Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24130 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11783/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

G.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Calogero Rinallo,

giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto

presso lo studio dell’Avv. Giulio Valenti, sito in Roma, via

Manfredi n. 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, n. 56/25/09, depositata il 27 gennaio 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2017

dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

con ricorso per cassazione ritualmente notificato ed affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR della Sicilia n. 56/25/09 del 27/01/2009, confermativa della decisione della CTP di Agrigento che aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso la cartella esattoriale notificata in data 08/04/2005 a seguito di mancata contestazione dell’avviso di accertamento IVA, IRPEF, IRAP e addizionale regionale relativo all’anno 1998;

il contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

con il primo motivo la parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del combinato disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 9 e 15, avendo la CTR seguito l’erronea interpretazione per la quale l’Ufficio non avrebbe potuto procedere ad iscrizione a ruolo a fronte di una definizione della procedura di condono ai sensi dell’art. 9, anzichè dell’art. 15, essendo stato notificato, in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge, invito al contraddittorio rimasto senza esito;

con il secondo motivo di impugnazione si lamenta l’insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contenendo la motivazione della CTR una generica digressione sulla presunta violazione del principio di buona fede e affidamento del contribuente, senza tuttavia chiarire quali siano specificamente i principi o le norme violate dalla P.A. in base alle quali l’Ufficio avrebbe dovuto correggere la scelta del contribuente di adesione ad una procedura di condono piuttosto che ad un’altra;

il controricorrente evidenzia pregiudizialmente che il ricorso sarebbe inammissibile, perchè la sentenza della CTR sarebbe stata fondata su altra ed autonoma ratio decidendi (nel controricorso si fa riferimento anche ad ulteriori rationes decidendi, peraltro, non precisate nè individuabili) non attinta dai motivi di impugnazione e costituita dalla impossibilità per l’Agenzia delle entrate di notificare l’avviso di accertamento in data 28/01/2003 – avviso di accertamento che avrebbe dato causa alla cartella di pagamento poi impugnata dal contribuente – in pendenza della sospensione dei termini per proporre ricorso di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15,comma 8;

il rilievo è privo di pregio, atteso che – posto che si possa effettivamente parlare di autonoma ratio decidendi e non di obiter dictum, se non di semplice mera argomentazione (come appare più probabile) – il primo motivo di impugnazione involge anche la questione della (im)possibilità dell’Ufficio di iscrivere a ruolo il credito tributario in ragione della corretta applicazione delle norme sul condono e, dunque, la questione posta alla base della decisione della CTR;

ciò premesso, detto motivo è, altresì, fondato e va accolto;

la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, esclude l’applicabilità del condono quando, alla data di entrata in vigore della legge medesima, sia stato notificato (tra l’altro) un invito al contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, in relazione al quale non è stata perfezionata la definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15 e art. 16, (Cass. 29/07/2016, n. 15877; Cass. 15/04/2011, n. 8616);

nella specie, è stato pacificamente notificato al contribuente, prima dell’entrata in vigore della L. n. 289 del 2002, un invito al contraddittorio rimasto senza esito, ragion per cui il contribuente non poteva insistere nella propria istanza di condono ai sensi dell’art. 9 della predetta legge, ma doveva procedere al perfezionamento della pendenza nelle forme previste dall’art. 15, che costituisce una procedura alternativa e distinta rispetto a quella di cui all’art. 9;

correttamente, pertanto, l’Ufficio, preso atto della circostanza che l’invito al contraddittorio è rimasto senza esito, ha notificato l’avviso di accertamento e, a seguito della scadenza dei termini di impugnazione dello stesso, pur considerando la sospensione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15, comma 8, ha notificato in data 08/04/2005 la cartella di pagamento oggetto di impugnazione è fondato anche il secondo motivo;

la CTR sostiene che la scelta del contribuente di aderire ad una forma di condono (quella prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9) piuttosto che ad un’altra (quella prevista dall’art. 15) non costituisse un errore idoneo ad inficiare l’istanza, che l’Ufficio avrebbe omesso di precisare se l’utilizzo di una diversa procedura avesse o meno condotto ad una diversa quantificazione del credito erariale e che, in ogni caso, il comportamento dell’Amministrazione finanziaria non sarebbe stato improntato a buona fede e correttezza;

a parte il fatto che la scusabilità dell’errore è prevista solo con riferimento alla L. n. 289 del 2002, art. 16, tuttavia, pur volendo generalizzare l’applicabilità dell’istituto, lo stesso postula l’insufficienza delle somme versate secondo le ordinarie modalità previste per il versamento delle somme indicate per la definizione dell’avviso di accertamento o dell’invito al contraddittorio e presuppone, quindi, che la domanda di definizione non sia stata accettata per via di tale insufficienza (cfr. Cass. 04/02/2011, n. 2723);

nel caso di specie, invece, la domanda di definizione del contribuente non è stata accettata perchè il contribuente ha formulato una richiesta differente rispetto a quella che avrebbe dovuto formulare e la differenza del suo intendimento (quello di procedere alla previa definizione dell’invito al contraddittorio) non era certo immediatamente rilevabile dalla richiesta, formulata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, (cfr. in termini, sebbene con riferimento ad altra ipotesi, Cass. 13/02/2014, n. 3301);

l’accoglimento del ricorso comporta che, non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la controversia può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’impugnazione proposta dal contribuente avverso la cartella di pagamento notificata in data 08/04/2005;

il contribuente va, altresì, condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, restando compensate tra le parti quelle relative ai precedenti gradi di merito.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione proposta dal controricorrente nei confronti della cartella di pagamento notificata in data 08/04/2005; condanna il controricorrente a rifondere, in favore della parte ricorrente, le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli accessori di legge e alle spese prenotate a debito; compensa le spese relative ai precedenti gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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