Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24128 del 24/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24128 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 24973-2007 proposto da:
COSTANTINI MARCO C.F.CSTMRC64B28H501P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo
studio dell’avvocato DRAGONE CLAUDIO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2013
.

1915

PATERNA PAOLA C..F.PTRPLA68T6OH501J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo
studio dell’avvocato MORRONE VITTORIO, che la
rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 24/10/2013

- controricorrente nonchè contro

CARNEVALI ANDREA;
– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di VELLETRI,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato Dragone Claudio difensore del
ricorrente che si riporta;
udito l’Avv. Limardi Gianluca con delega depositata
in udienza dell’Avv. Morrone Vittorio difensore della
controricorrente che si riporta e deposita nota
spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso con
condanna alle spese.

depositato il 05/06/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 15-6-2005 il G.U. del Tribunale di Velletri
liquidava in favore di Marco Costantini, per l’incarico di consulenza
tecnica d’ufficio conclusosi con relazione depositata il 26-6-2006, un

Costantini proponeva opposizione avverso tale provvedimento,
deducendo, in particolare, che, avendo il consulente svolto tre
distinti accertamenti (indagine patrimoniale mobiliare, immobiliare e
reddituale), si sarebbe dovuto applicare la previsione di cui all’art. 2
del d.m. 30-5-2002 per ciascuno di tali accertamenti.
Con ordinanza in data 5-6-2007 il Tribunale di Velletri
rigettava l’opposizione.
Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso
Marco Costantini, sulla base di un unico motivo.
Paola Paterna ha resistito con controricorso, successivamente
illustrato da una memoria, mentre l’altro intimato Andrea Carnevali
non ha svolto attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 2 del d.m. 30-5-2002. Nel premettere che
l’incarico conferito al C.T.U. nell’ambito del giudizio di separazione
dei coniugi aveva come scopo l’accertamento della capacità
reddituale delle parti, al fine della determinazione dell’assegno di

1

compenso di euro 4.650,00, di cui euro 4.000,00 per onorari. Il

mantenimento, rileva che il Costantini ha dovuto valutare il reddito
complessivo annuale e la situazione patrimoniale mobiliare ed
immobiliare di due persone fisiche nell’arco temporale di ben sei
anni (1999-2005). Sostiene che la consulenza de qua appartiene alla

del d.m. 30-5-2002, non potendo essere qualificata come semplice
stima o valutazione di patrimoni un’indagine avente ad oggetto la
capacità reddituale annuale di due persone, disposta anche in ragione
della lacunosità delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza e
che, pertanto, non si esauriva nel mero controllo, verifica e riscontro
di dati già acquisiti. Deduce, inoltre, che, contrariamente a quanto
statuito dal giudice di merito, nella specie la liquidazione al
consulente avrebbe dovuto essere effettuata considerando la
sommatoria di tutti i distinti accertamenti e che, pertanto, in
applicazione del menzionato art. 2, tenuto conto del corrispondente
scaglione per valore, l’onorario da corrispondersi al Costantini
avrebbe dovuto essere pari ad un minimo di euro 5.116,33 ed un
massimo di euro 10.256,32 per ciascun quesito; sicchè l’importo
liquidato (euro 4.650,00, di cui euro 4.000,00 per onorari ed euro
650,00 per spese) risulta incongruo e in contrasto con il criterio di
determinazione del valore dell’incarico per scaglioni, previsto dal
d.m. 30-5-2002.

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materia contabile e fiscale, con conseguente applicazione dell’art. 2

Il motivo si conclude con la formulazione di due quesiti di
diritto, con cui si chiede di accertare:
-che la consulenza tecnica sulla capacità reddituale dei
coniugi, quale parametro per l’assegno di mantenimento, debba

applicazione, ai fini della liquidazione del compenso, dell’art. 2 del
d.m. 30-5-2002;
-che la liquidazione del compenso al C.T.U., in caso di
pluralità di verifiche, pur se nell’ambito di un incarico unitario,
debba essere effettuata considerando la sommatoria di tutti i distinti
accertamenti e dei relativi oneri.
2) Il motivo, che sostanzialmente si sviluppa in due censure
(l’una attinente alla individuazione della tariffa applicabile e l’altra
alla unitarietà o meno del compenso spettante al consulente tecnico)
è infondato.
Quanto alla prima doglianza, si osserva che il giudice di
merito ha dato atto che l’incarico affidato al Costantini aveva come
scopo quello di accertare la capacità reddituale di entrambe le parti
del giudizio, mediante il controllo della documentazione a
disposizione e tenuto conto delle tre diverse voci di reddito
(patrimoniale immobiliare, patrimoniale mobiliare e reddituale). Ciò
posto, esso ha osservato che si è trattato di un lavoro unitario, pur
avendo il consulente tecnico dovuto esaminare le dichiarazioni dei

