Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24129 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 30/10/2020), n.24129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 3089/’16) proposto da:

EURO-FER SUD s.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

mandato apposto a margine del ricorso, dall’Avv. Vito Volpe, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Paola Ambruosi,

in Roma, v. Q. Sella, n. 41;

– ricorrente –

contro

AVV. P.P., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Vito

Veneziani, ed elettivamente domiciliato presso il Dott. U. Goretti,

in Roma, viale val Padana, n. 109;

– controricorrente –

nonchè

M. s.r.l., (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale

apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Umberto Conti, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Rosalba

Burragato, in Roma, alla v. Q. Sella, n. 41;

– altra controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1868/2015

(depositata il 19 novembre 2015);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con decreto monitorio dell’aprile 2002 il Tribunale di Bari – sez. dist. di Rutigliano ingiungeva alla M. s.r.l. e all’Euro Fer Sud s.r.l. il pagamento, in solido ed in favore dell’avv. P.P., della somma di Euro 19.338,38, oltre interessi e spese, a titolo di compensi per prestazioni professionali.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano distinte opposizioni la M. s.r.l. e la Euro Fer Sud s.r.l. e, previa riunione dei due giudizi, il Tribunale adito, con sentenza n. 257/2010, rigettava le formulate opposizioni e confermava il provvedimento monitorio.

2. Interposto appello da parte della stessa M. s.r.l. e nella costituzione di entrambe le parti appellate (con la formulazione di appello incidentale da parte della Euro Fer Sud s.r.l.), la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1868/2015 (depositata il 19 novembre 2015), dichiarava l’inammissibilità dell’appello principale così come formulato nei confronti dell’avv. P.P., mentre accoglieva parzialmente quello avanzato nei riguardi della Euro Fer Sud s.r.l. e, per l’effetto, condannava quest’ultima a corrispondere ad essa società appellante le somme dalla medesima dovute all’avv. P. per effetto della sentenza impugnata.

A fondamento dell’adottata pronuncia la Corte barese rilevava che l’appello così come proposto contro l’avv. P. non poteva ritenersi ammissibile perchè il provvedimento impugnato – adottato all’esito del procedimento di cui alla L. n. 704 del 1942, artt. 29 e 30 e riguardante solo il “quantum” delle prestazioni professionali – avrebbe dovuto considerarsi, dal punto di vista sostanziale, un’ordinanza e, come tale, impugnabile solo con ricorso per cassazione. Con riferimento, poi, al rapporto intercorso tra l’appellante e l’appellata Euro Fer Sud s.r.l. ravvisava che quest’ultima era tenuta a manlevare la prima di tutte le spese in virtù dell’atto di transazione tra esse società concluso il 22 maggio 2000.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Euro Fer Sud s.r.l., al quale hanno resistito, con distinti controricorsi, entrambe le parti intimate.

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’asserita omessa pronuncia in relazione all’eccepita nullità della sentenza di primo grado, avendo la Corte di appello rilevato soltanto che essa era eccessivamente concisa quanto ai fatti ed alle ragioni di diritto.

2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 30 e dell’art. 323 c.p.c. e, di conseguenza, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia ed esame dei motivi di appello incidentale sulla illegittimità ed esorbitanza dei compensi pretesi dall’appellato-opposto.

In sostanza, con tale doglianza, la ricorrente ha inteso contestare la legittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile il gravame da essa proposto nei confronti dell’avv. P.P., siccome contraria al principio dell’affidamento e a quello dell’apparenza processuale discendenti dall’aver il Tribunale di primo grado adottato la forma della sentenza, che, come tale, avrebbe dovuto far ritenere l’appello ammissibile, con la derivante necessità dell’esame delle censure di merito che erano state formulate con riguardo alla contestazione dell’entità dei compensi da ritenersi effettivamente dovuti al citato professionista legale.

3. Con il terzo motivo – ancora riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la ricorrente ha denunciato la violazione e/o errata applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., artt. 1346 e 1469 c.c., nonchè del R.D.L. 27 dicembre 1933, n. 1578, art. 68 modificato dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36.

Con tale censura la ricorrente ha inteso confutare l’impugnata sentenza nella parte in cui, ai fini dell’accoglimento della domanda di manleva formulata dalla M. s.r.l., aveva posto riferimento agli obblighi derivanti dalla scrittura privata di transazione conclusa il 22 maggio 2000, ravvisando l’inapplicabilità del vincolo di solidarietà previsto dal citato R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 68.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato poichè non sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto, pur definendo la sentenza di primo grado eccessivamente concisa quanto ai fatti ed alle ragioni di diritto (come dalla stessa ricorrente dedotto), la Corte di appello si è comunque pronunciata sul motivo di eccepita nullità della sentenza di prime cure e l’ha ritenuta valida, ancorchè caratterizzata dalla indicata concisione ma pur sempre corrispondente al requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma, n. 4.

5. Ad avviso del collegio è, invece, fondato il secondo motivo.

Occorre premettere che, pur vigendo all’epoca dell’introduzione, da parte della Euro Fer Sud s.r.l., dell’opposizione la disciplina processuale speciale di cui alla lege n. 794 del 1942, artt. 28-30 relativa alla liquidazione dei compensi professionali forensi, è pacifico in fatto che – come pure era rimasto alternativamente possibile – il conseguente giudizio di primo grado si celebrò nelle forme proprie del processo ordinario di cognizione (con il correlato svolgimento delle fasi introduttiva, di trattazione, di istruzione probatoria e decisoria) e venne definito con l’emanazione di una sentenza.

Orbene, ponendo affidamento sia sul modello processuale in concreto adottato che sulla forma del provvedimento decisorio, il collegio ritiene che l’attuale ricorrente propose legittimamente appello avverso la sentenza di primo grado e non sarebbe stata, perciò, tenuta ad avanzare ricorso straordinario in cassazione.

Al riguardo, risultando superata la precedente giurisprudenza richiamata nella pronuncia qui impugnata, le Sezioni unite di questa Corte, con la successiva sentenza n. 390/2011, hanno statuito che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento – sentenza oppure ordinanza L. 13 giugno 1942, n. 794, ex art. 30 – che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento.

Ed è proprio quest’ultima evenienza che si è venuta a configurare nel caso di specie, avuto per l’appunto riguardo alle forme del giudizio svoltosi e del provvedimento decisorio emesso, donde la legittimità della proposizione del rimedio impugnatorio dell’appello formulato dall’attuale ricorrente, che avrebbe, perciò, dovuto essere ritenuto ammissibile.

Tale conclusione scaturisce dalla condivisione del decisivo assunto secondo cui l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell’affidamento della parte, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato, con ciò venendo soddisfatte le medesime esigenze di tutela salvaguardate dal c.d. principio dell’apparenza, in riferimento alla qualificazione dell’azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice (v., in tal senso, anche Cass. n. 2948/2015 e, con riferimento pure all’attuale disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14Cass. n. 4904/2018).

In questi termini, perciò, deve trovare accoglimento il secondo motivo del ricorso, cui consegue la declaratoria di assorbimento del terzo.

6. In definitiva, previo rigetto del primo motivo, va dichiarato fondato il secondo, con il derivante assorbimento della terza censura, cui consegue la cassazione dell’impugnata sentenza (in relazione alla doglianza accolta) ed il correlato rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che, oltre a conformarsi al principio di diritto già enunciato con la citata sentenza delle Sezioni unite n. 390/2011, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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