Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24132 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 10/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25249/11 – cui sono riuniti quelli ai nn. 25719/11 e

9733/13 – proposto da:

G.M. e C. s.n.c., in persona del legale rappres. p.t.;

G.M.; B.M.; elett.te domic. in Roma, alla via

del Circo Massimo n. 9, presso l’avv. Francesco Innocenti,

rappresentati e difesi dall’avv. Mario Mattei, con procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 87/03/2010, 86/03/10 – depositate il 7/10/2010

– e 40/02/12, depositata il 24.2.12, emesse della Commissione

tributaria regionale dell’Umbria;

udita la relazione del consigliere Dott. CAIAZZO Rosario, nella

camera di consiglio del 10 luglio 2017.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

La G.M. e c. s.n.c. propose ricorso avverso due avvisi d’accertamento con cui fu recuperato a tassazione maggior reddito ai fini irap e iva, per gli anni 1999 e 2001.

La Ctp accolse i ricorsi, ritenendo precluso all’Agenzia il potere di rettifica per gli anni coperti dal condono.

L’Agenzia delle entrate propose appello in entrambi i giudizi; la Ctr li accolse, ritenendo inefficace il condono richiesto dalla società, in quanto quest’ultima aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per il 1996.

La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con cui è stata denunziata la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, nonchè dell’art. 2697 c.c., avendo la Ctr ritenuto che l’invalidità del condono derivasse dalla mancata presentazione della dichiarazione per il 1996, senza necessità di emettere apposito avviso d’accertamento, sulla scorta del rilievo per cui sarebbe stato onere del contribuente fornire prova di tale adempimento.

I soci G. e B. hanno del pari proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Ctr che accolse parzialmente l’appello circa gli avvisi loro notificati, escludendo le sanzioni.

Resiste l’Agenzia con controricorso, eccependo l’infondatezza del motivo; nel solo giudizio n. (OMISSIS) la stessa Agenzia ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.

I ricorrenti hanno altresì depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso incidentale, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, e art. 55, comma 1, nonchè del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 5, comma 1, il D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6, lamentando che la Ctr aveva ritenuto di detrarre dagli importi recuperati a tassazione le somme per spese sostenute per acquisti per cui era stata versata l’iva, ritenendo non essere d’ostacolo l’omessa presentazione della dichiarazione annuale nel termine utile, escludendo anche le sanzioni poichè il fatto in questione era dipeso dal dolo del soggetto cui era stata affidata la gestione della contabilità.

L’ufficio adduceva che la detrazione non avrebbe potuto essere riconosciuta per l’omessa presentazione della dichiarazione per il 1999, per l’omissione delle liquidazioni periodiche, nonchè per la decadenza relativa al termine biennale di cui al predetto art. 19, comma 1.

Con il secondo motivo è stata denunziata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471, art. 5, e dei suddetti artt. 5 e 6, avendo la Ctr erroneamente escluso le sanzioni applicando una fattispecie diversa da quella contestata dall’ufficio, poichè esse erano state applicate per l’omessa dichiarazione, omessa tenuta delle scritture contabili e di registrazione delle fatture.

Con il ricorso n. 9733/13, i soci della G.M. e C., s.n.c., G.M. e B.M., sul presupposto di aver impugnato gli avvisi d’accertamento loro notificati, in ordine alla rettifica dei loro redditi di partecipazione a quello della stessa società, per gli anni d’imposta 1999 e 2001, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Ctr, affidato ad un unico motivo, con cui è stato dedotto il medesimo vizio di cui ai precedenti ricorsi proposti dalla società.

Anzitutto, va disposta la riunione dei tre giudizi, poichè tra loro connessi, sia soggettivamente, sia oggettivamente, considerato che il ricorso dei soci riguarda la medesima censura di quella dedotta nei due ricorsi della società. I ricorsi della società e dei due soci sono infondati.

L’unico motivo non merita accoglimento.

La Ctr ha ritenuto che: il condono fosse invalido perchè non aveva incluso tutte le annualità, mancando il 1996; era onere del contribuente dimostrare di aver presentato la suddetta dichiarazione.

I ricorrenti hanno formulato una censura che non è pertinente rispetto alla decisione della Ctr, avendo dedotto che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto accertare l’omessa presentazione della dichiarazione del 1996 mediante l’emissione di un avviso d’accertamento relativo a tale periodo d’imposta. Inoltre, la doglianza è infondata perchè i rilievi formulati dal giudice d’appello (dei quali peraltro non è stata rappresentata la causa dell’erroneità ma solo la sua sussistenza) sono corretti e condivisibili, considerando altresì che nessuna norma contempla l’obbligo di emettere un avviso d’accertamento nella fattispecie in questione.

Inoltre, in tema di condono fiscale, va disapplicato – perchè in contrasto con la sentenza 17 luglio 2008, causa C-132/06 della Corte di Giustizia, avuto riguardo agli artt. 2 e 22 della cd. Sesta Direttiva iva e 10 Trattato CE – la L. n. 289 del 2002, art. 9, nella parte in cui consente al contribuente, che abbia omesso di presentare le dichiarazioni iva negli esercizi d’imposta coinvolti dal condono, di fruire per questa imposta della definizione agevolata; in caso contrario, infatti, si realizzerebbe la quasi – esenzione fiscale, che la Corte di Giustizia ha stigmatizzato proprio a causa dell’omessa presentazione delle dichiarazioni iva, in quanto l’accesso alla definizione agevolata non consentirebbe la reale emersione dell’evasione, risolvendosi in una definitiva rinuncia all’accertamento ed alla riscossione dell’imposta (Cass., n. 2915/13). Il ricorso incidentale è viceversa fondato.

Il primo motivo va accolto, poichè la Ctr non ha applicato correttamente le norme invocate, essendo incontestate l’omessa presentazione della dichiarazione del 1999 e le omesse liquidazioni periodiche; inoltre, dagli atti emerge anche la eccepita decadenza biennale per la detrazione iva (Cass., n. 20698/14; n. 1422/15).

Il secondo motivo è parimenti fondato, avendo la Ctr erroneamente escluso le sanzioni per la condotta penalmente illecita dolosa di un soggetto fiduciario del contribuente, condannato per truffa consumata a danno della stessa società ricorrente (non è stata trascritta la sentenza ma il fatto è incontestato).

Invero, come eccepito dall’Agenzia delle entrate, l’esimente di legge- di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3, non è applicabile in quanto essa riguarda il solo omesso pagamento del tributo, mentre nella fattispecie viene in rilievo il caso diverso della mancata presentazione delle dichiarazioni ed omessa tenuta delle scritture contabili.

In altri termini, le summenzionate omissioni degli adempimenti fiscali costituiscono situazione diversa dal mancato pagamento del tributo e, peraltro, nel caso concreto, si protrassero per diversi anni prima che fosse presentata denuncia nei confronti del terzo fiduciario della società.

Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, il ricorso del contribuente va rigettato.

Considerata la vicenda della condanna penale nei confronti del terzo, le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza, rilevando che, in applicazione dell’art. 5, comma 4, della tariffa approvata con D.M. n. 127 del 2004, può essere liquidato un onorario unico per i tre giudizi, maggiorato per ciascun giudizio.

PQM

 

La Corte, disposta la riunione del giudizio con quelli iscritti ai nn. 25719/11 e 9733/13, rigetta i ricorsi principali dei tre giudizi e accoglie il ricorso incidentale.

Cassa le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi delle liti.

Compensa le spese dei gradi di merito, condannando le parti ricorrenti principali al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del grado di legittimità, che liquida nella somma complessiva di Euro 7000,00 e al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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