Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24128 del 07/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/09/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 07/09/2021), n.24128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30041-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA

PATTERI, SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO;

– ricorrente –

contro

D.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 114/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto di D.A.M. a percepire l’assegno ordinario di invalidità dall’1.4.2011 e la pensione ordinaria di inabilità dall’1.3.2012, con conseguente condanna dell’Inps alla corresponsione dei relativi ratei, con interessi;

in discussione la mancanza del requisito contributivo minimo di 156 settimane nel quinquennio precedente la domanda amministrativa del 22 ottobre 2010, la Corte territoriale ha osservato come, a fronte di due documenti provenienti dallo stesso Istituto appellante ma di tenore contrastante, dovesse “darsi credito a quello più convincente prodotto in primo grado e non contestato”;

avverso la decisione, ha proposto ricorso in cassazione l’Inps sulla base di due motivi, illustrato con successiva memoria è rimasta intimata D.A.M.;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’Inps deduce la violazione della L. n. 222 del 1984, artt. 1,2 e 4. Assume l’Istituto il difetto, nel caso di specie, del requisito del minimo contributivo nell’ultimo quinquennio; come, infatti, emergerebbe dal documento depositato insieme all’atto di appello, in favore dell’odierna intimata, risultavano in totale 718 (settecentodiciotto) giornate lavorative, a fronte del minimo richiesto di 810 (ottocentodieci) giornate, ai sensi dell’art. 4, comma 2, cit.;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – deduce la violazione degli artt. 115,345,421,437 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c., per non avere la Corte del merito tenuto conto di quanto risultava dal documento prodotto dall’ente in secondo grado, vale a dire dall’estratto conto assicurativo aggiornato successivamente al momento di deposito della sentenza di primo grado;

i due motivi possono congiuntamente esaminarsi;

essi si arrestano al medesimo rilievo di inammissibilità, in quanto fondati su un documento (l’estratto conto depositato in grado di appello) non riprodotto validamente nel ricorso in cassazione. I motivi, dunque, risultano enunciati in violazione degli oneri di completezza e specificazione imposti dall’art. 366 c.p.c.;

giova ribadire, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

sotto diverso profilo, i motivi, sub specie di violazione di norme di legge processuale e sostanziale, sollecitano una rivalutazione degli elementi di causa e schermano, dunque, vizio di motivazione, denunciabile neì ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 Tuttavia, seppure riqualificate in termini di vizio di motivazione, le censure si collocano al di fuori del paradigma normativo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come rigorosamente e costantemente interpretata da questa Corte (Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014; principi ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);

sulla base delle esposte argomentazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

non si provvede in ordine alle spese, in difetto di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2021

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