Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24133 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. GIORDANO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5797/2011 R.G. proposto da:

Elaborazioni contabili s.n.c. in liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore B.M., con sede in (OMISSIS),

rappresentata e difesa dall’Avv. Natale Perri dei Foro di Roma, con

domicilio eletto in Roma, Largo Colli Aibani n. 14, presso lo studio

dell’Avv. Natale Perri;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/21/11 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio – Roma, depositata il 21/03/2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/07/2017 dal

Consigliere Giordano Luigi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Elaborazioni contabili S.n.c. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento di Euro 8.661,48, emessa a seguito di controllo formale disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, relativo al recupero di credito d’imposta per incremento occupazionale, con riferimento al modello unico 2003, ed a titolo di ritenute d’acconto sul lavoro autonomo, con riferimento al modello 770S per il 2002. La società deduceva, in relazione al primo profilo, di essere in possesso di tutti i requisiti per fruire delle agevolazioni d’imposta per incremento occupazionale, non avendo inviato all’Ufficio finanziario il modello RU per un errore di carattere tecnico nella trasmissione telematica dello stesso. Quanto al secondo aspetto, asseriva di aver commesso un errore materiale nella compilazione del modello 770S, avendo indicato nel rigo della dichiarazione destinato alla indicazione dell’importo delle ritenute d’acconto una somma diversa da quella corretta.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrare, Ufficio di Reggio Emilia, sostenendo la piena legittimità dell’atto impugnato, considerato che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non era dato desumere quanto dalla stessa asserito.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 373/58/09, rigettava il ricorso, ritenendo che dalla documentazione allegata dalla ricorrente non si evincesse che il quadro RU del modello Unico 2003 fosse stato compilato ed inviato, come pure non si desumeva l’errore commesso nella compilazione del prospetto ST del modello 770/S/2003.

2. La società contribuente proponeva ricorso in appello, sostenendo, tra l’altro, di aver prodotto “all’ufficio tutti i documenti necessari per certificare l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’utilizzo delle agevolazioni d’imposta e che l’eventuale mancato invio del quadro RU del modello Unico… non costituisce motivo sufficiente per il disconoscimento delle agevolazioni” (cfr. sul punto la sentenza della CTR).

L’Agenzia replicava ribadendo che “nemmeno in questo grado di giudizio (la contribuente, n.d.r.) ha prodotto documentazione probante sia di aver compilato il quadro RU che del maggior importo riportato per errore nel modello 770” (cfr. sul punto la sentenza della CTR).

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello per la mancata indicazione di motivi specifici, affermando che “l’appellante ripete le difese già evidenziate ai primi giudici, senza dar seguito alla raccomandazione contenuta nella sentenza, laddove si lamentava la mancanza di documentazione probatoria, che nemmeno in questo grado di giudizio è stata colmata”.

3. Avverso la sentenza di appello, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 maggio 2011 ed affidato a due motivi.

4. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la società Elaborazioni contabili s.n.c. denuncia il difetto di motivazione in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e la violazione dell’art. 112 c.p.p., deducendo che “dall’atto di appello emergono in maniera precisa e puntuale i motivi di impugnazione, essendo stata censurata la sentenza per l’erronea o omessa valutazione della documentazione prodotta per certificare l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’utilizzo delle agevolazioni d’imposta nonchè che il mancato invio del quadro RU non era previsto a pena di decadenza in base alla L. n. 388 del 2000”.

2. Il motivo e fondato e deve essere accolto.

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. Sez. 6^ 5, Ord. n. 1200 del 22/01/2016; Cass. Sez. V, n. 3064 del 29/02/2012).

Nel caso di specie, dalla stessa lettura della sentenza della CTR emerge che la società ricorrente ha adempiuto all’onere di impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, nella parte in cui sono elencati i motivi dedotti. In questa parte, infatti, si legge: “Appella la società per i seguenti ordini di motivi: in primo luogo sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, ha prodotto all’ufficio tutti i documenti necessari per certificare l’esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l’utilizzo delle agevolazioni d’imposta… in secondo luogo asserisce che, per quanto concerne l’omissione del versamento della ritenuta d’acconto, è stato indicato da pagare un importo maggiore di quello versato”. I motivi dedotti, pertanto, consistono nella riproposizione delle ragioni poste a sostegno dell’impugnazione dell’atto dell’amministrazione finanziaria, sono sufficientemente specifici e non sono limitati alla generica richiesta di riforma della sentenza impugnata.

La CTR avrebbe dovuto esaminare le affermazioni e la documentazione prodotta, motivando in fatto ed in diritto sul rigetto dell’impugnazione, non trincerarsi dietro l’inammissibilità per mancanza di specifica impugnazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, a fronte della deduzione che la compilazione del quadro RU non fosse indispensabile per il riconoscimento del credito tributario e che era stata depositata documentazione (copia del bilancio, copia del libro inventari, copia della parcella emessa da cui risultava l’esatto importo della ritenuta d’acconto, cfr., sul punto la stessa sentenza della CTR, pag. 1).

3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo con il quale la contribuente ha denunciato la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 7,degli artt. 115 e 166 c.p.c., nonchè l’omessa valutazione dei documenti probanti la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, e la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, e art. 10, comma 3, deducendo di essere in possesso di tutti i requisiti per poter fruire delle agevolazioni d’imposta previste per l’incremento occupazionale. Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame, al quale va demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il

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