Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24132 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20287-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANDREA DI LASCIO, PAOLA FARFARIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Don. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Ivrea e accoglieva la domanda proposta da C.A. nei confronti dell’INPS avente ad oggetto il ricalcolo della pensione liquidata nel 2006, per omesso conteggio di contribuzione già versata a titolo di preavviso, nonché per rivalutazione dell’ammontare dei singoli ratei (perequazione) in quanto erroneamente calcolato in sede amministrativa;

la Corte territoriale ha ritenuto fondata nel merito la pretesa del C. e non operante, nella specie, il termine di decadenza triennale dall’azione previsto dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come novellato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, conv. in L. n. 11 del 2011, il cui decorso era stato eccepito dall’Istituto, per avere la domanda ad oggetto l’adeguamento di prestazioni già riconosciute e liquidate nel 2006, ossia prima dell’entrata in vigore della legge che aveva introdotto il nuovo termine;

l’INPS ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidando le sue ragioni ad un unico motivo;

C.A. ha opposto difese, depositando altresì memoria in prossimità dell’adunanza camerale;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come novellato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, conv. in L. n. 11 del 2011 e dell’art. 252 disp. att. c.c., lamenta la non conformità a diritto della denegata applicazione del termine triennale di decadenza di cui al cit. art. 47, dovendosi interpretare la norma in base al disposto del richiamato art. 252 secondo cui, qualora il fatto individuato come termine iniziale si sia verificato precedentemente all’entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza il termine triennale di decadenza opera a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma (6 luglio 2011), che, nel caso di specie, alla data della proposizione dell’azione (21 ottobre 2016) era già decorso, dovendo considerarsi scaduto il 6 luglio del 2014;

il motivo merita accoglimento;

il criterio invocato dal ricorrente è aderente ai principi generali dell’ordinamento giuridico, avvalorati dall’orientamento conforme di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 16661 del 2018; Cass. n. 3580 del 2019);

il termine di decadenza operante a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma sopra richiamata, nel caso in esame, alla data di proposizione del ricorso introduttivo (21 ottobre 2016) era già spirato;

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;

in considerazione dell’accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA