Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24128 del 13/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 13/10/2017, (ud. 04/07/2017, dep.13/10/2017),  n. 24128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1998/2011 R.G. proposto da:

Bossi s.a.s. di G.F. & C., rappresentata e difesa

dagli avv. Valeria Fabbrani, Matteo Tasca e Maria Teresa Barbantini,

con domicilio eletto in Roma, viale Giulio Cesare 14, presso lo

studio Barbantini;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 71/19/09, depositata il 26 novembre 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2017

dal Consigliere Tedesco Giuseppe.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la società Bossi s.a.s. di G.F. & C., ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto (Ctr), che ha rigettato l’appello proposto dalla società contro la sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso della contribuente contro avviso di accertamento di maggiore Iva conseguente a una rideterminazione induttiva dei ricavi;

che il ricorso, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, è proposto sulla base di due motivi, il primo dei quali deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29;

che il motivo, illustrato con memoria, pone in luce che dall’unica verifica fiscale eseguita nei confronti della società erano derivati più avvisi di accertamenti, uno nei confronti della società a cui si riferiva il procedimento giudiziario definito con la sentenza della Ctr oggetto di ricorso; gli altri nei confronti dei soci, aventi per oggetto la rideterminazione dei redditi da partecipazione, impugnati dagli stessi soci con distinti ricorsi, riuniti e definiti con altra sentenza;

che i diversi procedimenti, promossi dalla società e dai soci, non furono riuniti, derivando da tale omissione, secondo la ricorrente, la nullità del presente procedimento per violazione del principio del litisconsorzio necessario operante in tema di accertamento nei confronti di società di persone;

che l’Agenzia delle entrate ha replicato che il principio del litisconsorzio necessario non opera quando oggetto dell’accertamento nei confronti della società sia solo l’imposta sul valore aggiunto come nel caso in esame;

che è fondato il motivo di ricorso, mentre è infondata la replica dell’Amministrazione finanziaria;

che tale replica, infatti, implica che l’accertamento del maggiore imponibile Iva sia stato autonomamente operato nei confronti della società di persone, laddove la presente fattispecie è caratterizzata da un accertamento Iva conseguente a una rideterminazione presuntiva dei redditi di impresa, cui ha fatto seguito l’accertamento del maggior reddito nei confronti dei soci;

che insomma è piuttosto applicabile nella specie la regola che, sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause Iva, tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, sia pur con atti distinti, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae neanch’esso al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni (Cass. n. 2015 n. 21340);

che, pertanto, ricorreva nel caso di specie l’esigenza del simultaneus processus nei confronti della società e dei soci che ovviamente avrebbe potuto realizzarsi anche mediante la riunione dei procedimenti separatamente proposti, mentre ciò non è invece avvenuto, se non relativamente ai ricorsi proposti dai soci, che sono stati separatamente definiti in primo e anche in secondo grado rispetto all’impugnazione della società dipendente dal medesimo e contestuale accertamento;

che, conseguentemente, si impongono la cassazione della sentenza e la dichiarazione di nullità del procedimento, con rinvio al giudice di primo grado l’integrazione del contraddittorio.

PQM

 

dichiara la nullità del giudizio; cassa la sentenza; rinvia per l’integrazione del contraddittorio alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA