Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24128 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. II, 30/10/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 30/10/2020), n.24128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 3270/’16) proposto da:

O.E., (C.F.: (OMISSIS)), G.M.O. (C.F.:

(OMISSIS)) e G.M. (C.F.: (OMISSIS)), quali eredi di

G.E., rappresentati e difesi, in virtù di mandato apposto

in calce al ricorso, dall’Avv. Carlo Del Regno, ed elettivamente

domiciliati presso lo studio dell’Avv. Mersia Alfieri, in Roma, v.

Cola di Rienzo, n. 180;

– ricorrenti –

contro

Z.A., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

Angelo Mazzone, e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 4187/2015

(depositata il 28 ottobre 2015);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. A seguito di proposizione dell’opposizione – da parte degli eredi dell’asserito committente G.E. – a decreto ingiuntivo ottenuto dall’arch. Z.A. per l’importo di Euro 5.875,34 quale compenso per prestazioni professionali rese in favore del citato G.E., l’adito Tribunale di Benevento, con sentenza n. 2882/2014, accoglieva detta opposizione e, per l’effetto, revocava l’impugnato provvedimento monitorio sul presupposto che l’opposta non aveva provato l’avvenuto conferimento dell’incarico professionale dedotto in giudizio.

2. Interposto appello da parte della Z. e nella costituzione degli appellati O.E., G.M.O. e G.M. (nella spesa qualità di eredi del G.E.), che formulavano anche appello incidentale, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 4185/2015 (depositata il 28 ottobre 2015), accoglieva l’appello proposto nei confronti di O.E. e G.M. (per la rilevata tardività della formulata opposizione a decreto ingiuntivo, perciò da ritenersi inammissibile) nonchè quello avanzato nei riguardi di G.M., siccome fondato nel merito, respingendo l’appello incidentale (per la ravvisata inammissibilità della domanda alla quale esso poneva riferimento).

A fondamento dell’adottata decisione, previamente ravvisata l’inammissibilità dell’opposizione al decreto monitorio avanzata da O.E. e G.M. (in quanto accertata come tardiva), la Corte partenopea, qualificato il debito in questione come debito ereditario ai sensi dell’art. 752 c.p.c., riteneva provato il conferimento dell’incarico da parte del “de cuius” in favore dell’arch. Z. sulla scorta dei documenti acquisiti, ponendo in rilievo, in particolar modo, come gli eredi appellati avessero disconosciuto tempestivamente la sola firma del loro dante causa apposta sulla D.I.A. presentata presso il Comune di S. Nicola Manfredi e non, altresì, quella risultante sulla lettera scritta di conferimento dell’incarico alla predetta professionista.

3. Avverso la citata sentenza di appello hanno formulato congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, i tre appellati soccombenti, resistito con controricorso dall’intimata Z.A..

La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno denunciato la violazione dell’art. 342,348-ter c.p.c., nonchè degli artt. 112,113 e 132 c.p.c., avuto riguardo alla mancata rilevazione, da parte del giudice di secondo grado, del difetto di specificità dell’atto di appello proposto dalla Z.A..

2. Con la seconda doglianza i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 641,643,644,645,650 c.p.c. anche in relazione agli artt. 138,139,140 e 149 c.p.c., nonchè degli artt. 221 e 222 c.p.c. ed ancora degli artt. 112,113 e 132 c.p.c., contestando la sentenza impugnata nella parte in cui era stata ritenuta e statuita l’inammissibilità dell’opposizione proposta da O.E. e, G.M. sulla base di una documentazione della quale si erano (Ndr: testo originale non comprensibile) fin dal primo atto, sia del giudizio di primo grado che di quello di appello, l’autenticità e la veridicità e, peraltro, senza tener conto delle eccezioni proposte dalle controparti.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 641,214 e 216 c.p.c., con riferimento all’eccezione di inammissibilità e, in ogni caso, di infondatezza in fatto e diritto dell’appello in ordine alla circostanza della sottoscrizione apposta sulla D.I.A. e sulla scrittura di conferimento dell’incarico all’arch. Z., deducendosi, altresì, la violazione del principio di correttezza e buona fede, in uno alla nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2226 c.c., poichè – ove pure fosse risultato dimostrato che era stato dato incarico all’arch. Za. – la Corte di appello aveva ingiustamente considerato inammissibile la domanda riconvenzionale formulata in primo grado sul presupposto dell’erroneità del ritenuto mancato riscontro della sussistenza dei presupposti di cui al citato art. 2226 c.c., in relazione all’art. 1668 c.c. per il suo esperimento.

5. Rileva il collegio che il primo motivo è da ritenersi inammissibile per difetto di specificità poichè i ricorrenti non riportano nè dove nè quando nè in quali termini avessero dedotto il vizio di difetto di specificità di cui all’art. 342 c.p.c. (questione della quale, peraltro, non si discorre nemmeno nell’impugnata sentenza).

A tal proposito la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, come verificatosi nel caso di specie, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (cfr. Cass. n. 22880/2017 e, più in generale, da ultimo Cass. SU n. 28332/2019).

Quindi, difettando il requisito di specificità, la censura in esame non può che essere dichiarata inammissibile.

6. Ad avviso del collegio sono, invece, parzialmente fondati il secondo ed il terzo motivo (nei sensi di cui in appresso), che vanno esaminati congiuntamente siccome tra loro connessi.