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inquadrarsi nella materia contabile e fiscale, con conseguente

redditi, la documentazione bancaria e le risultanze catastali, ed ha
aggiunto che, nell’ambito dell’attività svolta, era da considerare
assorbente quella inerente all’esame del reddito mobiliare. Sulla base
di tali rilievi, il Tribunale ha inquadrato la prestazione resa dal

5-2002, essendosi trattato di consulenza in materia di valutazione di
patrimoni relativi anche a beni mobili; ed ha invece escluso che
l’attività espletata potesse essere ricondotta, come preteso dal
Costantini, nella nozione di perizia contabile o fiscale di cui all’art.
2, essendosi il C.T.U. limitato a tener conto, senza entrare nel
merito, dei dati risultanti dalla documentazione fiscale, contabile e
della Conservatoria, al fine di pervenire al dato finale del reddito
complessivo delle parti.
Così statuendo, il giudice di merito non è incorso nella dedotta
violazione di legge, apparendo corretto ritenere che, ai fini della
liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio
al quale, nell’ambito di un giudizio di separazione dei coniugi, sia
stato affidato l’incarico di accertare la capacità reddituale dei
coniugi, sulla base del mero esame dei dati risultanti dalla
documentazione fiscale, contabile e della Conservatoria, non trovi
applicazione il disposto dell’art. 2 del d.m. 30-5-2002 per la perizia
o consulenza tecnica in materia contabile e fiscale, bensì il disposto
del successivo art. 3 per la perizia o consulenza tecnica in materia di

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consulente nell’ambito della previsione di cui all’art. 3 del d.m. 30-

valutazione di “patrimoni”, il quale prevede il criterio della
liquidazione dell’onorario a percentuale, di cui all’art. 2, ridotto
della metà.
Sotto altro profilo, si osserva che la circostanza che per

ricorrente- un esame critico della documentazione raccolta ovvero
sia stata sufficiente -come ritenuto nel provvedimento impugnatouna semplice estrazione di dati risultanti dalla documentazione
acquisita, costituisce una questione di fatto che è demandata al
giudice del merito e che può essere censurata in sede di legittimità
solo per eventuali vizi di motivazione. Nella specie, a fronte
dell’affermazione del Tribunale secondo cui il C.T.U. si è “limitato
a tener conto, senza entrare nel merito, dei dati risultanti dalla
documentazione fiscale, contabile e della Conservatoria, al fine di
pervenire al dato filiale del reddito complessivo delle parti”, il
ricorrente si è limitato ad opporre una diversa valutazione del suo
operato e, quindi, sostanzialmente a richiedere a questa Corte un
inammissibile riesame degli elementi di fatto posti a base della
decisione impugnata, senza denunciare specifiche carenze
motivazionali ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Quanto alla seconda censura mossa dal ricorrente, si osserva
che il Tribunale, avendo accertato che si è trattato di una indagine
unitaria, diretta all’accertamento della consistenza patrimoniale delle

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l’espletamento dell’incarico sia stato necessario -come sostenuto dal

parti e in cui appare assorbente l’attività di esame del reddito
mobiliare, ha correttamente liquidato in favore del consulente
tecnico, ai sensi dell’art. 3 del d.m. 30-5-2002, un unico compenso a
percentuale, e non un compenso per ogni verifica compiuta. Nella

mero esame di dati documentali acquisiti, infatti, la pluralità delle
verifiche da effettuare non esclude l’unicità dell’incarico e la
conseguente unitarietà del compenso, ma può assumere rilevanza
esclusivamente ai fini della determinazione del compenso, che la
legge fissa per ogni scaglione tra una percentuale minima ed una
massima, nonché costituire elemento di apprezzamento ai fini
dell’eventuale esercizio, da parte del giudice di merito, del potere
discrezionale di aumentare i compensi liquidati al consulente tecnico
d’ufficio, ai sensi dell’art. 52 d.m. n. 115\2002..
3) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
sostenute dalla resistente Paola Paterna nel presente grado di
giudizio, liquidate come da dispositivo.
Nei confronti dell’altro intimato Andrea Carnevali, che non ha
svolto alcuna attività difensiva, non vi è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese in favore della resistente Paola Paterna, che

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consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni, basata sul

liquida in euro 2 200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19-9-2013

Il Presidente

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