Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2413 del 02/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 02/02/2010), n.2413
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO ALESSANDRO, PATTERI
ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUATTRO
FONTANE 149, presso lo studio dell’avvocato MARRAZZO DOMENICO, che lo
rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 31/2006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
19/01/06, depositata il 27/02/2006;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
La Corte d’appello di Perugia, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto il diritto di F.G. di vedersi computato dall’Inps l’aumento di anzianita’ riconosciuto ai fini dell’accesso anticipato alla pensione, nel quadro del ed.
prepensionamento degli autoferrotranvieri disciplinato dal D.L. n. 501 del 1995, art. 4 convertito con modificazioni dalla L. n. 11 del 1996, anche ai fini della misura della pensione.
L’Inps ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, con cui deduce la violazione del citato art. 4, sostenendo che a norma dello stesso la maggiore anzianita’ deve essere attribuita esclusivamente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.
L’intimato resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.
Questa Corte si e’ ripetutamente pronunciata nel senso che nel pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), disciplinato dal D.L. 25 novembre 1995, n. 501, art. 4 convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, l’aumento figurativo o convenzionale dell’anzianita’ contributiva rileva non solo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianita’, ma anche ai fini della misura della stessa (Cass. 17822/03, 17823/05, 5146/04, 6227/04, 8787/04, 16935/05 e numerose altre successive).
Il ricorso non introduce argomenti sostanzialmente nuovi rispetto all’esame della questione interpretativa compiuta nelle precedenti occasioni da questa Corte. Il ricorso e’ quindi suscettibile di essere rigettato in quanto manifestamente infondato.
Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza. Ne stata chiesta la distrazione.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna l’Inps a rimborsare alle controparte le spese del giudizio in Euro 30,00 oltre Euro millecinquecento/00 per onorari, oltre spese generali forfetariamente determinate, IVA e CPA, distratte all’avv. Domenico Marrazzo.
Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010