Occorre, in primo luogo, considerare che – diversamente da quanto prospettato con la seconda censura – non corrisponde al vero che l’appellante non aveva assolto all’onere probatorio relativo alle notificazioni del decreto ingiuntivo, poichè la Corte di appello ha accertato e motivato che la notificazione nei confronti di O.E. e G.M. doveva considerarsi perfezionata ai sensi dell’art. 138 c.p.c. poichè il plico era stato “rifiutato”, con la conseguenza che – ai sensi della citata norma – le notificazioni si sarebbe dovute considerare avvenute nei giorni di redazione della relazione di notificazione da parte dell’ufficiale giudiziario, ovvero il 22 novembre 2007. Pertanto essendo stato l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo notificato l’8 gennaio 2008, esso è stato dalla Corte di appello ritenuto legittimamente tardivo, con conseguente inammissibilità dell’opposizione avanzata dai suddetti due eredi.

Inoltre, non può dirsi – come, invece, asserisce la difesa dei ricorrenti – che fosse stata effettivamente impugnata di falso la relazione di notificazione attraverso la dichiarazione effettuata nel verbale di udienza del 10 ottobre 2009, che viene riportata in ricorso (v. pag. 17). Essa, invero, si prospetta del tutto generica e non risponde ai requisiti – prescritti a pena di nullità – di cui all’art. 221 c.p.c., comma 2, (non risultando sufficiente allo scopo la mera dichiarazione di voler impugnare per falso il documento indicato, senza provvedere – come desumibile nel caso di specie – all’indicazione, prescritta a pena di nullità, degli elementi e delle prove addotte a sostegno della denunciata falsità), così dimostrandosi inidonea a dare ingresso all’incidente di falso (cfr., ad es., Cass. n. 6383/1988 e, da ultimo, Cass. n. 10874/2018).

Peraltro la Corte di appello non discorre nell’impugnata sentenza di tale questione (o meglio della riproposizione di tale questione con la comparsa di costituzione in appello) e i ricorrenti, al riguardo, avrebbero dovuto riportare specificamente la relativa deduzione nel corpo del ricorso e consentire, in ogni caso, a questa Corte di “localizzare” il relativo documento in osservanza dell’obbligo imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

A quest’ultimo proposito le Sezioni unite hanno da ultimo chiarito (con la sentenza n. 34469/2019) che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del citato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.

Lo stesso discorso vale vieppiù con riguardo all’addotta proponibilità dell’opposizione tardiva avverso i decreti ingiuntivi da ritenersi – per quanto prima specificato – invece ritualmente notificati nei confronti di O.E. e G.M., non risultando allegata nè richiamata o trascritta alcuna circostanza tale da comprovare che fosse stata fatta questione anche della possibilità di ammissione di un’opposizione ex art. 650 c.p.c.

Gli argomenti fin qui esposti conducono al riconoscimento della legittimità della formazione nei riguardi dei ricorrenti appena citati di un titolo esecutivo definitivo in favore della Z. per esigere il suo credito professionale, in conseguenza dell’efficacia dell’impugnata sentenza dalla Corte territoriale da ritenersi sul punto passata in giudicato in virtù dell’intervenuto rigetto in questa sede della relativa doglianza come prospettata dai due indicati ricorrenti.

Pur respingendo per tale parte la seconda censura, essa si profila, invece, fondata insieme alla terza con riferimento alle deduzioni svolte nell’interesse dell’altra ricorrente G.M..

Si osserva al riguardo che, invero, l’opponente G.M. (l’unica ritenuta opponente tempestiva) aveva effettivamente disconosciuto la sottoscrizione del G.E. (suo dante causa) ai sensi dell’art. 214 c.p.c., comma 2, di tutti i documenti esibiti e prodotti dalla parte opposta (per come si evince espressamente dallo stralcio del contenuto del verbale riportato a pag. 22 del ricorso, così risultando i motivi sul punto sufficientemente specifici) e non solo della D.I.A presentata presso il competente Comune. Pertanto, in presenza di questo disconoscimento (rispetto al quale non risulta che fosse stata formulata dichiarazione di volersene avvalere e, poi, proposta istanza di verificazione da parte della Z.), la Corte di appello non avrebbe potuto ritenere come prova documentale utilizzabile – in funzione del riscontro del conferimento dell’incarico da parte del citato “de cuius” (quale fatto costitutivo del vantato credito da parte dell’opposta) – la lettera scritta relativa a tale circostanza.

Entro questi limiti, perciò, le relative censure evincibili dallo svolgimento del percorso argomentativo di cui al secondo e terzo motivo meritano accoglimento, con il conseguente assorbimento della quarta doglianza, in quanto riguardante l’asserita negligenza nello svolgimento della prestazione professionale da parte della Z., circostanza questa che presuppone la sussistenza della prova circa l’effettivo conferimento del relativo incarico.

7. In definitiva, il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile, il secondo e terzo vanno accolti per quanto di ragione nei sensi precedentemente indicati (con il loro rigetto nel resto) e il quarto ritenuto assorbito, con la conseguente cassazione dell’impugnata (in relazione alla parte accertata come fondata dei citati secondo e terzo motivo ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibile il primo ed assorbito il quarto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e nei limiti specificati in motivazione e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA