Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24131 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 30/10/2020), n.24131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 6047/’16) proposto da:

F.E., (C.F.: (OMISSIS)), O.M. (C.F.: (OMISSIS)) e

F.G. (C.F.: (OMISSIS)), tutti rappresentati e difesi, in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti

Lorenzo Bonomo, e Fabio Costantino, e domiciliati “ex lege” presso

la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza

Cavour;

– ricorrenti –

contro

B.S., (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale amministratore

unico e legale rappresentante della Palusi s.r.l. uninominale, quali

successori a titolo particolare di C.C., rappresentato e

difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avv. Giampiero Balena, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. Alessandro Portoghese, in Roma, v. Ridolfino

Venuti, n. 42;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 445/2015

(depositata il 23 marzo 2015);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 1997, la s.r.l. SIAM, quale proprietaria in (OMISSIS) di un immobile confinante con quello di proprietà della sig.ra C.C. (sito nella stessa via ed avente accesso dal n. civico (OMISSIS)), conveniva in giudizio quest’ultima, dinanzi al Tribunale di Bari, chiedendone la condanna alla demolizione di alcune opere dedotte come eseguite in violazione delle distanze, nonchè del contenuto di una transazione stipulata nel 1991 con i danti causa della predetta C..

La convenuta si costituiva in giudizio invocando il rigetto della domanda, siccome a suo avviso infondata.

Nel corso del giudizio l’immobile della società attrice veniva trasferito ai sigg. E. e F.G. oltre che a O.M., che intervenivano in giudizio insistendo nell’accoglimento della domanda proposta con il menzionato atto di citazione.

Con sentenza n. 478/2010, l’adito Tribunale accoglieva la formulata domanda e condannava la citata convenuta alla demolizione e alla regolarizzazione di luci, oltre che al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede e al pagamento delle spese processuali.

2. La convenuta C.C. proponeva appello avverso l’indicata sentenza di primo grado e, nella costituzione di tutte le parti appellate (ad eccezione della s.r.l. SIAM, che rimaneva contumace), la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 446/2015 (depositata il 23 marzo 2015), in parziale riforma dell’impugnata sentenza, revocava l’ordine di demolizione del vano adibito a cucina, realizzato a chiusura della veranda a piano terra, nonchè della porzione di terrazzo che consentiva l’affaccio sulla proprietà F.; revocava, altresì, la condanna generica a carico della C. al risarcimento dei danni in forma generica, confermando, nel resto, la sentenza di prime cure e disponendo la compensazione delle spese di secondo grado.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte barese, respinta la prospettata violazione dell’art. 111 c.p.c., ravvisava la fondatezza del motivo relativo al dedotto vizio di ultrapetizione con riferimento alla disposta condanna alla demolizione del vano adibito a cucina, realizzato a chiusura della veranda a piano terra, nonchè della porzione di terrazzo che consentiva l’affaccio sulla proprietà F., siccome non richiesta con l’originario atto di citazione. Con la stessa sentenza il giudice di appello rigettava gli ulteriori motivi riferiti alla contestazione della legittimità degli altri ordini di demolizione contenuti nell’impugnata sentenza in quanto non consentiti dall’intervenuta transazione stipulata il 10 dicembre 1991, mentre accoglieva la residua doglianza circa la disposta condanna generica al risarcimento dei danni, siccome gli appellati non avevano allegato alcuna tipologia (anche generica) degli stessi (suscettibile di quantificazione in separata sede), non potendo discendere, in via automatica, il riconoscimento di tale diritto dalla sola accertata violazione di distanze legali.

3. Avverso la citata sentenza di appello hanno formulato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, F.E., F.G. e O.M., resistito con controricorso da B.S., in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante della Palusi s.r.l. uninominale, quali successori a titolo particolare di C.C. (in forza di atto pubblico di compravendita per notar Fo. del 15 dicembre 2006).

L’intimata s.r.l. SIAM non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte di appello aveva, nell’impugnata sentenza, erroneamente ritenuto che la e pronuncia di primo grado fosse incorsa nel vizio di ultrapetizione nella parte in cui aveva condannato l’allora convenuta, tra l’altro, anche alla demolizione del vano realizzato a chiusura della veranda a piano terra e della sovrastante porzione di terrazzo che consentiva l’affaccio sulla proprietà F.- O.. Secondo i ricorrenti, invece, nelle richieste indicate nell’atto di citazione, richiamate anche in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, era ricompresa anche la richiesta di demolizione dei predetti beni, avendo invocato l’accertamento dell’illegittimità di tali opere per violazione delle distanze legali oltre che delle pattuizioni oggetto dell’atto di transazione del 10 dicembre 1991, con la condanna della stessa convenuta anche alla demolizione di dette opere.

