Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24134 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. un., 03/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 03/10/2018), n.24134

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2151/2018 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO

MARINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

per revocazione della sentenza n. 14549/2017 della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, depositata il 12/06/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/07/2018 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 12 giugno 2017, n. 14549 queste sezioni unite hanno rigettato, tra l’altro, il ricorso proposto da M.T. contro la sentenza n. 158 del 13 ottobre 2016 con la quale la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura l’aveva ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, e art. 2, comma 1, lett. a), e gli aveva inflitto la sanzione della censura.

A sostegno della decisione hanno fatto leva sul danno prodotto ai creditori concorsuali dalla cessione per l’importo di Euro 30.000,00 del credito iva vantato dal fallimento, giudice delegato al quale era M.T., perchè:

1.- anche in esito alla compensazione del credito in questione con quelli vantati dall’erario e ammessi al passivo del fallimento, sarebbe comunque residuato un importo di ammontare non esiguo da riversare nell’attivo fallimentare, poichè, quanto ai crediti ammessi al fallimento, “non risulta che si trattasse di crediti interamente, od anche solo in parte, privilegiati, e perciò da maggiorare degli interessi L. Fall., ex art. 55”;

2.- comunque il prezzo della cessione, pattuito in Euro 30.000,00, mai è stato corrisposto dalla cessionaria al fallimento.

M.T. propone ricorso per ottenere la revocazione della sentenza delle sezioni unite, che affida a due motivi relativi alla fase rescindente e a uno concernente quella rescissoria, al quale non v’è replica.

In esito alla proposta del consigliere designato, è stata fissata la camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perchè logicamente connessi, M.T. denuncia, in sede rescindente, i seguenti errori di fatto:

a.- come risulta dagli atti di ammissione al passivo dei crediti erariali e dal conseguente sviluppo dei calcoli esibiti sia in sede disciplinare, sia dinanzi alla Corte di cassazione, e nuovamente allegati al ricorso per revocazione, i crediti dell’erario ammessi al passivo erano in larga parte privilegiati (circostanza, questa, che il ricorrente assume comunque non contestata e non oggetto di discussione); sicchè, maggiorati degli interessi, questi crediti superavano il valore nominale di quello vantato dal fallimento e poi ceduto per Euro 30.000,00;

b.- la circostanza del mancato incasso del prezzo della cessione, oltre che irrilevante in considerazione dell’integrale compensabilità del credito iva, è comunque estranea al capo d’incolpazione.

2.- La censura complessivamente proposta è inammissibile.

Fondamento centrale della decisione delle sezioni unite (“il rilievo risulta dirimente”, si legge in sentenza) è il fatto che il prezzo della cessione non sia stato corrisposto dalla cessionaria, indipendentemente (“in ogni caso”, si legge in sentenza) dai limiti di compensazione fra debito e crediti dell’erario.

Non coglie quindi nel segno la censura con la quale si afferma l’estraneità al capo d’incolpazione del mancato incasso del prezzo della cessione.

2.1.- L’inclusione nel capo d’incolpazione di questo fatto implica una valutazione in ordine all’individuazione della materia giustiziabile per mezzo dell’apprezzamento degli atti del giudizio; laddove l’errore revocatorio non si può articolare nella deduzione di un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass., sez. un., 16 novembre 2016, n. 23306; 13 ottobre 2017, n. 24116).

2.2.- D’altronde, ai fini dell’identificazione dell’addebito, la contestazione non va riferita soltanto al capo d’incolpazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’incolpato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito (Cass. pen. 21 luglio 2015, n. 36438; sulla medesima falsariga, 21 settembre 2016, n. 54159 e 19 gennaio 2017, n. 10033).

E che il fatto in questione emergesse dal fascicolo sottoposto all’esame del giudice disciplinare risulta dalla stessa sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con la quale si è stigmatizzata la condotta del ricorrente che ha autorizzato la cessione per un importo pari al dieci per cento circa del valore del credito “…senza poi neanche curarsi che detto importo venga riversato alla massa fallimentare”.

3.- Questa ragione del decidere si deve quindi ritenere irretrattabile; e la sua irretrattabilità rende irrilevante, anche qualora sussistente, l’errore concernente l’altra, basata sui limiti di compensabilità dei crediti (Cass., sez. un., 29 marzo 2013, n. 7931).

3.1.- Nè questo errore sarebbe comunque dirimente, come il ricorrente torna a sostenere anche in memoria.

A suo avviso, a fronte della totale compensazione del credito iva e, quindi, della totale inesigibilità di esso, il mancato incasso del prezzo della cessione del credito mai potrebbe costituire danno ingiusto alla massa fallimentare, perchè nessun credito per la massa si poteva reputare esistente.

3.2.- Queste considerazioni sono, tuttavia, il risultato di una valutazione in diritto, che confligge con quella svolta dalle sezioni unite, secondo le quali, come dinanzi esposto, il mancato versamento del prezzo della cessione “in ogni caso”, ossia a prescindere dai limiti di compensazione di debiti e crediti del fisco, integra il danno ingiusto, ritenuto di misura non esigua, e quindi rilevante ai fini dell’addebito contemplato dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, art. 2, comma 1, lett. a).

Il che esclude la sussistenza di un errore percettivo utile a ottenere la revocazione della sentenza (conf., tra le ultime, Cass., sez. un., 26 luglio 2018, nn. 19874, 19876 e 19877).

4.- L’inammissibilità della censura complessivamente proposta rende superfluo l’esame del terzo motivo concernente la fase rescissoria.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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