Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24133 del 03/10/2018

Cassazione civile sez. un., 03/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 03/10/2018), n.24133

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6704/2018 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 120/5, presso lo studio dell’avvocato FERRUCCIO AULETTA,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 20/2018 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 24/01/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/07/2018 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale RENATO

FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Ferruccio Auletta.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.D. veniva incolpata dell’illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4 lett. d), – precisamente per aver “commesso il reato di cui all’art. 595 c.p., idoneo a ledere l’immagine del magistrato” – perchè “comunicando con più persone a mezzo del proprio profilo personale del social network denominato Facebook” aveva offeso la reputazione del Sindaco di (OMISSIS) M.I. pubblicando il post: “Non ho mai visto un sindaco plaudire bea(o)tamente per essere stato messo sotto tutela con tanto di annessi e connessi di assessorati alla legalità affidati a pm antimafia, ma qualcuno diceva che il coraggio (o la dignità) se non la hai non te lo puoi dare”. Post che – anche a causa della sua pubblicazione sul quotidiano “La Repubblica” – aveva “gravemente leso l’immagine della dr.ssa D. investita delle funzioni di pubblico ministero proprio presso quella Procura della Repubblica titolare delle eclatanti indagini a vario titolo avviate nei confronti dell’Amministrazione comunale di (OMISSIS)”.

“Con sentenza dell’8 luglio 2016” la Sezione Disciplinare del CSM assolveva l’incolpata perchè – nonostante “nei fatti accertati fossero riconoscibili gli elementi costitutivi del reato previsto dall’art. 595 c.p.” – gli stessi dovevano ritenersi ai sensi del D.Lgs. n. 109 cit., art. 3 bis, di “scarsa rilevanza”. E ciò sia in ragione “delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dalla diffamazione” – atteso che il Sindaco di Roma aveva affermato di non considerarsi offeso – e sia per la “episodicità della condotta tenuta da un magistrato con un positivo profilo professionale”.

La sentenza di assoluzione veniva cassata da Sezioni Unite n. 18937 del 2017 secondo cui – ai fini dell’esimente della “scarsa rilevanza” prevista dal D.Lgs. n. 109 cit., art. 3 bis, – non poteva assumere importanza “la mancata percezione dell’offesa da parte della vittima del reato posto che il bene giuridico protetto era costituito dall’immagine del magistrato”.

A seguito del giudizio di rinvio la Sezione Disciplinare del CSM dopo aver osservato che in quella sede non potevano essere esaminate le questioni che non erano state “oggetto dell’impugnazione” e particolarmente quella della “rivisitazione del materiale probatorio ai fini di un differente accertamento sulla responsabilità in merito all’illecito ascritto sulla quale doveva ritenersi formato un giudicato parziale che precludeva una rivalutazione delle argomentazioni difensive in ordine sia alla configurabilità del reato presupposto di diffamazione e sia alla sussistenza della esimente del diritto alla critica” – comminava all’incolpata la sanzione dell’ammonimento accertando “che il significato oggettivamente assunto dalle frasi o dalle espressioni qualificate come diffamatorie” era idoneo a compromettere l’immagine del magistrato indipendentemente dalla percezione che il Sindaco di (OMISSIS) aveva mostrato di aver avuto.

Contro la sentenza l’incolpata proponeva ricorso affidato a tre motivi, mentre l’intimato Ministero della Giustizia non presentava difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo articolato motivo formulato sia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per “inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità” – e sia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per “mancanza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato” – l’incolpata deduceva quanto segue. E cioè di non aver impugnato la prima decisione della Sezione Disciplinare del CSM nella parte in cui era stata accertata la “configurabilità” “del reato presupposto di diffamazione” – nonchè nella parte in cui era stata accertata l’insussistenza della esimente “del diritto di critica” – in considerazione del negativo orientamento assunto in precedenza da Cass. sez. un. n. 19976 del 2014 e n. 14889 del 2010 che avevano ritenuto inammissibile per carenza di interesse l’impugnazione della assoluzione pronunciata con la formula per “scarsa rilevanza del fatto” prevista dal D.Lgs. n. 109 cit., art. 3 bis. Un negativo orientamento – evidenziava l’incolpata – soltanto successivamente superato da Cass. sez. un. n. 29914 del 2017 con un overru ling giudiziario. Un overru ling che – anche a salvaguardia del fondamentale diritto difensivo costituzionalmente garantito avrebbe dovuto secondo l’incolpata imporre al giudice del rinvio di decidere sia la questione della sussistenza degli elementi costitutivi del “presupposto” reato di diffamazione e sia la subordinata questione della sussistenza della esimente del “diritto di critica”. E con ciò – concludeva l’incolpata – incorrendo inoltre il giudice del rinvio anche in una “mancanza di motivazione” sui due detti specifici punti.

