Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24134 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24134

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21935/2011 R.G. proposto da:

Mas.Bit S.r.l., con sede in Lecco, alla via Al Lago 6/A, in persona

del legale rappresentante I.M., rappresentata e difesa

dall’Avv. Italo Doglio, con domicilio eletto in Roma, Via Luciani 1,

presso lo studio dell’Avv. Daniele Manca Bitti, del Foro di Roma;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/08/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 18/06/2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/07/2017 dal

Consigliere Giordano Luigi;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott.ssa De Renzis Luisa, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 68/8/10, depositata il 18/06/2010 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della società Mas.Bit s.r.l. avverso la sentenza n. 52/01/2008 della Commissione tributaria provinciale di Lecco e condannata il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il giudice di appello, in estrema sintesi, ha ritenuto che l’agevolazione della misura ridotta dell’imposta di registro, relativa agli atti di acquisto di beni tutelati dalla L. n. 1089 del 1939, presuppone che il vincolo sugli immobili risulti già costituito al momento della richiesta del beneficio.

2. Avverso la sentenza di appello, la società Mas.Bit s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19 settembre 2011 ed affidato ad un motivo.

3. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, la società Mas.Bit s.r.l. denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione dell’art. 1 della tariffa parte prima del D.P.R. n. 131 del 1986 nella parte in cui prevede l’aliquota agevolata del 3% per i trasferimenti di immobili di interesse storico – artistico soggetti alla L. n. 1089 del 1939. Secondo la prospettazione del ricorrente, il provvedimento dell’amministrazione pubblica con cui il bene è sottoposto a vincolo assume solo una valenza dichiarativa e non costitutiva, derivando dalle caratteristiche intrinseche del bene.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

2.1. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, nota 2, art. 1 della tariffa allegato A, parte prima, dispone che l’aliquota dell’imposta di registro a carico dell’acquirente è fissata nella misura del 3% se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico o archeologico soggetti alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, semprechè l’acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione. Per conseguire le agevolazioni la parte acquirente:

a) ove già sussista il vincolo previsto dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;

b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all’atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dal competente organo dell’amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.

Come è agevole rilevare il legislatore impone perentoriamente con la espressione “deve”, a chi voglia usufruire del beneficio, di dichiarare gli estremi del vincolo in base alle risultanze dei registri immobiliari nell’atto di acquisto e, qualora il vincolo non sia stato ancora imposto, di presentare, contestualmente all’atto da registrare, un attestazione della Soprintendenza competente, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. In tal caso, l’avvenuta sottoposizione del bene al vincolo deve essere documentata entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, pena la revoca dell’agevolazione.

Il fatto che in questa seconda ipotesi il vincolo debba essere documentato entro un termine perentorio porta a concludere che si tratti di una condizione essenziale per ottenere l’agevolazione e che, quindi, verificatasi tale omissione, l’agevolazione non possa essere richiesta ovvero che, quanto meno, nei due anni dall’atto, debba essere dimostrata la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del vincolo, non potendo, in tale ipotesi, essere danneggiato il contribuente per l’eventuale ritardo dell’amministrazione.

La modalità prevista dalla legge per il riconoscimento dell’aliquota agevolata prescinde dalla natura dichiarativa o costitutiva del vincolo medesimo. Essa consiste in un onere per il contribuente di mettere in grado l’amministrazione finanziaria di conoscere i dati su cui si fonda l’agevolazione richiesta.

Nel caso di specie, l’acquisto è stato registrato presso l’Agenzia delle entrate in data 27 maggio 2002. Nell’atto, la parte acquirente, pur chiedendo l’applicazione dell’imposta di registro nella misura prevista dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 1, quarto periodo, e della relativa nota 2 della tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R., nulla dichiarava in merito all’avviso della procedura per l’ottenimento del vincolo. Detta parte neppure si preoccupava nei due anni previsti dalla normativa all’epoca vigente di produrre la documentazione comprovante il vincolo. Solo all’udienza del 8/05/2008, nel giudizio in corso davanti alla CTP, la parte acquirente dimostrava che, in data 8 febbraio 2008, era iniziata la procedura per il riconoscimento del vincolo. Ne consegue che, non avendo il contribuente, nei due anni dalla registrazione, provato il rilascio del vincolo e neppure di aver inoltrato la relativa istanza, l’amministrazione finanziaria ha legittimamente provveduto a recuperare l’imposta di registro non versata all’atto della registrazione per effetto della agevolazione.

3. Il ricorso va in conseguenza respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte:

– respinge il ricorso;

– condanna la contribuente a pagare le spese processuali di causa, liquidate in Euro 3800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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