Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24132 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 28/11/2016), n.24132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21651/2014 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MISIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO DE BENEDICTIS, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/16/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA DI SIRACUSA, emessa il

10/06/2013 e depositata il 15/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

F.C. ricorre, con due motivi e memoria, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sez. stacc. di Siracusa – n. 270/16/13, depositata il 10 giugno 2013, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella esattoriale di pagamento per Irap, Iva ed addizionali Irpef D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

La CTR, premessa la legittimità della cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, avuto riguardo in particolare all’Irap ha affermato la sussistenza, nel caso di specie, del requisito dell’autonoma organizzazione, in considerazione dei costi sostenuti dal contribuente per quote di ammortamento, lavoro dipendente e compensi a terzi per prestazioni professionali.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 18, in relazione all’art. 360, n. 3), lamentando che la CTR abbia omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia, in quanto il ricorso in appello a lui notificato risultava, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 18, privo della sottoscrizione sia del funzionario dell’Ufficio che del Direttore.

Il motivo appare destituito di fondamento.

Ed invero come risulta dall’esame del fascicolo d’ufficio il ricorso in appello depositato risulta regolarmente sottoscritto, dovendo al riguardo rilevarsi che in tema di contenzioso tributario non incorre nella sanzione di inammissibilità il ricorso qualora la sottoscrizione sia presente nella copia depositata con la costituzione in giudizio presso la segreteria della Commissione tributaria (Cass. 29394/2008).

Ed invero come questa Corte ha già affermato, ai fini dell’applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, di cui del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 4 e art. 22, comma 2, cui l’art. 53 in relazione al giudizio di appello rinvia, l’omessa sottoscrizione dell’atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorchè la copia dell’atto, notificata alla controparte, sia una fotocopia dell’originale regolarmente sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria, ben potendo, in tal caso, l’appellato riscontrare l’esistenza della firma della parte o del suo difensore tramite consultazione di detto originale, cui la fotocopia notificatale implicitamente rinvia (Cass. 21170/2005).

Fermo dunque che del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio ad ogni ufficio locale Agenzia delle Entrate, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, questa Corte ha affermato che l’atto deve ritenersi ammissibile, ancorchè rechi una firma illeggibile, dovendo altrimenti presumersi che esso provenga dall’Ufficio e ne esprima la volontà (Cass. 1949/2013).

La sanzione dell’inammissibilità può ravvisarsi esclusivamente quando la sottoscrizione manchi materialmente, ma non quando essa risulti presente “per relationem” attraverso il rinvio implicito all’atto depositato in originale, e la sua conformità non sia stata fondatamente contestata, dovendo interpretarsi le norme processuali in modo da salvaguardare la funzione di garanzia propria del processo e limitare al massimo l’operatività di irragionevoli sanzioni in danno delle parti (Cass. 23752/2015).

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 6, in quanto l’emissione della cartella esattoriale non era stata preceduta dall’invito a fornire chiarimenti nè dalla comunicazione L. n. 212 del 2000, ex art. 6, comma 5 e ciò nonostante il diverso ammontare dell’importo dichiarato dal contribuente rispetto a quello determinato dall’ufficio.

In particolare il ricorrente lamenta che la CTR nulla abbia argomentato in ordine alla dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6.

Il motivo appare infondato.

Ed invero, come questa Corte ha ripetutamente affermato, è legittima l’emissione di cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, rispettivamente prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, comma 3, sia perchè le norme citate non prevedono alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento (cfr. da ult. Cass. 15740/2016).

Non appare inoltre ravvisabile la dedotta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, atteso che, come questa Corte ha già affermato, in caso di liquidazione delle imposte in esito a controllo di dichiarazioni secondo procedure automatizzate occorre l’instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre in assenza di elementi incerti o poco chiari l’amministrazione non ha l’obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità al contribuente (Cass. 12023/2015).

Nel caso di specie, come accertato dalla CTR nell’impugnata sentenza, l’ufficio si è limitato a raffrontare i versamenti eseguiti con la dichiarazione del contribuente, rilevando il mancato versamento dell’Irap e dell’Iva, onde non risultava alcuna incertezza sulla somme indicate in cartella, ed ha proceduto all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.000,00 Euro per compensi, oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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