Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2413 del 27/01/2022
Cassazione civile sez. lav., 27/01/2022, (ud. 06/10/2021, dep. 27/01/2022), n.2413
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6736-2019 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO
MAGNO n. 23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BANCA CARIGE – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA – S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO N. 8, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati CAMILLO PAROLETTI, ANDREA PAROLETTI, GUGLIELMO
BURRAGATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 262/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 20/08/2018 R.G.N. 634/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/10/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIA CARRI.
Fatto
RILEVATO
che:
C.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato da Banca CARIGE s.p.a. il (OMISSIS) ed aveva respinto la domanda di condanna della datrice di lavoro al pagamento dell’indennità supplementare, di mancato preavviso ed al pagamento delle differenze
retributive spettanti per il periodo agosto 2014 – 7 novembre 2014 comprensive di ferie, gratifica natalizia, differenze di t.f.r. e la maggior somme spettante a titolo di incentivo all’esodo.
Banca CARIGE s.p.a. ha opposto difese con controricorso.
In data 29 settembre 2021 il ricorrente ha notificato alla controricorrente atto di rinuncia nel quale si è dato atto che le parti, in data 27 luglio 2021, avevano sottoscritto un verbale di conciliazione giudiziale definendo “totalmente ed in via definitiva tutte le questioni vertenti tra le parti”.
Diritto
CONSIDERATO
che:
L’atto di rinuncia, ritualmente depositato insieme al verbale di conciliazione giudiziale del 27 luglio 2021, risulta essere stato ritualmente notificato alla controparte in data 29 settembre 2021. Tanto premesso deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio poiché la rinuncia risulta ritualmente sottoscritta dalla parte e dal suo legale, notificata alla controparte e depositata prima della data fissata per l’adunanza in Camera di consiglio, come prescritto dall’art. 390 c.p.c..
Quanto alle spese queste devono essere compensate tra le parti in conformità a quanto dalle stesse convenuto in sede di conciliazione (cfr. punto 16 del verbale di conciliazione allegato).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022