569/2011, Cass. n. 9988/2009, Cass. n. 8654/2008 – ha ripetutamele affermato che nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da infortuni o malattie professionali, le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità se le relative censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, che, in quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico- legale e rientra tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, sicchè, in mancanza di detti elementi, le censure, configurando un mero dissenso diagnostico, sono inammissibili in sede di legittimità. D’altro canto, come pure è stato precisato da questa Corte (cfr. Cass. n, 83/2001), nelle controversie in materia di invalidità, le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice di secondo grado con riguardo alla valutazione di situazioni di incapacità al lavoro non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni espresse dal,consulente d’ufficio di primo grado, poichè tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice d’appello, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali.

3.- Nel caso in esame, il giudice d’appello, aderendo alle conclusioni formulate dal c.t.u. di secondo grado, ha accertato che “le caratteristiche della affezione e della invalidità, risultanti dagli esami strumentali, sono in minima parte compatibili con una origine traumatica, ma per la maggior parte, largamente prevalente, riconducibili a presbiacusia, come è desumibile da una corretta interpretazione dei dati risultanti da esami strumentali”. Rispetto alla valutazione di fatto così operata dalla Corte d’appello le censure del ricorrente si risolvono in una mera contrapposizione, diretta ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali e, come tale, inidonea a radicare un deducibile vizio di legittimità di tale valutazione; anche perchè il ricorrente non riporta nel ricorso il contenuto integrale della relazione del secondo consulente tecnico d’ufficio – alla quale vorrebbe contrapporre le conclusioni del consulente di parte – nè indica con autosufficienza gli elementi di fatto desumibili dai risultati degli esami strumentali, ai quali fa riferimento nel ricorso, e che dovrebbero assumere rilievo al fine di giungere a una conclusione diversa da quella illustrata dal c.t.u. di secondo grado, secondo cui il confronto tra gli esami audiometrici effettuati nel 2001 e nel 2005 dimostrava che il danno acustico da rumore di natura professionale era rimasto invariato e che, nel corso degli anni, si era sovrapposta una condizione di presbiacusia, dovuta ad un processo degenerativo, causato dal progredire dell’età, come confermato anche all’esame clinico.

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato con la conferma della sentenza impugnata.

5.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (trattandosi di procedimento incardinato in epoca successiva al 2 ottobre 2003, è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c., come sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. in L. n. 326 del 2003).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre Iva, Cpa e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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