Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2413 del 31/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 13/10/2016, dep.31/01/2017), n. 2413
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25069-2011 proposto da:
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAGLIARI 15,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO FEDELE, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS);
– intimato –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 35/2011 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,
depositata il 10/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/10/2016 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;
udito per il resistente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
C.R., esercente la professione di avvocato, propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato legittime le cartelle di pagamento impugnate dal contribuente relative ad IRAP per gli anni di imposta 2003 e 2004.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata, giusta decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.
2. Con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, una volta presentata la dichiarazione fiscale, il contribuente che voglia contestare la sussistenza della pretesa tributaria possa soltanto presentare una dichiarazione integrativa, restandogli preclusa l’impugnazione della cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, con la quale gli si intimi il pagamento delle imposte dichiarate e non assolte, essendo la suddetta cartella impugnabile solo per vizi propri.
3. Il ricorso è fondato.
Come questa Corte ha chiarito con ferma giurisprudenza, la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, può essere impugnata, D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 19, non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poichè essa non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante (Cass. civ., sez. trib., 22-01-2014, n. 1263; nello stesso senso, Cass. civ., sez. trib., 12-06-2015, n. 12288; Cass., civ., sez. trib., 01-04-2016, n. 6335.).
4. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017