Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24131 del 13/10/2017
Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.13/10/2017), n. 24131
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8962/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
G.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Pettorino,
giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto
presso lo studio dell’Avv. Mario Pettorino, sito in Roma, via Val
d’Ossola n. 100;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, n. 267/33/10, depositata il 16 dicembre 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2017
dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
con ricorso per cassazione ritualmente notificato ed affidato ad un unico motivo, l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR della Campania n. 267/33/10 del 16/12/2010, confermativa della decisione della CTP di Napoli che aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso la cartella di pagamento notificata in data 23/10/2007 concernente il mancato pagamento di IVA relativa agli anni 1986 – 1991, sanzioni ed interessi di mora per un complessivo importo di Euro 386.414,57;
il contribuente resisteva con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
con l’unico motivo la parte ricorrente eccepisce il difetto di giurisdizione in favore del giudice tedesco, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, evidenziando che, essendo il credito (non contestato) sorto in (OMISSIS) e messo in esecuzione in Italia a mezzo ingiunzione di pagamento seguita dalla notifica della cartella di pagamento, la CTR, nell’accogliere l’eccezione di prescrizione decennale formulata dal contribuente, aveva violato la riserva di giurisdizione in favore del giudice tedesco;
va pregiudizialmente rilevato che, come evidenziato anche dalla parte controricorrente, la sentenza della CTR è stata pronunciata nei soli confronti di G.S. e non anche nei confronti di Equitalia Polis s.p.a., che invece ha partecipato al giudizio di primo grado davanti alla CTP, come emerge dal contesto della sentenza medesima;
come si evince da precedenti sentenze di questa Corte (Cass. 27/05/2015, n. 10934; Cass. 21/01/2009, n. 1462), il giudice di appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente per la riscossione che era stato parte del giudizio di primo grado, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale;
invero, il concetto di causa inscindibile (di cui all’art. 331 c.p.c.) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (cfr. Cass. 22/01/1998, n. 567);
peraltro, come chiaramente risulta dalla lettura dell’art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza – pronunciata tra più parti in causa inscindibile – nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, in quanto il ricorso in appello era stato proposto solo nei confronti del contribuente, e la mancanza di tale ordine non comporta l’inammissibilità del gravame (allorchè la parte pretermessa non si sia comunque costituita nel relativo giudizio), dato che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello – per il mancato ordine di cui sopra – determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 13/07/2016, n. 14253; Cass. 19/11/2008, n. 27437; Cass. 13/04/2007, n. 8854);
constatato quindi il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio;
il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.
PQM
La Corte dichiara la disintegrità del contraddittorio in appello; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017