1.1. Il motivo è infondato alla luce dei seguenti rilievi. Come noto l’overuling – siccome delineato da questa Corte nella sua fattispecie astratta (v., inizialmente, Cass. sez. un. n. 15144 del 2011; nonchè, la conforme Cass. sez. un. n. 17402 del 2012) – è stato fatto consistere in un mutamento repentino ed imprevedibile della interpretazione giudiziale di una disposizione processuale nel tempo tanto consolidatasi da dar luogo alla “apparenza” di una regola. Una regola “apparente” che può indurre la parte a fare incolpevole affidamento circa l’esercizio di un potere processuale quando invece – per effetto della posteriore applicazione della “reale” regola successivamente “svelata” – venga ad incorrere in una decadenza “ora per allora”. E con il rimedio rinvenuto dalla medesima giurisprudenza – della “rafforzata” remissione in termini della parte “scusata” dal repentino e imprevedibile cambiamento. Soluzione che ha consentito di mantenere inalterato il carattere soltanto “dichiarativo” dell’interpretazione giudiziaria – senza sottrazione al legislatore del potere di “creare” norme – in ossequio a quanto previsto dall’art. 101 Cost. (v. altresì, Cass. sez. 3^ n. 10836 del 2014; Cass. sez. lav. n. 5962 del 2013; Cass. sez. lav. n. 775 del 2012; Cass. sez. lav. n. 28967 del 2011). Trattasi di un orientamento che permette anche di realizzare quella esigenza di certezza – anche predicata dalla CEDU – che non è impossibile pensare possa essere messa in discussione anche da un cambiamento “retroattivo” dell’interpretazione giurisprudenziale (v., in tema di retroattività di norme, Agrati c. Italia del 7 giugno 2011; Maggio c. Italia del 31 novembre 2011). Premesso quanto appena sopra – e lasciata completamente a margine la questione in dottrina più che controversa dell’idoneità della categoria “del carattere repentino ed imprevedibile” dell’innovazione giurisprudenziale a selezionare l’overru ling processuale rimediabile dalla “rafforzata” remissione in termini – deve essere rilevato che nella concreta fattispecie non si versa affatto in una ipotesi di overru ling siccome divisata da questa Corte. A questo riguardo deve essere innanzitutto chiarito che Cass. sez. un. n. 29914 cit. – che innovando il precedente negativo convincimento ha ritenuto ammissibile una autonoma impugnazione dell’assoluzione pronunciata con la formula per “scarsa rilevanza del fatto” prevista dal D.Lgs. n. 109 cit., art. 3 bis, – non ha introdotto “ora per allora” alcuna decadenza o preclusione processuali. E bensì ha ampliato la possibilità di autonoma impugnazione anche al caso – in precedenza escluso per la ritenuta mancanza di interesse processuale – della assoluzione “per scarsa rilevanza del fatto”. Alla ricorrente non è stato difatti “retroattivamente” tolto l’esercizio del diritto ad una autonoma impugnazione in cui poteva avere incolpevolmente confidato. Ed invero l’incolpata ben poteva proporre – come in effetti proposto con il ricorso trattato dalla ridetta Cass. sez. un. n. 29914 cit. – detta autonoma impugnazione. E del resto a ulteriormente irrobustire la soluzione cioè che non si tratti di una fattispecie di overruling – soccorre l’altra fondamentale osservazione per cui l’incolpata a seguito della impugnazione principale del Procuratore Generale avrebbe sicuramente quantomeno potuto proporre ricorso incidentale condizionato il cui interesse processuale era certamente sussistente. Ed in effetti occorre sottolineare che l’anteriore orientamento – rappresentato dalle cit. Cass. sez. un. n. 19976 e n. 14889 – aveva ritenuto inammissibile per difetto di interesse processuale soltanto l’autonoma impugnazione dell’assoluzione ai sensi del D.Lgs. n. 109 cit., art. 3 bis. Laddove invece – con riferimento appunto all’impugnazione incidentale condizionata l’interesse processuale che appare invero del tutto evidente mai era stato negato dalla Corte.