2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 872,2043,832,1226 e 2056 c.c., deducendo che la Corte di appello aveva errato nel ritenere che, ai fini del loro risarcimento derivante dall’accertata violazione delle distanze legali, fosse necessario fornire la prova dei relativi danni, che avrebbero, invece, dovuto essere riconosciuti in via automatica, ovvero solo per effetto della sussistenza della suddetta violazione.

3. Con la terza doglianza i ricorrenti hanno dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – un’ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi la Corte territoriale pronunciata sull’istanza di correzione con riguardo all’errore materiale relativo alla parte della sentenza in cui, dopo aver accertato che “la sopraelevazione del muro di confine in prosecuzione del corpo di fabbrica” è consistita, tra l’altro, “nell’aumento in altezza di un preesistente vano in attacco al terrazzo posto su lato ovest”, ha disposto la demolizione del vano al primo piano “in attacco al terrazzino posto sul lato est della villa”.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato.

Occorre, in primo luogo, osservare che i ricorrenti deducono il richiamato vizio di ultrapetizione in dipendenza dell’asserita erronea indicazione delle opere mediante le quali si sarebbe concretata l’addotta violazione delle distanze legali. Senonchè, nel ricorso, si pone riferimento alla prospettata violazione dell’art. 112 c.p.c. in modo generico, ovvero facendo richiamo alle pagg. 3-8 dell’atto di citazione, senza specificare in quale determinata parte del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse stata domandata anche la chiusura di una preesistente veranda al piano terra siccome realizzata in violazione dell’art. 905 c.c., comma 2, posto che anche dalla segnalata pag. 6 non si evince alcuna dettagliata puntualizzazione al riguardo, discorrendosi solo di aspetti attinenti ad opere oggetto di sopraelevazione e, in particolare, di mancato rispetto di distanze relative a balconi.

Inoltre, dal contenuto delle conclusioni precisate in primo grado come riportate nello stesso ricorso si evince la manifestazione di una mera declaratoria dell’illegittimità delle opere eseguite dalla convenuta in violazione degli artt. 872 c.c. e segg. (oltre che di apposite pattuizioni), senza alcuna ulteriore specificazione identificativa delle opere stesse.

Essendo ammissibile l’esame degli atti anche in questa sede trattandosi della denuncia di un vizio processuale, il collegio ha proceduto alla verifica del contenuto dell’originario atto di citazione (rivolto, nel suo complesso, al riconoscimento della violazione di distanze conseguente all’esecuzione di illegittime opere in sopraelevazione) e, in conformità a quanto rilevato dalla Corte di appello barese, non è riuscito ad evincere – ponendo riferimento alla opere riportate nei numeri da 1) a 4) – l’effettiva proposizione di un ulteriore specifico “petitum” riconducibile alla richiesta di accertamento dell’illegittimità (con conseguente ordine di demolizione) della realizzazione di un vano a chiusura della veranda a piano terra e della porzione di terrazzo da cui era possibile l’affaccio sulla proprietà F..

2. Anche il secondo motivo non coglie nel segno e va disatteso.

Rileva il collegio che, in realtà, con la sentenza di appello la Corte territoriale non ha rigettato il motivo sul risarcimento dei danni per mancanza di prova ma, ancor prima, per difetto di allegazione di qualsiasi tipologia – anche generica – dei danni stessi.

Pertanto, il motivo non coglie la “ratio” della pronuncia impugnata laddove deduce che il risarcimento dei danni avrebbe dovuto essere riconosciuto in via automatica per effetto stesso dell’accertata violazione delle distanze legali.

Ad ogni modo va evidenziato che la necessità della specifica allegazione della tipologia di danni si impone in conseguenza proprio della loro oggettiva diversificazione, nel senso che, se è certamente vero che ove sia accertata l’illegittimità delle distanze legali consegue di regola una diminuzione di valore della proprietà, è altrettanto rilevante osservare che la parte danneggiata è onerata ad allegare specificamente tale circostanza, escludendo altre possibili forme di danno (come quelle, ad es., riconducibili alla riduzione della panoramicità o alla compressione del diritto alla riservatezza), di natura patrimoniale e non, onde consentire al giudice di valorizzare gli idonei criteri necessari ad orientarlo ai fini della correlata liquidazione dei danni stessi, anche in via equitativa (cfr. Cass. n. 4108/1985, n. 7747/1990 e n. 20608/2009).

3. Il terzo ed ultimo motivo è manifestamente infondato poichè i ricorrenti non avrebbero dovuto sul denunciato errore materiale assunto come riconducibile alla sentenza di secondo grado proporre ricorso per cassazione, ma attivare il procedimento di correzione, ai sensi degli artt. 287-288 c.p.c., dinanzi alla stessa Corte di appello.

Infatti va affermato che la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 c.c. e ss., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all’emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l’impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l’istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (v. Cass. n. 10289/2001, n. 4993/2004 e n. 16353/2004).

7. In definitiva, sulla scorta delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza per il versamento, da parte dei ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cap e contributo forfettario nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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