Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24129 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4352/2010 R.G. proposto da:

BI.C.A. – Biondi Centro alimentari s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

Raffaele Cudullo e dall’avv. Carlo Zanghì, con domicilio eletto

presso lo studio del primo, sito in Roma, via Mario Fani n. 37,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sezione distaccata di Catania, del 04/12/08, depositata il

15 gennaio 2009, n. 21.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2017

dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

con ricorso per cassazione ritualmente notificato ed affidato a due motivi, la BI.C.A. – Biondi Centro Alimentari s.r.l. impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, 04/12/08 del 15/01/2009, confermativa della decisione della CTP di Catania che aveva rigettato l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento IVA, IRPEG ed IRAP relativo all’anno 2002;

l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;

la società ricorrente depositava memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

con il primo motivo la società ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del combinato disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 10, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 44, lett. e, e comma 51, lett. a), del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, art. 1,comma 2 – terdecies, conv. con modif. nella L. 1 agosto 2003, n. 212, avendo la CTR erroneamente concluso che la notifica di un p.v.c. comporti l’invalidità dell’istanza di condono presentata per l’anno 2002;

con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, e degli artt. 137 ss. c.c. (rectius c.p.c.), contestando che il p.v.c. non sia stato mai notificato, ma solo consegnato al contribuente, atto, quest’ultimo, non equipollente alla notifica;

i due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi e sono infondati;

può, infatti, ripetersi con Cass. 18/12/2014, n. 26702 che “In tema di condono fiscale, la consegna al contribuente di un processo verbale di constatazione, redatto all’esito di una verifica della Guardia di Finanza “con esito positivo”, rende inoperante la definizione automatica per l’anno a cui si riferisce, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, analogamente alla notifica del predetto verbale, atteso che, a tal fine, rileva la funzione e non la provenienza dell’atto, mentre l’attestazione di avvenuta consegna del verbale al contribuente, risultante dalla sottoscrizione per ricevuta, è idonea a soddisfare la medesima esigenza di certezza sottesa alla notificazione, ossia la piena conoscenza dell’atto da parte del destinatario” (in senso conf. anche Cass. 09/08/2016, n. 16680);

ciò vale anche con riferimento all’anno 2002, al quale la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 44, ha integralmente esteso l’applicabilità delle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9, (precisamente, “al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003”), fissando al 16 aprile 2004 il termine per il versamento del dovuto;

nè può validamente sostenersi, come fa parte ricorrente, che trovandosi la società nelle condizioni previste dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 51, alla medesima troverebbe applicazione unicamente il comma 44, lett. a), della citata disposizione (espressamente richiamato) e non anche la lett. e) del medesimo comma, che prevede l’impossibilità di effettuare l’integrazione del condono per i soggetti ai quali è stato notificato (tra l’altro) un p.v.c. con esito positivo relativamente al quale non sia stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49 (circostanza che si è verificata nella specie);

non consente, infatti, tale interpretazione nè il tenore letterale della disposizione, che si limita ad indicare gli importi dei pagamenti che devono essere effettuati, nè la stessa ratio della disciplina, che mira ad escludere dagli effetti del condono i soggetti che non abbiano definito le proprie pendenze con il fisco secondo le modalità previste dalla legge;

infine, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la previsione di cui al D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 – terdecies, secondo la quale “Gli stessi effetti di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 10, sono altresì prodotti nel caso in cui, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avviso di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell’Amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio sia stato annullato per autotutela” ha la semplice funzione di escludere la rilevanza ostativa del verbale previamente notificato unicamente laddove l’esito positivo di questo sia smentito da una contraria determinazione dell’ufficio impositore;

la disposizione, cioè, opera con specifico riferimento al caso in cui il notificato verbale di constatazione risulti, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, seguito da un provvedimento di segno opposto dell’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. 27/07/2012, n. 13442; Cass. 07/01/2015, n. 34);

al rigetto del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al rimborso, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere, in favore della parte controricorrente, le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli accessori di legge e alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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