1.2. Con riferimento alla seconda censura sembra bastante osservare che la critica di difetto di motivazione non possa rivolgersi alla Sezione Disciplinare del CSM atteso che quest’ultima non ha deciso sul “reato di diffamazione presupposto” – e neppure sulla esimente del “diritto di critica” – per la veduta assorbente ragione processuale rappresentata dalla ritenuta esistenza di un “implicito giudicato”.

2. Con il secondo articolato motivo ancora formulato sia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per “inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità” – e sia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per “mancanza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato” l’incolpata rimproverava alla Sezione Disciplinare del CSM di non aver accertato la “conclamata inoffensività della condotta della dr.ssa D.” particolarmente perchè la stessa non aveva “consapevolmente fatto uso di espressioni idonee ad assumere portata offensiva” come del resto confermato dal Sindaco di (OMISSIS) che aveva dichiarato di non sentirsi offeso. Una dichiarazione che la Sezione Disciplinare del CSM – così continuava l’incolpata aveva errato a giudicare “assolutamente irrilevante” con i conseguenti violazione di legge e difetto di motivazione.

2.1. Con il terzo motivo formulato ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) – cioè “per mancanza della motivazione risultante da altri atti del processo specificatamente indicati” – l’incolpata lamentava che la Sezione Disciplinare del CSM non avesse preso in considerazione “ulteriori quanto incontestate allegazioni processuali” quali innanzitutto “l’assoluta inimputabilità soggettiva della propalazione” del post dovuta alla pubblicazione sul quotidiano “La Repubblica” contro il quale era in corso una civile controversia e inoltre il “ravvedimento attuoso della dr.ssa D.” che aveva immediatamente cercato di limitare la “divulgazione” del ridetto post e infine il carattere “isolato dell’episodio” in relazione ad “un profilo professionale positivo”.

2.2. I motivi – che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente – sono complessivamente infondati. La Sezione Disciplinare del CSM – come si è avuto cura di evidenziare in narrativa – si è in effetti uniformata ai principi che queste Sezioni Unite avevano stabilito. Principi che erano nel senso della irrilevanza – con riferimento all’addebitato illecito disciplinare D.Lgs. n. 109 cit., ex art. 4 lett. d), – “della mancata percezione dell’offesa da parte della vittima del reato” posto che ai sensi del D.Lgs. n. 109 cit., art. 3 bis, il bene giuridico protetto era quello unico “dell’immagine del magistrato” la cui lesione doveva pertanto essere verificata in concreto con accertamento ex post (questo, peraltro, conformemente a Cass. sez. un. n. 6468 del 2015; Cass. sez. un. n. 25091 del 2010). E nel merito la Sezione Disciplinare del CSM con un ragionamento innanzitutto fondato sulla capacità di diffusione del post “indirizzato a tremila amici” con la possibilità poi concretamente realizzatasi che lo stesso potesse essere ripreso da altri media – oltrechè sul carattere oggettivamente offensivo del messaggio che nella sostanza apostrofava il Sindaco di (OMISSIS) dandogli del “beota” e lo aggettivava come uomo senza dignità – ha con ciò reso una motivazione logica e sufficiente circa la reale compromissione dell’immagine del magistrato. Una compromissione di cui è stato inoltre – a sostegno – congruamente sottolineato che l’appartenenza della incolpata all’Ufficio del Pubblico Ministero che stava conducendo delicate indagini proprio sulla Giunta comunale capitolina rendeva ancor più certa quanto irrevocabile la lesione del bene giuridico protetto. La motivazione dell’accertamento della lesione dell’immagine del magistrato condotta dalla Sezione Disciplinare del CSM – che per quanto detto non presenta insufficienze o illogiche argomentazioni – è perciò in questa sede di legittimità non sindacabile. E tenendo infine presente che il mandato ricevuto dal giudice del rinvio era quello – appunto – di valutare la oggettiva compromissione o meno dell’immagine del magistrato prescindendo del tutto dall’intenzionalità del comportamento o dal “profilo professionale” (come noto, con ciò disattendendo, v. p.es. Cass. sez. un. n. 25091 cit., il contrario orientamento in principio manifestato dalla Sezione Disciplinare del CSM n. 116 del 2008, secondo cui ai fini della esimente della “scarsa rilevanza” ex art. 3 bis n. 109 cit., avrebbe dovuto includersi anche la valutazione dell’elemento soggettivo dell’incolpato).

3. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2018

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